[Nonviolenza] Telegrammi. 1959



 

TELEGRAMMI DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO

Numero 1959 del 18 aprile 2015

Telegrammi quotidiani della nonviolenza in cammino proposti dal Centro di ricerca per la pace e i diritti umani di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza (anno XVI)

Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it , centropacevt at gmail.com

 

Sommario di questo numero:

1. Gli auguri del "Tavolo per la Pace" di Viterbo a don Dante Bernini che il 20 aprile compira' 93 anni

2. Proponiamo a chi ci legge di sostenere il Centro antiviolenza "Erinna"

3. "Salute, assistenza, dignita' e diritti umani". Un incontro con Vito Ferrante a Viterbo

4. Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare "Istituzione e modalita' di finanziamento del Dipartimento della Difesa Civile non armata e nonviolenta"

5. Vademecum per la raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare

6. Segnalazioni librarie

7. La "Carta" del Movimento Nonviolento

8. Per saperne di piu'

 

1. ANNIVERSARI. GLI AUGURI DEL "TAVOLO PER LA PACE" DI VITERBO A DON DANTE BERNINI CHE IL 20 APRILE COMPIRA' 93 ANNI

[Riceviamo e diffondiamo]

 

Approssimandosi la ricorrenza del genetliaco il 20 aprile, il "Tavolo per la Pace" di Viterbo esprime a don Dante Bernini i piu' fervidi auguri di buon compleanno e nuovamente lo ringrazia per l'alto suo magistero e la profonda sua testimonianza di costruttore di pace e di giustizia, persona mite e misericorde, amico della nonviolenza.

Il "Tavolo per la Pace" di Viterbo

Viterbo, 16 aprile 2015

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Una breve notizia su monsignor Dante Bernini

"Vescovo emerito della diocesi di Albano, gia' presidente della Commissione Giustizia e Pace della Conferenza Episcopale Italiana e gia' membro della "Comece'" (Commission des Episcopats de la Communaute' Europeenne), una delle figure piu' illustri dell'impegno di pace, solidarieta', nonviolenza, che nell'arco dell'intera sua vita come sacerdote e come docente e' stato costantemente impegnato per la pace e per la giustizia, nella solidarieta' con i sofferenti e gli oppressi, nell'impegno per la salvaguardia del creato, nella promozione della nonviolenza, unendo all'adempimento scrupoloso dei prestigiosi incarichi di grande responsabilita' un costante ascolto di tutti coloro che a lui venivano a rivolgersi per consiglio e per aiuto, a tutti sempre offrendo generosamente il suo conforto e sostegno, la sua parola buona e luminosa e l'abbraccio suo saldo e fraterno" (Dalla motivazione del riconoscimento attribuitogli il 2 ottobre 2014 dalla Citta' di Viterbo con una solenne cerimonia nella Sala Regia di Palazzo dei Priori). Il 13 aprile 2015, nell'anniversario della promulgazione della "Pacem in Terris", e' stata realizzata in suo onore a Viterbo una "Giornata per la Pace".

 

2. APPELLI. PROPONIAMO A CHI CI LEGGE DI SOSTENERE IL CENTRO ANTIVIOLENZA "ERINNA"

 

Proponiamo a chi ci legge, e ne abbia la possibilita', di inviare al Centro antiviolenza "Erinna" un contributo economico affinche' possa continuare nella sua indispensabile azione.

I contributi possono essere inviati attraverso bonifico bancario intestato ad Associazione Erinna, Banca Etica, codice IBAN: IT60D0501803200000000287042.

O anche attraverso vaglia postale a "Associazione Erinna - Centro antiviolenza", via del Bottalone 9, 01100 Viterbo.

Per contattare direttamente il Centro antiviolenza "Erinna": tel. 0761342056, e-mail: e.rinna at yahoo.it, onebillionrisingviterbo at gmail.com, sito: http://erinna.it

Per destinare al Centro antiviolenza "Erinna" il 5 per mille inserire nell'apposito riquadro del modello per la dichiarazione dei redditi il seguente codice fiscale: 90058120560.

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L'associazione "Erinna" e' un'associazione di donne impegnate contro la violenza alle donne che da molti anni opera a Viterbo: ha realizzato un centro antiviolenza e una casa rifugio in cui ospita donne, bambine e bambini.

