[Nonviolenza] Una lettera a tutti i deputati



 

Oggetto: segnalazione di tre recenti proposte di legge presentate al Senato, e richiesta di presentazione anche alla Camera di una proposta di legge per la formazione delle forze dell'ordine alla conoscenza e all'uso delle risorse della nonviolenza

 

Gentile onorevole,

 

sperando di non disturbarLa, Le segnalo che presso il Senato della Repubblica sono state presentate nelle scorse settimane tre proposte di legge per la formazione delle forze dell'ordine alla conoscenza e all'uso delle risorse della nonviolenza.

Precisamente il disegno di legge n. 1515 recante "Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia" presentato in data 10 giugno 2014 ed annunciato nella seduta pomeridiana n. 258 del 10 giugno 2014; il disegno di legge n. 1526 recante "Norme per l'inclusione della conoscenza e dell'addestramento all'uso delle risorse della nonviolenza nell'ambito dei percorsi didattici per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle forze di polizia" presentato in data 16 giugno 2014 ed annunciato nella seduta pomeridiana n. 263 del 17 giugno 2014; il disegno di legge n. 1565 recante "Norme per l'inclusione della nonviolenza nei percorsi formativi del personale delle forze di polizia" presentato in data 14 luglio 2014 ed annunciato nella seduta pomeridiana n. 279 del 15 luglio 2014.

Sarebbe opportuno che analoga iniziativa venisse presa anche presso la Camera dei Deputati e che si avvii successivamente al piu' presto nelle competenti Commissioni di entrambi i rami del Parlamento un esame dei disegni di legge presentati che metta capo a un provvedimento legislativo di cui da anni si avverte la necessita' e l'urgenza.

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Le senatrici ed i senatori di varie forze politiche che hanno gia' presentato i tre disegni di legge al Senato sono la senatrice Loredana De Petris, il senatore Luigi Manconi, la senatrice Rita Ghedini, la senatrice Valeria Fedeli, il senatore Paolo Corsini, la senatrice Silvana Amati, il senatore Sergio Lo Giudice, la senatrice Daniela Valentini, la senatrice Rosa Maria Di Giorgi, il senatore Miguel Gotor, la senatrice Elena Ferrara, il senatore Marco Scibona, la senatrice Adele Gambaro, il senatore Marino Germano Mastrangeli, il senatore Daniele Gaetano Borioli, la senatrice Maria Spilabotte, la senatrice Erica D'Adda, la senatrice Monica Cirinna', la senatrice Manuela Serra, la senatrice Francesca Puglisi, il senatore Pasquale Sollo, il senatore Francesco Giacobbe. E confidiamo che altri membri del Senato nei prossimi giorni presentino altre proposte al medesimo fine.

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Lei ricordera' anche che gia' nel 2001 numerosi parlamentari di tutti gli schieramenti politici promossero un'analoga iniziativa (che purtroppo non fu in seguito calendarizzata in Commissione cosicche' resto' lettera morta); tra i membri del Senato della Repubblica nel 2001 espressero attenzione e sostegno e presentarono una proposta di legge tra i primi: Occhetto, Acciarini, Baratella, Battafarano, Battaglia, Bonfietti, Boco, Calvi, Chiusoli, Cortiana, Coviello, Crema, Dalla Chiesa, D'Ambrosio, Dato, De Paoli, De Petris, De Zulueta, Donati, Falomi, Fassone, Filippini, Formisano, Liguori, Longhi, Malabarba, Marini, Martone, Murineddu, Pascarella, Petruccioli, Ripamonti, Salvi, Tessitore, Turroni, Veraldi, Vicini, Viserta, Zancan; tra i membri della Camera dei Deputati nel 2001 espressero attenzione e sostegno tra i primi: Fulvia Bandoli, Franca Bimbi, Marida Bolognesi, Paolo Cento, Laura Cima, Elettra Deiana, Titti De Simone, Alfiero Grandi, Franco Grillini, Mimmo Luca', Marcella Lucidi, Giorgio Panattoni, Alfonso Pecoraro Scanio, Roberta Pinotti, Giuliano Pisapia, Aldo Preda, Ermete Realacci, Carlo Rognoni, Giovanni Russo Spena, Piero Ruzzante, Vincenzo Siniscalchi, Francesco Tolotti, Tiziana Valpiana, Luciano Violante; tra i membri del Parlamento Europeo nel 2001 espressero attenzione e sostegno tra i primi: il vicepresidente del Parlamento Europeo Renzo Imbeni, ed i parlamentari europei Giuseppe Di Lello, Claudio Fava, Luisa Morgantini, Giovanni Pittella.

