Rigassificatore a Taranto: petizione popolare alla Commissione Europea, ecc.



Alla Commissione Europea
Al sig. Segretario Generale
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles -BELGIO

Al Ministero delle Attività Produttive
in persona del Ministro in carica
via Molise n. 2 - 00187  Roma

Al Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
in persona del Ministro in carica
via C. Colombo n. 44 - 00187 Roma

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio, Direzione Generale per la
Salvaguardia Ambientale, Divisione III, VIA, via C.Colombo 44 - 00147 Roma

Alla Regione Puglia
Al Presidente della Giunta Regionale
All’Assessore Regionale all’Ambiente
Lungomare N. Sauro n. 33 -70121 BARI

Al Comitato Tecnico Regionale
per la Prevenzione Incendi
Direzione regionale dei Vigili del fuoco
delle Regioni Puglia e Basilicata
via Iapigia n. 240 -  70100 BARI

Alla Provincia di Taranto
in persona del Presidente in carica
via Anfiteatro n. 4- 74100  Taranto

Al Comune di Taranto
in persona del Commissario Straordinario
Palazzo di Città - Piazza del Municipio
74100  Taranto

al Prefetto di Taranto
palazzo Prefettura - via Anfiteatro
74100 Taranto

all’Autorità Portuale di Taranto
in persona del Commissario in carica
Porto Mercantile - 74100 Taranto


Petizione popolare
dei cittadini della Provincia di Taranto

I sottoscritti cittadini della Provincia di Taranto

ALLARMATI

1°) per il fatto che il progetto per la realizzazione di un rigassificatore nel porto di Taranto sia stato inserito in maniera superficiale e, nella migliore delle ipotesi, solo casuale, nel programma delle infrastrutture strategiche contenuto nella deliberazione del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n. 121 del 21 dicembre 2001. Questo inserimento è stato infatti effettuato attraverso una semplice, notarile e inaccettabile presa d’atto della già avvenuta presentazione del medesimo progetto da parte di ENEL, insieme a quegli altri progetti per la realizzazione di terminali di GNL da realizzarsi rispettivamente offshore nel Mare Adriatico (Edison Gas, Exxon Mobil, Qatar Petroleum), a Brindisi (British Gas) e a Vado Ligure (ENEL), anch’essi già presentati e superficialmente e, nella migliore delle ipotesi, solo casualmente inseriti nel medesimo programma;

2°) per il fatto che, ancora superficialmente e casualmente, sia stata prevista la realizzazione di ulteriori terminali di GNL da realizzarsi a Livorno, Gioia Tauro, Porto Empedocle, Rosignano, Augusta;

3°) per il fatto che queste assurde previsioni di voler realizzare sciaguratamente e irresponsabilmente terminali di GNL distribuiti a casaccio in tutta Italia, oltre a far coincidere alcune rotte di approvvigionamento dei vari terminali di GNL, con evidenti e concreti pericoli derivanti dall’assurdo e improvviso aumento del traffico di navi gasiere nel Mediterraneo, possano determinare altri paradossi e rischi, derivanti a loro volta, ad esempio, dal fatto che si prevedono due terminali di GNL da realizzare in Puglia, rispettivamente a Taranto e Brindisi, a distanza di soli 70 (settanta) chilometri l’uno dall’altro, entrambi su aree considerate dall’art. 1 della legge n. 426 del 9 dicembre 1998 come siti inquinati di interesse nazionale e ad alto rischio ambientale, oltre che a rischio di incidente rilevante, e pertanto assoggettati alla direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta “Severo ter”), recepita dal d. l.vo n. 238 del 21 settembre 2005, che ha a sua volta modificato e integrato il d. l.vo n. 334 del 17 agosto 1999;

4°) per il fatto che l’approssimazione, il dilettantismo e l’assenza di una cultura di valutazione sono particolarmente evidenti nel progetto per la realizzazione di un terminale di GNL nel porto di Taranto, laddove, proprio vicinissimo all’area scelta per la localizzazione del rigassificatore, si trova un enorme impianto di raffineria gestito dall’AGIP Petroli, con una enorme torcia sempre accesa, insieme ad altri vicini 9 impianti a rischio di incidente rilevante: Italiana Carburanti spa (deposito oli minerali), Enipower spa (Centrale termoelettrica), Italesplosivi spa (produzione e/o deposito di esplosivi), ISE srl (Produzione e/o deposito di gas tecnici), Basile Petroli spa (Deposito di oli minerali), ILVA Laminati piani spa (Acciaierie e impianti metallurgici), Agip Petroli/Agip Gas (Deposito di gas liquefatti), Agip Petroli spa (Raffinazione petrolio), Agip Petroli spa (Deposito di oli minerali);

5°) per il fatto che Taranto è una base Nato abilitata al transito di unità navali a propulsione nucleare ed è ufficialmente nella lista dei porti a rischio nucleare;

6°) per il fatto che l’effetto domino derivante da un eventuale incidente nell’area scelta per la realizzazione del rigassificatore a Taranto, che si svilupperebbe all’interno di un’area ad elevatissima concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, risulterebbe semplicemente catastrofico tanto se a determinarlo fosse uno dei numerosi altri impianti ad alto rischio già presenti nella medesima area, e vieppiù se fosse causato da un ipotetico impianto di rigassificazione da costruire nelle vicinanze;

7°) per il fatto che, per  i 9 stabilimenti a rischio di incidente rilevante già presenti, assoggettati alla direttiva Seveso ter e al d. l.vo n. 334/99 e successive modificazioni e integrazioni, non risulta che siano stati mai predisposti dal Prefetto, si sensi dell’art. 20 del d. l.vo n. 334/99, i relativi piani di emergenza esterni (né i rapporti di sicurezza e i piani di emergenza interni), rendendo perciò impossibili, per le loro ovvie interazioni, le predisposizioni dei piani di emergenza esterni, interni e i rapporti di sicurezza per l’ipotetico impianto di rigassificazione; piani e rapporti che non possono essere intesi come adempimenti meramente burocratico  formali, ma che devono essere sostenuti innanzitutto dalla logica e dal buon senso oltre che, naturalmente, dalla normativa vigente;

8°) per il fatto che un tale quadro di terminali GNL che si vorrebbero realizzare in Italia si sia delineato: a) senza alcuna necessaria e preliminare valutazione ambientale strategica o sistematica di alcun piano o programma; b) senza alcuna valutazione di impatto e di sostenibilità degli effetti di questi terminali di GNL sulle attività economiche regionali e locali già insediate e su quelle insediabili; c) con il solo scopo di traguardare obiettivi di carattere macroeconomico secondo esigenze generali; d) con una ottusa, volgare e inaccettabile indifferenza nei confronti delle esigenze locali e regionali; e) e, in definitiva, con quell’abituale assenza di una cultura di valutazione così importante e strategica a livello comunitario, che, segnatamente e particolarmente in Italia, ha provocato e continua a causare danni gravissimi alla salute e al patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale;

9) per il fatto che la decisione n. 1229/2003/CE del Consiglio e del Parlamento Europeo, nel definire l’insieme degli orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell’energia e nel prevedere nell’Allegato III la realizzazione anche in Italia di alcuni terminali di GNL in relazione ad alcune macroaree, stabilisce al 10° considerando che l’individuazione dei progetti di interesse comune, la definizione delle loro specificazioni e l’individuazione dei progetti prioritari dovrebbero essere effettuate fatti salvi non solo i risultati della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti (VIA: valutazione di impatto ambientale), ma anche i risultati della valutazione di impatto ambientale dei piani o programmi (VAS: valutazione ambientale strategica o sistematica);

10°) per il fatto che, in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani o programmi sull’ambiente, e segnatamente in attuazione del § 4 dell’art. 13 della medesima direttiva 2001/42/CE, non risulta che l’Italia abbia mai comunicato alla Commissione Europea le informazioni separate relativamente al programma delle infrastrutture strategiche di cui alla deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, e in particolare, per quello che qui rileva, relativamente ai terminali di GNL inseriti nel medesimo programma, così violando la medesima direttiva 2001/42/CE;

11°) per il fatto che, in violazione dell’art. 7 della convenzione di Aarhus ratificata con la legge n. 108 del 16.3.2001, non sia stata consentita la partecipazione dei cittadini alla elaborazione di piani o programmi nel processo decisionale relativo alla valutazione ambientale strategica o sistematica dei medesimi piani o programmi contenenti l’individuazione di terminali di GNL da realizzarsi a casaccio in tutta Italia;

12°) per il fatto che, in violazione dell’art. 7, §§ 1 e 2 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e in violazione dell’art. 8, commi 1,2 e 3 del d. l.vo n. 195 del 19 agosto 2005 (di recepimento, sia pur parziale, della stessa direttiva 2003/4/CE), non sia stata garantita la diffusione dell’informazione ambientale relativamente allo Studio di Impatto Ambientale presentato da Gas Natural per la realizzazione di un terminale di GNL nel Porto di Taranto, mediante le tecnologie di telecomunicazione e/o le tecnologie elettroniche, ma ci si sia limitati ad una informazione, circa il deposito dello Studio di Impatto Ambientale, fatta artatamente e strumentalmente in maniera assolutamente inefficace, attraverso cioè due annunci, uno su un quotidiano nazionale ma confessionale come “Avvenire”,  e l’altro su un quotidiano regionale come “Puglia”, molto poco letto (della cui diffusione si è peraltro venuti a conoscenza solo dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni);

13°) per il fatto che il Documento Preliminare per la Discussione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) nella Regione Puglia preveda che la Puglia debba “ospitare” un solo impianto di GNL, senza preoccuparsi dell’assenza a monte di alcuna preliminare e necessaria valutazione ambientale strategica nazionale relativamente a un piano o programma di terminali di GNL da realizzarsi in Italia, e facendo ipocritamente finta di non sapere, per un verso, che il processo decisionale per la realizzazione di un terminale di GNL da realizzarsi a Brindisi si è già concluso, e che pertanto non esistono atti giuridici validi ed efficaci attualmente idonei ad impedire che il rigassificatore a Brindisi si faccia, ivi compresa la “mozione” approvata all’unanimità in data 4.8.2005 dal Consiglio regionale, avente una valenza e una efficacia giuridica semplicemente nulla; e, per altro verso, facendo ancora ipocritamente finta di non sapere che l’altro progetto per la realizzazione di un terminale di GNL in Puglia è stato presentato proprio a Taranto, in un’altra area anch’essa dichiarata sito inquinato di interesse nazionale e ad elevato rischio ambientale, proprio vicino ad altri numerosi impianti a rischio di incidente rilevante; con un atteggiamento, quindi, ambiguo; un atteggiamento sorretto in realtà dal malcelato scopo di assecondare l’obiettivo di realizzare entrambi i rigassificatori individuati a casaccio anche in Puglia;

14°) per il fatto che è stato completamente ignorato il “principio di precauzione” che rovescia l'onere della prova, mentre per l’approvazione di un rigassificatore a Taranto dovrebbe prevalere tale "principio di precauzione" per cui il rischio di un impianto potenzialmente pericoloso va considerato inaccettabile fino a quando non sia dimostrato il contrario;

15°) per il fatto che la scelta del sito di Taranto è ricaduta sulla nostra città senza operare alcuna selezione fra siti alternativi e che pertanto tale scelta non può considerarsi una scelta ottimale ma semplicemente l'unica opzione proposta (oltre a Brindisi); e tale metodologia di scelta è assolutamente inaccettabile dal punto di vista scientifico in quanto non porta a comparazioni ed esclude di fatto la scelta, ammesso che si possa considerare “scelta ottimale” quella di scegliere come sito una città dichiarata ufficialmente “ad elevato rischio di crisi ambientale".

PER TUTTI QUESTI MOTIVI

al fine di evitare che le attività amministrative successive alla assurda previsione
di realizzare un terminale di GNL nel Porto di Taranto siano strumentalmente piegate per raggiungere lo sciagurato obiettivo di realizzare ad ogni costo tale opera