In questo momento "Erinna" ha bisogno di un aiuto straordinario da parte di tutte le persone di volonta' buona.

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Grazie a chi aderira' a questo appello, grazie a chi lo diffondera' ulteriormente.

 

3. INCONTRI. "SALUTE, ASSISTENZA, DIGNITA' E DIRITTI UMANI". UN INCONTRO CON VITO FERRANTE A VITERBO

 

Si e' svolto venerdi' 17 aprile 2015 a Viterbo presso il "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" un incontro di riflessione sul tema: "Salute, assistenza, dignita' e diritti umani".

All'incontro ha preso parte Vito Ferrante.

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Vito Ferrante, persona di straordinario rigore morale e di sconfinata generosita', e' il presidente e l'anima dell'"Associazione familiari e sostenitori sofferenti psichici della Tuscia" (Afesopsit), una fondamentale esperienza di solidarieta', di partecipazione, di democrazia, di difesa nitida e intransigente dei diritti umani. Gia' consigliere comunale di Viterbo, apprezzatissimo scultore, presidente della Consulta dipartimentale per la salute mentale della Asl di Viterbo, Vito Ferrante e' una delle personalita' piu' stimate nell'ambito del volontariato e dell'impegno sociale e civile, promotore di innumerevoli iniziative di solidarieta' concreta, diuturnamente impegnato nel recare aiuto a chi piu' ne ha bisogno; e' a Viterbo un luminoso punto di riferimento per la societa' civile, per le esperienze di solidarieta' e di liberazione, per i movimenti democratici, per i servizi pubblici impegnati nell'assistenza rispettosa e promotrice della dignita' e dei diritti umani.

 

4. REPETITA IUVANT. IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE "ISTITUZIONE E MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA"

[Diffondiamo ancora una volta il testo della proposta di legge della campagna "Un'altra difesa e' possibile" su cui si stanno raccogliendo da mesi le firme. Per contattare la segreteria nazionale della campagna: c/o Movimento Nonviolento, via Spagna 8, 37123 Verona, tel. e fax: 0458009804, e-mail: info at difesacivilenonviolenta.org, sito: www.difesacivilenonviolenta.org]

 

Art. 1 (Difesa civile non armata e nonviolenta)

1. In ottemperanza al principio costituzionale del ripudio della guerra, di cui all'articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana, ed al fine di favorire l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale, di cui all'articolo 2 della Costituzione, e l'adempimento del dovere di difesa della Patria di cui all'articolo 52 della Costituzione, viene riconosciuta a livello istituzionale una forma di difesa alternativa a quella militare denominata "Difesa civile non armata e nonviolenta", quale strumento di difesa che non comporti l'uso delle armi ed alternativo a quello militare.

2. Ai fini di cui al comma precedente, viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Dipartimento per la difesa civile non armata e nonviolenta", dal quale dipendono:

a) i Corpi Civili di Pace, la cui sperimentazione e' inserita nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede l'istituzione di un contingente da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale;

b) l'Istituto di ricerca sulla Pace e il Disarmo, da istituirsi con apposita Legge successiva.

3. Per i fini di cui all'Articolo 1 Comma 1 della presente legge, il "Dipartimento per la difesa civile non armata e nonviolenta" deve prevedere forme di interazione e collaborazione con:

a) il Dipartimento della Protezione Civile come organo di riferimento del Servizio Nazionale di Protezione Civile regolato dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile incardinato presso il Ministero dell'Interno;

c) il Dipartimento della Gioventu' e del Servizio Civile Nazionale regolato dal Dpcm 21 giugno 2012;

in particolare con l'istituzione di un "Consiglio Nazionale per la difesa civile, non armata e nonviolenta" fra i suddetti Dipartimenti con compiti paritetici di indirizzo e di confronto da normare con successivo Regolamento emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero degli Interni.

