liberazione delle nuove schiave: per conoscenza ed eventuale sostegno nella raccolta



Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Della vita non si fa mercato

Raccolta di firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare
per la liberazione delle schiave e stop alla tratta degli esseri umani.

L' Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII da oltre 20 anni impegnata
nella lotta per la liberazione delle ragazze schiavizzate  ti propone di
aderire a questo progetto di legge di iniziativa popolare che si propone di
contrastare il mercato di esseri umani che ogni giorno si svolge nelle
nostre strade.

Cosa puoi fare?

Firmare! Occorrono 50.000 firme entro l'11 dicembre 2003 per potere
presentare questa legge al parlamento italiano perchè la discuta.
Inoltra questo messaggio ai tuoi amici o ai tuoi conoscenti e chiedigli di
fare altrettanto.

Dove firmare?
Nel tuo comune o nei punti di raccolta attivati dai volontari
dell'Associazione. Per sapere luoghi e orari, consulta il nostro sito
internet http://www.apg23.org

Trovi il testo della legge e la relazione di presentazione di seguito a
questo messaggio.
Telefona al numero verde 800-629639 Se sei interessato a fare qualcosa di
più e vuoi aiutarci nella raccolta o hai bisogno di maggiori informazioni.





Con questa legge

ci proponiamo di ottenere 2 risultati:



1  la liberazione delle schiave del sesso

costrette a prostituirsi dai criminali nelle strade e nei locali;

2        la fine della tratta degli esseri umani legata allo sfruttamento
sessuale.

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2003

Art. 1

1.         Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque procura
a sé o ad altri o comunque si avvale di prestazioni sessuali in cambio di
denaro o altra utilità economica è punito con la multa da 1.000 sino a
5.000 euro.

2.         In caso di reiterazione del reato di cui al comma uno, il fatto
è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da 1.000 a 5.000
euro.

3.         Se i fatti di cui ai comma 1 e 2 sono compiuti in luoghi
pubblici o aperti al pubblico si applica la pena della reclusione sino a
due anni.

4.         La pena detentiva di cui al comma 2 può essere sostituita, una
sola volta e su richiesta dell'imputato, con l'affidamento ai servizi
sociali. Questi ultimi possono convenzionarsi anche con le associazioni
senza fini di lucro che operano nel campo del disagio familiare.

Art. 2

Chiunque abbia rapporti sessuali con persone in stato di schiavitù o
analogo alla schiavitù, ai sensi dell'art. 600 del codice penale, soggiace
alla pena stabilita dell'art. 609-ter del codice penale.

Art. 3

Chiunque procura sfrutti, favorisca o agevoli in qualsiasi modo lo scambio
di rapporti sessuali a pagamento altrui, è punito con la reclusione da tre
a sei anni e con multa da 1000 a 10.000 euro.

Art. 4

Con cadenza trimestrale, sono organizzati dal Dipartimento delle pari
opportunità incontri trai rappresentanti del medesimo Dipartimento, del
Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno, del Ministero del
Lavoro e politiche sociali, del Ministero della salute e di associazioni,
enti ed altri organismi privati di nota competenza che svolgono attività a
favore degli immigrati, iscritti negli appositi registri presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali,
in ordine alle politiche di contrasto alla prostituzione.





Relazione



Ogni uomo e ogni donna sono persona e, come tali, non possono essere
considerati o ridotti ad oggetto mercificabile.

Ogni persona ha una dignità in se stessa, indipendentemente dalla sua
condizione sociale, dal suo credo religioso, dalle sue possibilità
economiche.

La persona è parola irripetibile di Dio. Il corpo è parte integrante di
questa unità vivente, la persona, che non è pertanto commerciabile. Per sua
natura, quindi, il corpo è espressione del valore della persona e partecipa
alla sua funzione e missione fondamentale per l'intera umanità.

La civiltà di un popolo si misura dal valore che attribuisce alla donna,
dal grado di difesa della sua dignità.

La prostituzione, indipendentemente dalle modalità del suo esercizio, è
sempre attività contraria alla

Dignità dell'essere umano. Ridurre sia l'uomo che la donna ad oggetto è un
delitto contro l'umanità.

Noi oggi, in Italia e in Europa, ci troviamo di fronte a due problemi che
necessitano di urgente soluzione.

