Trainstopping - comunicato stampa Coordinamento Giuristi Democratici




 Il Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici

 RILEVATO


 che la guerra, come tale, e con esclusione della guerra di
 difesa, non è consentita né dai principi del diritto
 internazionale, né dalla Carta dell'ONU (art. 1 comma 1 e
 art. 2 comma 4), né dal Trattato NATO (art. 1), né, infine,
 dalla Costituzione italiana che, come è noto, all'art. 11
 ripudia espressamente la guerra come strumento di offesa alla
 libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
 controversie internazionali;


 CONSIDERATO


 che, in ogni caso, lo stato di guerra deve essere
 espressamente deliberato dalle Camere che conferiscono al
 Governo i poteri necessari (art. 78 Cost.) e che detto stato
 di guerra deve essere dichiarato dal Presidente della
 Repubblica (art. 87 Cost.);


 RILEVATO


 che nulla di ciò è avvenuto, essendosi unicamente svolto un
 dibattito parlamentare sulla questione Iraq e che, dunque, lo
 stato di guerra non è stato deliberato;


 PRESO ATTO


 che, invece, sono stati accertati ingenti spostamenti di armi
 e di materiale bellico, probabilmente di proprietà USA, che
 paiono circolare liberamente sul territorio italiano, in
 base, secondo quanto comunicato dal Ministro della Difesa
 nella Commissione Difesa del Senato, in data 14/02/03, ad un
 provvedimento del Ministero della Difesa, allo stato ignoto
 non solo agli scriventi, ma anche alle forze politiche;

 che detto eventuale provvedimento autorizzativo della
 circolazione di armi e di materiale bellico apparirebbe
 illegittimo, in quanto anticipatorio di una decisione (la
 deliberazione dello stato di guerra) di competenza del
 Parlamento ed emesso in violazione della Legge 185/90 che
 prevede, all'art. 1, che il transito di detto materiale possa
 avvenire solo nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 Cost.;


 CONSIDERATO, PERTANTO


 che un provvedimento ministeriale, eventualmente emesso in
 violazione di principi costituzionali, può essere
 disapplicato da quel cittadino cui sia richiesta
 un'attivazione per la realizzazione della libera circolazione
 delle armi;

 che, per altro verso, la circolazione delle armi, in assenza
 di un provvedimento autorizzativo, cozzerebbe direttamente
 contro il disposto della L. 185/90, oltre che della Costituzione;

 che, dunque, il comportamento di non collaborazione, non
 violenta, da parte di tutti coloro cui sia richiesta
 un'espressa attivazione potrebbe risultare legittimo, in
 quanto fondato non solo sul diritto alla pace, ma anche sulla
 predetta illegittimità del provvedimento ministeriale
 autorizzativo della circolazione delle armi;

 che, sotto un profilo strettamente giuridico, diversa dalla
 situazione sopra descritta di chi disubbidisce ad un ordine a
 lui impartito é quella di chi protesta, pacificamente, contro
 il passaggio del materiale bellico sul territorio italiano,
 considerandolo già come propedeutico alla guerra;

 che, in quest'ultimo caso, a fronte dell'apertura di un
 procedimento penale per blocco ferroviario e/o per
 interruzione di pubblico servizio, le persone eventualmente
 coinvolte potrebbero far valere le esimenti dello stato di
 necessità (art. 54 c.p.) o della legittima difesa (art. 52
 c.p.), o ancora dell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.),
 esimenti sostenibili e che la giurisprudenza ha, in casi
 assimilabili a quello in esame, già riconosciuto in passato;

 che la scelta di disobbedienza e/o quella di opposizione non
 violenta alla circolazione del materiale bellico può, in
 ipotesi, rientrare tra i diritti-doveri del cittadino alla
 pace ed alla coesistenza pacifica, ma deve trattarsi di
 scelta politica, consapevole delle conseguenze giudiziarie
 che può produrre.

 Tutto ciò premesso, il Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici


 RIBADISCE



   a.. l'illegittimità della guerra;


   b.. l'illegittimità di uno stato di guerra strisciante;


   c.. l'illegittimità della libera circolazione delle armi in
 violazione dei principi di cui all'art. 11 Cost.;

 ed a tal fine


 PROPONE


 l'impugnazione del predetto provvedimento ministeriale,
 qualora esistente, avanti il competente Tribunale Amministrativo

 AFFERMA


 il diritto-dovere di ogni cittadino italiano di protestare
 pacificamente contro la predetta, illegittima circolazione,
 in base al principio, di diritto naturale, oltre che di
 diritto positivo, del ripudio della guerra, previsto
 dall'art. 11 Cost..

 25 febbraio 2003


 Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici