Decreto legge espulsione mediante Giudice di Pace.



15 settebre 2004. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 15 luglio
2004, di modificare l'attuale disciplina in materia di espulsioni di
immigrati clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie
previste dall'articolo 13 della Costituzione anche agli stranieri per i
quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera e,
contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la massima
celerita' dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis e' sostituito dai
seguenti:
«5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al
giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale
e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore
di allontanamento dal territorio nazionale e' sospeso fino alla decisione
sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se
comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo
straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea
ed assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la convalida e' concessa, il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecu!
 tivo. Se
 la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la
decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il
decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio
nazionale.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida
dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le
questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse
disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.».
2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole:
«tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti:
«giudice di pace».
3. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, le parole: «il tribunale in
composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di
pace».
4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida.».
5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della
vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito
l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto
qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo'
essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.».
6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con
rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione
dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato
previsto dal comma 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del
fatto.».
7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle
110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma
3-quater, per ciascuna delle quali e' dovuta una indennita' di euro 20.»;
b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
«3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e
14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni, e' corrisposta una indennita' di euro 10.»;
c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter» sono
inserite le seguenti: «, nonche' 3-quater,».

Art. 2.
Norma di copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati nel
limite massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a
decorrere dall'anno 2005, si provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge
27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere
dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 settembre 2004
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli







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