Voci e volti della nonviolenza. 273



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VOCI E VOLTI DELLA NONVIOLENZA
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Supplemento de "La nonviolenza e' in cammino"
Numero 273 del 10 dicembre 2008

In questo numero:
La Dichiarazione universale dei diritti umani

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
[Dal sito www.unhchr.ch riprendiamo la seguente versione italiana della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, li' pubblicata con la seguente
premessa: "Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
approvo' e proclamo' la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui
testo completo e' stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne
deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al
Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa
Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non
soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale,
ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua
disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione e' disponibile nelle
lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioe' cinese, francese, inglese, russo
e spagnolo"]

Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri
della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce
il fondamento della liberta', della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno
portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanita', e che
l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della liberta' di
parola e di credo e della liberta' dal timore e dal bisogno e' stato
proclamato come la piu' alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che e' indispensabile che i diritti umani siano protetti da
norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere,
come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che e' indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto
la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignita' e nel valore
della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,
ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di
vita in una maggiore liberta';
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei
diritti umani e delle liberta' fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa liberta'
e' della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
l'Assemblea generale
proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da
raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni
individuo ed ogni organo della societa', avendo costantemente presente
questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste liberta' e di
garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto
fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori
sottoposti alla loro giurisdizione.
*
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignita' e diritti. Essi
sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri
in spirito di fratellanza.
*
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le liberta' enunciate
nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o
di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o
di altra condizione. Nessuna distinzione sara' inoltre stabilita sulla base
dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del
territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
limitazione di sovranita'.
*
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla liberta' ed alla sicurezza della
propria persona.
*
Articolo 4
Nessun individuo potra' essere tenuto in stato di schiavitu' o di servitu';
la schiavitu' e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi
forma.
*
Articolo 5
Nessun individuo potra' essere sottoposto a tortura o a trattamento o a
punizione crudeli, inumani o degradanti.
*
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua
personalita' giuridica.
*
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno
diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la
presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
*
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilita' di ricorso a
competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
*
Articolo 9
Nessun individuo potra' essere arbitrariamente arrestato, detenuto o
esiliato.
*
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine
della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonche' della
fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
*
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato e' presunto innocente sino a che la
sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo
nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sara' condannato per un comportamento commissivo od
omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato
secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potra'
del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al
momento in cui il reato sia stato commesso.
*
Articolo 12
Nessun individuo potra' essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella
sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, ne' a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni
individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze
o lesioni.
*
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di movimento e di residenza entro
i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il
proprio, e di ritornare nel proprio paese.
*
Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo
dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potra' essere invocato qualora l'individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e
ai principi delle Nazioni Unite.
*
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potra' essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, ne' del diritto di mutare cittadinanza.
*
Articolo 16
1. Uomini e donne in eta' adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.
Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e
all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potra' essere concluso soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia e' il nucleo naturale e fondamentale della societa' e ha
diritto ad essere protetta dalla societa' e dallo Stato.
*
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprieta' sua personale o in
comune con altri.
2. Nessun individuo potra' essere arbitrariamente privato della sua
proprieta'.
*
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla liberta' di pensiero, di coscienza e di
religione; tale diritto include la liberta' di cambiare di religione o di
credo, e la liberta' di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in
pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
*
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla liberta' di opinione e di espressione incluso
il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di
cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e
senza riguardo a frontiere.
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Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di riunione e di associazione
pacifica.
2. Nessuno puo' essere costretto a far parte di un'associazione.
*
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese,
sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volonta' popolare e' il fondamento dell'autorita' del governo; tale
volonta' deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo
una procedura equivalente di libera votazione.
*
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della societa', ha diritto alla sicurezza
sociale, nonche' alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse
di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili
alla sua dignita' ed al libero sviluppo della sua personalita'.
*
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione
per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza
conforme alla dignita' umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di
protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.
*
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in cio' una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
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Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidita', vedovanza, vecchiaia o in altro caso
di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua
volonta'.
2. La maternita' e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
stessa protezione sociale.
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Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere
gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e
professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalita'
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle liberta'
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve
favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorita' nella scelta del genere di
istruzione da impartire ai loro figli.
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Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita
culturale della comunita', di godere delle arti e di partecipare al
progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e
materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica
di cui egli sia autore.
*
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i
diritti e le liberta' enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
*
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunita', nella quale soltanto e'
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalita'.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue liberta', ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle liberta'
degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine
pubblico e del benessere generale in una societa' democratica.
3. Questi diritti e queste liberta' non possono in nessun caso essere
esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
*
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione puo' essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un'attivita' o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei
diritti e delle liberta' in essa enunciati.

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Numero 273 del 10 dicembre 2008

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