4. Il "Dipartimento per la difesa civile non armata e nonviolenta" ha i seguenti compiti:

a) difendere la Costituzione, affermando i diritti civili e sociali in essa enunciati, la Repubblica e l'indipendenza e la liberta' delle istituzioni democratiche del Paese;

b) predisporre piani per la difesa civile non armata e nonviolenta, coordinarne la loro attuazione, e curare ricerche e sperimentazioni, nonche' forme di attuazione della difesa civile non armata, ivi compresa la necessaria formazione e l'educazione della popolazione;

c) svolgere attivita' di ricerca per la pace, il disarmo, per la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa e la giusta e duratura risoluzione dei conflitti, e predisporre studi finalizzati alla graduale sostituzione della difesa armata con quella civile nonviolenta, provvedere alla formazione del personale appartenente alle sue strutture;

d) favorire la prevenzione dei conflitti armati, la riconciliazione, la mediazione, la promozione dei diritti umani, la solidarieta' internazionale, l'educazione alla pace nel mondo, il dialogo inter-religioso ed in particolare nelle aree a rischio di conflitto, in conflitto o post-conflitto;

e) organizzare e dirigere le strutture della Difesa civile non armata e nonviolenta e pianificare e coordinare l'impiego dei mezzi e del personale ad essa assegnati;

f) contrastare  le situazioni di degrado sociale, culturale ed ambientale e difendere l'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni cagionati dalle calamita' naturali.

5. Le attivita', l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di cui al comma 2, e delle sue articolazioni, sono disciplinati con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

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Art. 2 (Fondo nazionale per la Difesa civile non armata e nonviolenta)

1. Per il funzionamento del Dipartimento di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante costituzione presso la Presidenza del Consiglio, nell'ambito del relativo Programma della Missione "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio", di un apposito Fondo denominato "Fondo nazionale per la Difesa civile non armata e nonviolenta", con  una dotazione annua  iniziale pari a 100 milioni di  euro per l'anno 2015, di cui non oltre il 10% per le spese di funzionamento, ed alimentato, per  gli anni successivi, anche dalle risorse derivanti dalla disposizione di cui al successivo articolo 3.

2. Al fine di sostenere per l'anno in corso l'onere finanziario derivante dalla precedente disposizione le spese sostenute dal Ministero della Difesa relative all'acquisto di nuovi sistemi d'arma sono ridotte in misura tale da assicurare risparmi pari ad almeno 100 milioni di euro.

3. Le modalita' di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo e delle spese di funzionamento del "Dipartimento per la difesa civile non armata e nonviolenta", sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze.

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Art. 3 (Scelta di destinazione del sei per mille dell'Irpef)

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2015 e' riconosciuta al contribuente la facolta' di destinare una quota pari al sei per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta e liquidata dall'amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione annuale, all'incremento della copertura delle spese di funzionamento del Dipartimento per la Difesa civile non  armata e nonviolenta ed al finanziamento delle attivita' dei Corpi Civili di Pace e dell'Istituto di ricerca sulla Pace e il Disarmo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b) della presente legge. A tal fine, per la destinazione delle relative somme e' necessario che il contribuente, con opzione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi, scelga di sostenere le spese per la Difesa civile non armata e nonviolenta.

2. Il ministro dell'Economia e delle finanze e' delegato a stabilire, con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di esercizio, in sede di dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'opzione fiscale di cui al comma 1, anche prevedendo a tal fine le dovute modifiche alla modulistica.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'economia e delle finanze presentano annualmente al Parlamento una dettagliata relazione sull'entita' e sulle modalita' di utilizzazione delle risorse rivenienti dalle opzioni fiscali di cui al precedente comma 1, e sullo stato di attuazione della presente legge.

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Art. 4 (Copertura finanziaria)

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2015 l'ammontare delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 3 e' compensato da corrispondenti risparmi derivanti dai meccanismi di revisione e di razionalizzazione della spesa pubblica di cui alla missione "Difesa e sicurezza del territorio" del bilancio statale secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 2012, n. 135 nonche' dai risparmi derivanti dalla dismissione di caserme e presidi di pertinenza del demanio militare.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

5. REPETITA IUVANT. VADEMECUM PER LA RACCOLTA DELLE FIRME A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

[Da "Azione nonviolenta" n. 605, settembre-ottobre 2014. per contatti: via Spagna 8, 37123 Verona, tel. e fax: 0458009803 da lunedi' a venerdi': ore 9-13 e 15-19, e-mail: an at nonviolenti.org, sito: www.azionenonviolenta.it]

 

"Istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della Difesa civile, non armata e nonviolenta"

Settembre 2014. Riportiamo di seguito le istruzioni, passo dopo passo, per la raccolta delle firme che, nel caso di proposta di legge, sono previste in almeno 50.000.

Questo documento, insieme a tutti i materiali necessari alla raccolta delle firme, è pubblicato nel sito www.difesacivilenonviolenta.org nell'area delle proposte di legge.

1. I moduli per la raccolta firme

I moduli per la raccolta firme sono dei fogli prestampati su quattro facciate in formato uso bollo. Sono stampati a cura del Comitato promotore nazionale o dei comitati territoriali formalmente costituiti, che riceveranno i files e le indicazioni per la stampa.

Formato dei moduli

I moduli devono essere riprodotti in formato "carta da bollo" (altezza cm. 30,8 - larghezza dei due fogli complessivi cm. 42,6) e non nel normale formato "A4".

I moduli vanno stampati su carta uso mano 100 gr. Il colore di stampa e' pantone uncoated 294 (blu).

Importante: viste le loro particolari caratteristiche, non si possono usare moduli fotocopiati né tantomeno si possono scaricare e stampare in proprio, ma vanno utilizzati solo quelli stampati dal Comitato promotore nazionale e dai comitati locali formalmente costituiti.

I moduli vanno richiesti alla Segreteria della Campagna mentre i comitati locali possono richiedere i files per stamparli localmente ad uno dei contatti di segreteria.

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2. Vidimazione dei moduli

La vidimazione è la prima operazione da eseguire sui moduli, prima che questi vengano utilizzati, e può essere effettuata solo dalle Cancellerie delle Corti d'Appello e dei Tribunali o dalle segreterie dei Comuni.

Questi uffici sono tenuti a effettuare gratuitamente la vidimazione entro 48 ore dalla richiesta. È consigliabile contattare anticipatamente e di persona gli uffici delegati per sapere di preciso dove recarsi e per concordare in anticipo tempi e modalità dell'operazione.

La vidimazione consiste nell'apporre, all'interno dell'apposito riquadro presente in alto a destra sulla prima facciata di ciascun modulo: il luogo, la data, la firma del funzionario autorizzato, il timbro personale con la qualifica, il timbro tondo dell'ufficio. Al momento di ritirare i moduli, verificate che questi elementi siano tutti presenti, altrimenti il modulo stesso è nullo e non saranno valide le firme in esso eventualmente raccolte.

La vidimazione determina l'ambito territoriale di validità del modulo: i moduli vidimati in Comune potranno essere utilizzati solo nel territorio del comune stesso, mentre quelli vidimati in Cancelleria saranno validi nell'area di competenza rispettivamente della Corte d'Appello (spesso un'intera regione o comunque più province) e del Tribunale (un «circondario», che corrisponde grosso modo a una provincia).

Importante: la vidimazione traccia i confini entro i quali può essere usato il modulo. Non seleziona i firmatari. Quindi, un modulo vidimato dal Comune di Torino può essere utilizzato per raccogliere la firma di qualsiasi cittadino italiano, a prescindere dalla sua residenza, ma solo se l'operazione avviene all'interno del territorio comunale di Torino.

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3. Autenticatrici e autenticatori

Le firme per la legge di iniziativa popolare possono essere raccolte solo in presenza di una persona con il compito di certificare l'autenticità delle firme dei sottoscrittori. Possiamo suddividere le figure abilitate dalla legge a svolgere questo ruolo in base al loro livello di autonomia. Le seguenti figure possono autenticare senza la necessità di alcun adempimento preventivo (in altre parole, per poterlo fare non devono chiedere autorizzazioni, né effettuare comunicazioni):

- Notai;

- Segretari delle Procure della Repubblica;

- Segretari comunali e provinciali;

- Sindaci e Presidenti delle Province;

- Assessori provinciali e comunali;

- Presidenti di Consigli provinciali, comunali, circoscrizionali;

- Vice Presidenti dei Consigli circoscrizionali.

Altre figure invece, possono autenticare solo a determinate condizioni (sul sito trovate la necessaria modulistica per i vari casi):

- Cancellieri e collaboratori delle cancellerie dei Tribunali, nonché primi dirigenti o dirigenti superiori delle Cancellerie di Corti d'Appello, Tribunali e Preture non hanno bisogno di autorizzazione solo se effettuano le autenticazioni dentro i loro uffici e in orario di lavoro; in caso contrario, devono essere autorizzati;

- i Consiglieri comunali e provinciali possono autenticare ma devono prima comunicare la loro disponibilità rispettivamente al Sindaco o al Presidente della Provincia. Tale comunicazione non richiede autorizzazione;

- i Giudici di Pace, per autenticare le firme, devono essere autorizzati dal coordinatore dei giudici di pace;

- i funzionari comunali e provinciali devono essere autorizzati rispettivamente dal Sindaco o dal Presidente della Provincia.

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4. Timbro dell'ufficio

L'autenticatore deve avere un timbro messo a disposizione dall'Ufficio che rappresenta.

Importante: a parte i notai, che sono gli unici ad avere competenza su tutto il territorio nazionale, gli/le altri/e autenticatori/trici possono operare solo nell'ambito di competenza territoriale dell'ente cui fanno riferimento: ad esempio, se l'autenticatore è un Consigliere comunale o un dipendente del Comune di Napoli, può autenticare firme di qualsiasi cittadino italiano, indipendentemente dalla sua residenza, purché ciò avvenga nel territorio del Comune di Napoli.

Analogamente a quanto detto per la vidimazione, la qualifica dell'autenticatore non seleziona i firmatari, bensì il territorio entro il quale può operare. Ma attenzione: l'ambito di competenza effettivo è quello più ristretto tra l'ambito di competenza dell'autenticatore e quello stabilito dalla vidimazione: se l'autenticatore è un consigliere provinciale ma il modulo è vidimato dal Comune di Correggio, potranno essere raccolte firme solo a Correggio.

Il termine funzionario viene variamente interpretato: in alcuni Comuni sono considerati funzionari solo i dipendenti dal 6° livello compreso in su; in altri Comuni, invece, si considerano funzionari tutti i dipendenti. Quindi, se il Sindaco o il Presidente della Provincia autorizza il dipendente a prescindere dal suo livello, non c'è problema (principio del funzionario di fatto). Tuttavia, se il Sindaco o il Presidente della Provincia non intende autorizzare soggetti non funzionari, non è il caso di insistere.

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5. Raccogliere le firme

Per allestire un tavolo in una piazza o in una strada occorre chiedere al Sindaco l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico (potrete recuperare presso gli uffici comunali l'apposito modulo per la domanda - tra gli allegati trovate il fac simile), tenendo presente che, se lo spazio occupato è inferiore a 10 metri quadrati, non si paga la tassa relativa. L'autorizzazione deve essere portata al tavolo perché può essere chiesta dai Vigili urbani.

Importante: oltre che a un banchetto, le firme possono essere raccolte in qualsiasi altro ambito; l'unico requisito è quello di avere a disposizione un autenticatore/trice. Inoltre, i moduli possono essere lasciati presso le Cancellerie dei Tribunali e presso i Segretari comunali che sono tenuti a raccogliere e autenticare la firma di coloro i quali vanno a firmare presso i loro uffici.

Possono firmare solo i cittadini italiani con diritto di voto residenti in Italia, quindi con 18 anni compiuti al momento in cui firmano.

A chi decide di firmare bisogna chiedere per prima cosa il Comune di residenza, in modo da stabilire su quale modulo farlo firmare.

Tenete presente che le procedure per la successiva fase di certificazione sono molto più semplici se tutti i firmatari di un modulo appartengono allo stesso Comune. Quindi, soprattutto per i comuni per i quali contate di raccogliere un numero significativo di firme, cercate di utilizzare moduli diversi per ciascun diverso comune, magari tenendo un unico modulo su cui far invece confluire i firmatari provenienti da comuni piccoli o più lontani.

Chiedere ai firmatari un documento d'identità.

Ai fini di legge, il documento d'identità non è strettamente necessario. Serve soprattutto per ridurre il rischio di errori e velocizzare la trascrizione dei dati. Per questo, è preferibile utilizzare la carta d'identità, in quanto è rilasciata dallo stesso ente (il Comune) che emette il certificato elettorale e questo ci dà la garanzia che i dati sono corretti, ma ci andrà bene qualsiasi altro tipo di documento (patente, passaporto ecc.), anche se scaduto. Nei moduli abbiamo previsto per sicurezza uno spazio per trascrivere il numero del documento di identità. Riportatelo sempre per completezza, evitando in tal modo di ingenerare confusione.

Importante: diversa invece è la questione per l'autenticatrice/tore, in quanto è lei/lui che dovrà dichiarare che tutti i firmatari sono stati correttamente identificati. Quindi, è bene accordarsi prima su quali tipi di documento gli vanno bene e se è eventualmente disposta/o ad autenticare sulla fiducia anche la firma di persone senza documento.

