norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale e diritti dei cittadini



Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(G.U.C.E n. L. 175 del 5 luglio 1985)

Art. 3

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- l'interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale.

Art. 5 comma 2
Le informazioni che il committente deve fornire conformemente al paragrafo 1 comportano almeno:
- una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, progettazione e dimensioni,
- una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
- i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;
- una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al primo, secondo e terzo trattino.

Art. 6 comma 3
Le modalità di informazione e consultazione sono definite dagli Stati membri i quali, secondo le caratteristiche particolari dei progetti o dei siti interessati, hanno tra l'altro la facoltà di:
- individuare il pubblico interessato;
- precisare i luoghi in cui le informazioni possono essere consultate,
- specificare la maniera in cui il pubblico può essere informato, ad esempio mediante affissione nell'ambito di una determinata zona, pubblicazione nei giornali locali, organizzazione di esposizioni con piani, disegni, tabelle, grafici, plastici;
- determinare in che modo debba avvenire la consultazione del pubblico, ad esempio per iscritto e per indagine pubblica;
- fissare dei periodi appropriati per le diverse fasi della procedura per garantire che venga presa una decisione entro termini ragionevoli.


ALLEGATO III INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare
- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto
2. Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale
3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori
4. Una descrizione (10) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
- dovuti all'esistenza del progetto
- dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali
- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti
e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti
7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti




DIRETTIVA 2003/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia

reperibile su: http://europa.eu.int/eur-lex/it/dat/2003/l_156/l_15620030625it00170024.pdf

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI RIPORTATE

"(3) L'effettiva partecipazione del pubblico all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione; ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate".

"(4) La partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, dovrebbe essere incentivata di conseguenza, tra l'altro promuovendo l'educazione ambientale del pubblico".

"(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus»). Il diritto comunitario dovrebbe essere adeguatamente allineato a tale convenzione in vista della ratifica da parte della Comunità".

"(6) Tra gli obiettivi della convenzione di Aarhus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone".

"(7) L'articolo 6 della convenzione di Aarhus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni relative alle attività specifiche elencate nell'allegato I della convenzione stessa e ad attività non elencate in tale allegato che possano avere effetti rilevanti sull'ambiente".

"(8) L'articolo 7 della convenzione di Aarhus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi relativi all'ambiente".

"(10) Per talune direttive del settore ambientale che prescrivono agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti l'ambiente ma non contengono sufficienti disposizioni sulla partecipazione del pubblico, è necessario prevedere forme di partecipazione del pubblico che siano coerenti con le disposizioni della convenzione di Aarhus, ed in particolare con l'articolo 7. Altri testi legislativi
comunitari in materia prevedono già la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi
e, in futuro, requisiti concernenti la partecipazione del pubblico conformi alla convenzione di Aarhus saranno incorporati sin dall'inizio nella legislazione pertinente".

"
(11) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1 ), e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, dovrebbero essere modificate per garantirne la totale compatibilità con le disposizioni della convenzione di Aarhus, in particolare con l'articolo 6 e con l'articolo 9, paragrafi 2 e 4".


ARTICOLI DELLA DIRETTIVA

Articolo 1
Obiettivo
Obiettivo della presente direttiva è contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus, in particolare:
a) prevedendo la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;
b) migliorando la partecipazione del pubblico e prevedendo disposizioni sull'accesso alla giustizia nel quadro delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

Articolo 2
Partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi
1. Ai fini del presente articolo, per «pubblico» s'intende una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
2. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati a norma delle disposizioni elencate nell'allegato I.
A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:
a) il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, di qualsiasi proposta relativa a tali piani o programmi o alla loro modifica o riesame, e siano rese accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte, comprese tra l'altro le informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente a cui possono essere sottoposti osservazioni o quesiti;
b) il pubblico possa esprimere osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;
c) nell'adozione di tali decisioni, si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione del pubblico;
d) dopo un esame delle osservazioni e dei pareri del pubblico, l'autorità competente faccia ragionevoli sforzi per informare il pubblico in merito alle decisioni adottate e ai motivi e considerazioni su cui le stesse sono basate, includendo informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico.
3. Gli Stati membri definiscono il pubblico ammesso alla partecipazione ai fini di cui al paragrafo 2, includendo le organizzazioni non governative interessate che soddisfano i requisiti imposti dalla legislazione nazionale, quali quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.
Le modalità dettagliate per la partecipazione del pubblico ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da consentire al pubblico di prepararsi e partecipare efficacemente.
Vengono fissate scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione del pubblico di cui al presente articolo.

Questa direttiva implementa nella Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nuovi diritti per i cittadini modificando così la Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 (relativa alla VIA):

"...all'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:"

"2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni..."

"4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.
5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).
6. Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del
presente articolo".


"6) L'articolo 9 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione,
l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate procedure e rendono disponibili allo stesso le seguenti informazioni:
— il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano,
— tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni
principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del
pubblico,
— una descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile
compensare i più rilevanti effetti negativi.»


Articolo 6
Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.


N.B.: Con il Dlgs 3/4/2006 n. 152 (“Norme in materia ambientale”, GU n. 88 del 14-4-2006- Suppl. Ordinario n.96) viene data attuazione alle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE in materia di VIA.