CHIEDONO

A)       che la Commissione Europea, ai sensi dell’art. 226 del Trattato, proceda contro l’Italia per la violazione della normativa comunitaria sopra richiamata;
B)       che si faccia una valutazione ambientale strategica o sistematica di un piano o programma che localizzi i terminali di GNL da realizzare in Italia, consentendo ai cittadini di informarsi e di partecipare nelle forme adeguate, e con un’attenta valutazione degli impatti e di tutte le possibili alternative, distribuendo equamente, sull’intero territorio nazionale, i pesi ambientali e gli oneri territoriali derivanti dalla presenza di eventuali terminali di GNL da realizzare; e ciò sia fatto indipendentemente dai progetti già presentati a casaccio;
C)       che la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto e la Regione Puglia si pronuncino negativamente nella conferenza di servizi per l’approvazione del progetto e l’autorizzazione all’esercizio del terminale di GNL che si intenderebbe realizzare a Taranto, motivando il loro parere contrario sulla base di tutte le ragioni innanzi spiegate, e segnatamente:
1) per l’assenza di una valutazione ambientale strategica di un piano o programma che preveda la localizzazione dei terminali di GNL da realizzarsi in Italia,  e contenente la valutazione di tutti i possibili impatti e delle possibili alternative;
2)       per il fatto che il territorio della Provincia e del Comune di Taranto e, in particolare, specificamente proprio l’area portuale dove si vorrebbe realizzare il terminale di GNL, è già pesantemente e gravemente inquinato, tanto da essere dichiarato sito inquinato di interesse nazionale e a rischio ambientale;
3)       per il fatto che vicino all’area portuale dove si vorrebbe realizzare il terminale di GNL, sono presenti altri numerosi impianti a rischio di incidente rilevante, tanto da rendere catastrofico l’effetto domino che potrebbe derivare non solo da un incidente causato dagli impianti già presenti, già ad altissimo rischio di esplosione e incendi con effetti propagabili a lunga distanza, ma vieppiù da un’eventuale esplosione di gas e propagazione di esplosione e incendi con percorso inverso;
4)       per il fatto che non è stata garantita la diffusione dell’informazione ambientale relativamente allo Studio di Impatto Ambientale del progetto di rigassificatore presentato (prima da ENEL e poi) da Gas Natural, mediante le tecnologie di telecomunicazione e/o le tecnologie elettroniche, così violando, in particolare, l’art. 7, §§ 1 e 2 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e l’art. 8, commi 1, 2 e 3 del d. l.vo n. 195 del 19 agosto 2005 (di recepimento, sia pur parziale, della stessa direttiva 2003/4/CE);
5)       per il fatto che, in violazione dell’art. 7 della convenzione di Aarhus ratificata con la legge n. 108 del 16.3.2001, non sia stata consentita la partecipazione dei cittadini alla elaborazione di piani o programmi nel processo decisionale relativo alla valutazione ambientale strategica o sistematica dei medesimi piani o programmi contenenti l’individuazione di terminali di GNL da realizzarsi a casaccio in tutta Italia;
6)       per il fatto che, in ogni caso, fino a quando non si avrà la certezza giuridica che il rigassificatore a Brindisi non sarà fatto, essendo prevista nei programmi regionali la presenza di un solo terminale di GNL nel territorio regionale, non è possibile approvare il progetto e autorizzare l’esercizio di quello che diventerebbe il secondo rigassificatore in Puglia, in contrasto con gli intenti programmatici regionali;
D) che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio emetta un parere contrario di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione del rigassificatore presentato da Gas Natural nell’area portuale di Taranto;
E) che il Ministero per le Attività Produttive rigetti la richiesta di Gas Natural diretta alla approvazione del progetto e all’autorizzazione all’esercizio del rigassificatore in questione;
F) che l’Autorità Portuale di Taranto non adotti il piano regolatore portuale includendovi la previsione di un terminale di GNL, stante la mancanza a monte di una programmazione con la necessaria e ineludibile valutazione ambientale strategica nazionale, e comunque per tutte le ragioni sopra specificate;
G) che il Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi valuti molto attentamente l’elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante situati su aree vicinissime a quelle dove si vorrebbe realizzare sciaguratamente tale rigassificatore, oltre che l’assenza, già e persino per tali impianti, dei piani di emergenza esterni, interni e dei rapporti di sicurezza, emettendo perciò un deciso e persino ovvio parere contrario al nulla osta di fattibilità di un simile nuovo insediamento, rifiutandosi perciò di piegare le sue doverose valutazioni alle logiche assurde di chi, dopo aver inserito a casaccio questo terminale di GNL nell’ambito degli interventi strategici, vorrebbe realizzare un impianto siffatto a qualunque costo;
H) che qualsiasi atto amministrativo, anche meramente infraprocedimentale, relativo alla richiesta di realizzare un terminale di GNL nel porto di Taranto da parte di GAS Natural, sia comunicato, anche per via telematica, presso la sede provinciale del Comitato Jonico per la tutela dell’Ambiente e della Salute, presso la Casa per la Pace, via San Francesco De Geronimo n. 3, 74023  Grottaglie (TA) (casaxpace at email.it, tel.: 0995662252), nonché presso la sede dell’Assemblea Permanente Ambiente e Territorio, presso il Comitato di Quartiere Città Vecchia, Arco Paisiello G/18,   74100 Taranto, (comitato.di.quartiere at email.it, tel. 099.4716012)

INFINE
nel caso in cui la Regione Puglia, la Provincia di Taranto e il Comune di Taranto si dovessero pronunciare a favore dell’approvazione del progetto e dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rigassificazione a Taranto, i sottoscritti cittadini invitano il Presidente della Giunta della Regione Puglia, il Presidente della Provincia di Taranto e il Commissario Straordinario del Comune di Taranto a considerare seriamente se non sia il caso di dimettersi, dal momento che nei programmi elettorali dei primi due non è mai stata inserita la realizzazione di un terminale di GNL nel territorio di Taranto, e che i destini della città di Taranto e della comunità Jonica non possono essere compromessi così gravemente da chi ricopre una carica provvisoria e straordinaria qual è quella del Commissario in carica nel Comune di Taranto.

Nome e Cognome           Residenza                 Documento                          Firma





Nome e Cognome           Residenza                 Documento                          Firma