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6. Compilazione del modulo

Prima ancora di cominciare a scrivere, verificate di avere a disposizione tutti i dati necessari e che gli stessi siano ancora attuali (ad esempio, che non sia cambiata la residenza); vi consigliamo di leggerli ad alta voce dal documento che avete in mano, in modo che il firmatario li possa sentire e confermare. I dati che vi servono sono i seguenti:

- cognome e nome (prestate attenzione a casi particolari, come ad esempio le persone con più nomi, che vanno trascritti tutti, se sono indicati, così come riportati nel documento di identità); Il numero del documento va riportato nello spazio sottostante il cognome e nome;

- luogo di nascita (per i nati in Italia, indicare il Comune; per i nati all'estero, solo lo Stato);

- data di nascita (verificate sempre che il/la sottoscrittore/trice abbia compiuto 18 anni);

- indirizzo, e Comune di residenza.

Una volta verificati i dati, essi vanno scritti in stampatello ben leggibile e senza correzioni, sulle rispettive caselle del modulo; siate sempre molto precisi nella compilazione, perché basta un piccolo errore di trascrizione per rendere non valida una firma.

Va invece rigorosamente lasciata vuota la casella relativa al numero di iscrizione nelle liste elettorali, che verrà compilata dagli uffici comunali in fase di certificazione. Una volta trascritti i dati, il/la firmatario/a dovrà apporre la sua firma nell'apposita casella, evitando di strabordare nelle caselle vicine.

Importante: se nonostante tutto fate un errore di trascrizione, avete comunque due diverse possibilità di rimediare. La prima, consigliata, è quella di barrare completamente la riga con l'errore e riscriverne una corretta subito sotto. Se invece vi accorgete dell'errore quando il firmatario se ne è già andato, l'unica cosa che vi resta da fare è effettuare la correzione direttamente sul posto. In questo caso, però, la parola errata va tagliata in modo che risulti comunque leggibile. Inoltre, dovete avvisare l'autenticatrice/tore dicendogli di autenticare la correzione con un suo ulteriore timbro e firma su quella riga.

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7. Autenticazione delle firme

L'autenticazione è l'operazione che svolge appunto l'autenticatrice/tore senza la quale le firme raccolte non valgono nulla.

Alla fine del modulo c'è uno spazio apposito per l'autenticazione.

Tuttavia, non è obbligatorio che l'autenticazione delle firme venga fatta nello spazio predisposto. Se in un modulo avete poche firme, potete far fare l'autenticazione, con i relativi timbri e firma dell'autenticatore/trice, subito sotto le firme presenti fino a quel momento (in tal caso, ovviamente, va ricopiato e compilato per intero il formulario riportato a fine modulo) in maniera da poter utilizzare il resto dello spazio per raccogliere altre firme in altre occasioni. È questa, fra l'altro, l'indicazione che va ricordata ai Segretari comunali e ai Cancellieri, per i moduli lasciati presso i loro uffici, per evitare che per ogni firma chiudano un modulo.

In ogni caso, l'autenticazione - che sia fatta nell'apposito spazio a pie' di pagina o subito sotto le firme - per essere valida deve contenere tutti gli elementi indicati: bisogna controllare che ci sia il timbro dell'ufficio, il timbro (o il nome e la carica scritti in stampatello) e la firma dell'autenticatore/trice, che il numero di firme autenticate indicato corrisponda al numero di firme effettivamente presenti sul modulo, che data e luogo di autenticazione siano corretti (e compatibili con la vidimazione) pena l'annullamento di tutte le firme raccolte su quel modulo.

L'autenticatore/trice può fare l'autenticazione immediatamente alla fine della raccolta di firme, oppure tenersi i moduli per farla nel suo ufficio e poi riconsegnarveli. Tenete quindi un preciso registro dei moduli lasciati presso l'autenticatore/trice, onde evitare di dimenticarvene qualcuno.

Se vi accorgete di un errore nell'autenticazione, non potete correggerlo voi ma dovete farlo correggere dall'autenticatore/trice, che dovrà apporre accanto a ogni correzione un ulteriore bollo dell'ufficio e un'ulteriore firma.