E' in corso la schiavizzazione della donna ad opera di efferati criminali,
ai fini dello sfruttamento del sesso attraverso la prostituzione forzata.

Siamo certi che nessun italiano accetta che anche una sola donna sia
schiavizzata. Tutti siamo d'accordo che le schiave debbono essere liberate.
Con adeguati e opportuni strumenti di analisi, di conoscenza e
investigazione, possiamo individuare le donne ridotte in schiavitù o in uno
stato analogo e quindi liberarle.

Tra il cliente e lo sfruttatore non c'è nessuna differenza e chiunque si
serve di persone trafficate

deve essere punito come il trafficante.

La legge punisce chiunque si serve sessualmente di una minore, perché essa
è ritenuta incapace di scegliere, in modo maturo e autonomo, la
destinazione della propria sessualità e affettività, se si tratta di una
infraquattordicenne vige il principio della intangibilità. La persona di
minore età non è infatti ancora libera di scegliere.

Proponiamo quindi di equiparare, ai fini della sanzione penale, l'uso
sessuale della donna schiavizzata, che non è in condizione di disporre di
se stessa liberamente, all'uso della minore infraquattordicenne abusata.

Da queste considerazioni nasce, in primo luogo, la necessità di un nuovo
intervento legislativo per punire gravemente l'uso sessuale delle persone
ridotte in schiavitù.

Ma anche sotto altri profili, la legislazione vigente sulla prostituzione
presenta limiti e carenze, che non consentono di contrastare l'offesa
continua alla persona, la cui dignità è sancita e tutelata dal diritto
internazionale e dalla Costituzione italiana.

I principi che stanno alla base della Repubblica italiana, dell'Unione
Europea e delle Convenzioni Internazionali, promosse dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite, assumono, come valori  universali: la dignità umana,
la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà.

La Costituzione della Repubblica italiana, agli art. 2 e 3, esalta il
valore della persona umana e dei suoi diritti inalienabili.

L'Unione Europea nella Carta dei diritti fondamentali, impone il rispetto e
la tutela della dignità umana come valore inviolabile (art. 1); sancisce il
divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte
di lucro (art. 3); stabilisce che nessuno può essere sottoposto a
trattamenti inumani o degradanti (art. 4).

La Convenzione dell'ONU stipulata a New York  il 21 marzo 1950 sullo
sfruttamento della prostituzione, resa esecutiva anche nel nostro paese con
la legge 23 novembre 1966 n. 1173, sancisce che deve essere punito
chiunque, per soddisfare le passioni altrui, procura, adesca o rapisca
un'altra persona, anche se consenziente, al fine di avviarla alla
prostituzione, o comunque sfrutta la prostituzione di un'altra persona,
anche se consenziente (art. 1). La stessa





Convenzione impone di punire chiunque mantenga, diriga, amministri,
contribuisca a finanziare una casa chiusa, o conceda o prenda in affitto,
in tutto o in parte, un immobile o altro luogo ai fini dell'esercizio della
altrui prostituzione.

La legge italiana 20 febbraio 1958 n. 75, in sintonia con la Costituzione e
con la Convenzione dell'ONU, all'art. 3, punisce di conseguenza la
proprietà, l'esercizio, l'amministrazione, la direzione di una casa di
prostituzione, la tolleranza abituale della prostituzione in un locale di
cui si è proprietario o gerente o in un albergo, il reclutamento,
l'induzione, l'agevolazione, lo sfruttamento della prostituzione.

Nella nostra legislazione, però, il fenomeno della prostituzione non è
affrontato sotto il versante del cliente, che, con la sua domanda e la sua
pratica sessuale a pagamento, partecipa allo sfruttamento e all'offesa alla
dignità della persona ridotta a merce.

Il presente progetto di legge intende colmare la sopra esposta lacuna
mediante la punizione anche del cliente e la istituzione del Centro di
Coordinamento per la prevenzione e il contrasto della prostituzione, come
già avviene in altri Stati in cui esiste una matura sensibilità alla
rivendicazione della dignità di ogni donna.

Per tutti i motivi sopra riportati viene consegnato al Parlamento il
presente progetto di legge di iniziativa popolare, redatto in articoli,
affinché venga punito chiunque faccia della vita umana un mercato.