4 novembre: ricordiamo le vittime, cancelliamo gli assassini



4 NOVEMBRE: RICORDIAMO LE VITTIME, CANCELLIAMO GLI ASSASSINI

La retorica del "milite ignoto" non riesce a farci dimenticare che il fiume Piave, il monte Grappa, la città di Gorizia non sono stati luoghi di gloria, ma, come risuona ancora nelle canzoni di quella guerra, luoghi maledetti, "cimiteri della gioventù".
L'inutile strage, ben spiegata nella Lettera ai cappellani militari di don Milani, resta sulla coscienza di ufficiali assassini, come il gen.Cadorna (il cui nome incredibilmente sta ancora ad indicare le strade di moltissime città,come a Mestre, una traversa di via Bissuola), monarchi e politici conniventi (dai Savoia ai Mussolini, fino ai liberali e socialisti interventisti), industriali e agrari sempre a caccia di nuovi affari con le commesse dell'esercito e intellettuali folli alla Marinetti. Ai morti il nostro commosso ricordo, agli speculatori la condanna e il disprezzo della storia.
Michele Boato




Alessandro Marescotti
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(TA)


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PER TUTELARVI STAMPATE QUESTE ISTRUZIONI E LE DATE AGLI AGENTI DELLA DIGOS
CHE DOVESSERO INTERVENIRE. IL FOGLIO VA CONSERVATO IN TASCA E CONSEGNATO
AL MOMENTO CHIEDENDO, NEL CASO, QUALI OBIEZIONI RITENGONO DI OPPORRE A
QUESTO FOGLIO REDATTO DAL NOSTRO AVVOCATO. DA NOTARE: L'AZIONE E' GIA'
STATA REALIZZATA A TARANTO SENZA PROBLEMI E QUESTE SONO LE FOTO
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PER GLI AGENTI LA DIGOS

Questa è un'azione nonviolenta che è stata studiata perché sia
assolutamente nell'alveo della legalità.

In questo foglio trovate pertanto tutte le norme che noi ci intendiamo
rispettare.

Abbiamo studiato a fondo le norme fasciste del 1931, qui sotto riportate,
che avrebbero potuto costituire un "problema" per la riuscita della
manifestazione. Le elenchiamo in breve.

La disciplina è data dagli articoli 18  24 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e
dagli articoli 19  28 del Regolamento di attuazione approvato con R.D.
n.635/1940.

In particolare, il T.U.L.P.S., all’articolo 18, disciplina l’obbligo del
preventivo avviso al Questore, della riunione in “luogo pubblico”  ad
esempio una piazza, una via… -.
Quanto alla “riunione”, essa è caratterizzata dalla presenza di più persone
che si incontrino per un fine determinato, in ciò distinguendosi
dall’assembramento e dalla semplice agglomerazione. Sul punto, la
giurisprudenza di merito ha precisato che non vi è obbligo di
avviso quando, per le ridottissime dimensioni della riunione, non può
esservi, neppure in astratto, alcuna lesione dell’interesse dell’ordine e
della sicurezza pubblica. A ciò deve aggiungersi che la Corte di
Cassazione ha precisato che può esservi riunione anche in un
raggruppamento di persone “sollecitato da un appello estemporaneo”.
L’art. 20 T.U.L.P.S. stabilisce che “Quando, in occasione di riunioni…in
luogo pubblico…avvengono manifestazioni o grida sediziose…le riunioni e gli
assembramenti possono essere disciolti”.
L’articolo 654 cp, a sua volta, punisce, come illecito amministrativo, il
comportamento di chi, in una riunione in un luogo pubblico, compie
manifestazioni sediziose.
Sull’aggettivo “sediziose” la Corte di Cassazione  con espresso riferimento
alla riunione sediziosa  ha precisato che è tale quella nella quale “si
manifesta ostilità verso la pubblica autorità”.
La giurisprudenza di merito ha chiarito che l’atteggiamento è sedizioso
quando “implica ribellione ed ostilità e risulti in concreto idoneo a
produrre un evento pericoloso per l’ordine pubblico”.
Quanto allo striscione, è da ricordare la scriminante dell’articolo 4 u.c.
della legge 110/1975 che esclude, dal novero delle armi ai fini delle
disposizioni penali dell’articolo stesso - rubricato "Porto di armi od
oggetti atti ad offendere”  le aste degli striscioni utilizzati nelle
pubbliche manifestazioni e nei cortei, sempre che gli stessi non vengano
adoperati come oggetti contundenti.

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