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8. Certificazione elettorale

Ogni firma raccolta va infine certificata presso il Comune di residenza del firmatario.

Se nel modulo ci sono firme di residenti in comuni diversi, sarà necessario riportare i dati dei firmatari su apposite schede che trovate sul sito (in ogni scheda vanno inseriti i nomi dei residenti di un singolo comune, contenuti in un singolo modulo di raccolta firme, riportando sulla scheda stessa il numero progressivo con cui avevate contrassegnato quel dato modulo). Tali schede andranno poi inviate agli Uffici elettorali dei vari Comuni.

Se invece tutte o la maggior parte delle firme di un modulo appartengono a cittadini residenti nello stesso comune, è possibile consegnare al Comune il modulo stesso, senza bisogno di trascrivere tutti i dati sulla scheda. Il documento deve essere compilato entro 48 ore.

Importante: tenete presente che la certificazione delle firme tramite le schede anziché direttamente sui moduli comporta tempi più lunghi, sia per i Comuni che soprattutto per voi, oltre ai rischi di errore dovuti alla trascrizione dei dati. È questo il motivo per cui conviene raccogliere le firme su moduli distinti per vari Comuni.

Laddove possibile, organizzatevi per consegnare a mano nei vari Comuni i moduli e le schede, e prendete nota della persona cui lasciate il materiale.

I funzionari dell'Ufficio elettorale dovranno riportare, sul modulo o sulla scheda, il numero di iscrizione nelle liste elettorali di ciascun firmatario, utilizzando l'apposita cella a fianco di ciascun nominativo. Nell'apposito spazio a fine modulo per la certificazione collettiva dovranno esserci: la firma del Sindaco (se firma un delegato, deve essere specificato nome, cognome, qualifica), la data, il bollo tondo dell'Ufficio.

In alternativa, il Comune potrebbe - invece di certificare collettivamente il modulo o la scheda - restituirvi un certificato elettorale per ciascun nominativo, ma è chiaro che una simile prassi comporta un maggiore lavoro e quindi non è indicata, salvo i casi in cui si tratti di pochissimi nominativi. Quando passate a ritirare moduli e schede in Comune, controllate che lo spazio per la certificazione sia compilato correttamente in tutte le sue parti e ci siano tutti i timbri. In particolare, verificate la correttezza della data della certificazione. Le schede e gli eventuali certificati singoli vanno allegati al modulo di competenza con un punto di cucitrice per evitare che si disperdano.

Importante: un errore relativamente frequente da parte dei funzionari comunali è quello di barrare le firme dei cittadini non iscritti nelle liste elettorali di quel Comune. In tal caso, il numero delle firme autenticate risulterà falsificato e quindi sbagliato. Se ciò dovesse accadere, chiedete all'Ufficio elettorale di dichiarare (sugli stessi moduli o su fogli a parte) che le cancellature sono state compiute erroneamente dal funzionario comunale.

Può succedere che uno dei firmatari non risulti residente nel comune indicato sul modulo, perché magari nel frattempo si è trasferito altrove. Se l'Ufficio elettorale è efficiente e disponibile, può dirvi dove si è trasferito, ma non è tenuto a farlo. Se riuscite a recuperare il nuovo comune di residenza, potrete inviare allo stesso una scheda per richiedere la certificazione di quel singolo nominativo. Lo stesso modulo potrà quindi contenere la certificazione collettiva per la maggior parte dei firmatari e la certificazione tramite scheda a parte o singoli certificati elettorali per i rimanenti. Nel caso non sia possibile certificare una firma, viene comunque annullata solo quella firma e non tutto il modulo.

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9. Raccomandazioni finali

Non aspettate l'ultimo momento per avviare le operazioni di certificazione (soprattutto se i vostri moduli contengono firme di più comuni) e il successivo invio al Centro nazionale dei moduli certificati. È importante fare la certificazione un po' per volta, man mano che completate i moduli.

Importante: controllate sempre con la massima attenzione la corretta esecuzione delle varie operazioni: ricordate che un solo errore in fase di autenticazione o certificazione comporta l'annullamento dell'intero modulo.

Se riscontrate degli errori non potete comunque essere voi a correggerli: qualsiasi errore può essere sanato, ma la correzione deve essere fatta dallo stesso ufficio che ha compiuto l'errore, apponendovi accanto il proprio timbro tondo e la firma del funzionario.

Non appena i moduli sono pronti, inviateli al Centro nazionale. Lì verranno controllati ulteriormente. Se ci sono errori, vi verranno restituiti per le correzioni. Anche per questo la trafila non va affrontata tutta insieme nelle ultime settimane.

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Riepilogo delle cose da fare durante le fasi della raccolta firme

1. Costituire i Comitati locali e comunicarne i dati al Comitato nazionale (sede, nome/i del/dei referenti, indirizzo, telefono, fax, e-mail) in modo da costruire una mappa dei Comitati sul territorio.

2. Contattare eventuali autenticatori/trici e prendere accordi, così che possano preventivamente dare comunicazione o richiedere l'autorizzazione, se necessario.

3. Contattare preventivamente gli enti vidimatori.

4. Procurarsi i moduli stampati dal Comitato promotore nazionale o da quelli locali autorizzati.

5. Far vidimare i moduli.

6. Lasciare dei moduli nelle Segreterie comunali e nelle Cancellerie dei Tribunali.

7. Comunicare periodicamente al Comitato nazionale gli eventi che vengono organizzati e il numero di firme che vengono man mano raccolte, per aggiornare i dati e le informazioni sulla campagna.

8. Iniziare il percorso di certificazione, man mano che si completano i moduli.

9. Inviare al Comitato nazionale i moduli completi di certificazione man mano che vengono completati.

10. Raggiunto un numero sufficiente di firme raccolte, il Comitato promotore nazionale provvede a consegnare le firme al Parlamento.

11. La legge stabilisce che tra la vidimazione dei moduli e la consegna al Parlamento non possono passare più di sei mesi.

 

6. SEGNALAZIONI LIBRARIE

 

Riletture

- Sergio Solmi, Saggi sul Fantastico, Einaudi, Torino 1978, pp. XXVI + 152.

- Tzvetan Todorov, La letteratura fantastica, Garzanti, Milano 1977, 1983, pp. 192.

 

7. DOCUMENTI. LA "CARTA" DEL MOVIMENTO NONVIOLENTO

 

Il Movimento Nonviolento lavora per l'esclusione della violenza individuale e di gruppo in ogni settore della vita sociale, a livello locale, nazionale e internazionale, e per il superamento dell'apparato di potere che trae alimento dallo spirito di violenza. Per questa via il movimento persegue lo scopo della creazione di una comunita' mondiale senza classi che promuova il libero sviluppo di ciascuno in armonia con il bene di tutti.

Le fondamentali direttrici d'azione del movimento nonviolento sono:

1. l'opposizione integrale alla guerra;

2. la lotta contro lo sfruttamento economico e le ingiustizie sociali, l'oppressione politica ed ogni forma di autoritarismo, di privilegio e di nazionalismo, le discriminazioni legate alla razza, alla provenienza geografica, al sesso e alla religione;

3. lo sviluppo della vita associata nel rispetto di ogni singola cultura, e la creazione di organismi di democrazia dal basso per la diretta e responsabile gestione da parte di tutti del potere, inteso come servizio comunitario;

4. la salvaguardia dei valori di cultura e dell'ambiente naturale, che sono patrimonio prezioso per il presente e per il futuro, e la cui distruzione e contaminazione sono un'altra delle forme di violenza dell'uomo.

Il movimento opera con il solo metodo nonviolento, che implica il rifiuto dell'uccisione e della lesione fisica, dell'odio e della menzogna, dell'impedimento del dialogo e della liberta' di informazione e di critica.

Gli essenziali strumenti di lotta nonviolenta sono: l'esempio, l'educazione, la persuasione, la propaganda, la protesta, lo sciopero, la noncollaborazione, il boicottaggio, la disobbedienza civile, la formazione di organi di governo paralleli.

 

8. PER SAPERNE DI PIU'

 

Indichiamo il sito del Movimento Nonviolento: www.nonviolenti.org; per contatti: azionenonviolenta at sis.it

Tutti i fascicoli de "La nonviolenza e' in cammino" dal dicembre 2004 possono essere consultati nella rete telematica alla pagina web: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/

 

TELEGRAMMI DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO

Numero 1959 del 18 aprile 2015

Telegrammi quotidiani della nonviolenza in cammino proposti dal Centro di ricerca per la pace e i diritti umani di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza (anno XVI)

Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it , centropacevt at gmail.com , sito: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/

 

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