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Gentile onorevole,

come sapra', la nonviolenza e' gia' esplicitamente presente nel corpus legislativo italiano con la legge 8 luglio 1998, n. 230, che all'art. 8, comma 2, lettera e) attribuisce all'Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di "predisporre, d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta". In realta' gia' da molti anni erano stati effettualmente accolti termini ed esperienze sovente fortemente connessi alla teoria e prassi della nonviolenza; inoltre gia' nel dettato costituzionale, come hanno rilevato autorevoli commentatori, vi sono le fondamenta di un orientamento tendenzialmente nonviolento e comunque una legittimazione piena di tale prospettiva.

Del resto nella cultura e nella storia d'Italia la nonviolenza e' radicata in esperienze e riflessioni che risalgono ad esempio fino alla proposta di vita e di pensiero di Francesco d'Assisi. E nel Novecento un illustre filosofo e pedagogista italiano, Aldo Capitini, ha dato un contributo di riflessione e di proposta di enorme rilevanza a livello internazionale; cosi' come Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto (che di Gandhi fu direttamente discepolo); cosi' come Danilo Dolci: personalita' italiane che a livello internazionale sono tra le figure piu' note e piu' luminose della nonviolenza. Ad Aldo Capitini risale altresi' la coniazione del termine stesso "nonviolenza". Peraltro in Italia anche la figura di Gandhi fu conosciuta con relativa tempestivita': anche grazie alla sua visita nel nostro paese nel 1931, ed alla pubblicazione nello stesso anno dell'edizione italiana della sua autobiografia con prefazione di Giovanni Gentile; ed alla nonviolenza si ispirarono alcune delle figure piu' nobili e delle attivita' piu' profonde e luminose dell'opposizione alla dittatura fascista.

E' stato da piu' parti evidenziato che la nonviolenza offre agli operatori della sicurezza pubblica strumenti teorici e pratici di immenso valore e concreta utilita'; ed e' noto che attivita' di formazione alla nonviolenza sono da anni realizzate in altri Paesi ed in molte realta' territoriali italiane da Milano a Palermo. Ed esiste ormai da anni anche una specifica letteratura scientifica ed una manualistica formativa di grande interesse. (tra cui piace citare ad esempio i seguenti volumi: Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, Codice etico per una polizia democratica, Sapere 2000, Roma 2002; Emanuele Arielli, Giovanni Scotto, Conflitti e mediazione, Bruno Mondadori, Milano 2003; Andrea Cozzo, Gestione creativa e nonviolenta delle situazioni di tensione. Manuale di formazione per le Forze dell'ordine, Gandhi Edizioni, Pisa 2007; Marianella Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili, Bruno Mondadori, Milano 2003).

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Gentile onorevole,

Le sarei assai grato se Lei volesse presentare alla Camera dei Deputati una proposta di legge per la formazione delle forze dell'ordine alla conoscenza e all'uso delle risorse della nonviolenza.

A tal fine puo' consultare le proposte gia' presentate dai suoi colleghi parlamentari al Senato sia nel 2001 che nelle settimane e nei giorni scorsi.

Mi permetto altresi' di allegare in calce una bozza di raccomandazione e tre bozze di disegno di legge da cui potra' prendere spunto.

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Gentile onorevole,

nella persuasione che una legge che preveda la formazione di tutti gli operatori delle forze dell'ordine alla conoscenza e all'uso delle risorse della nonviolenza sia di grande utilita', auspico vivamente il suo interessamento e sostegno a tal fine.

Ringraziandola per l'attenzione e restando a disposizione, voglia gradire distinti saluti

 

Peppe Sini, responsabile del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo

 

Viterbo, 18 luglio 2014

 

Mittente: "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo, strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, e-mail: nbawac at tin.it. centropacevt at gmail.com, web: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/

 

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I. Bozza di raccomandazione del Parlamento al Governo (presentabile in forma di mozione, risoluzione o ordine del giorno)

Premesso che

l'attivita' delle forze di polizia (Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria; Corpo dei Vigili del Fuoco, Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; Corpi di Polizia Locali) richiede che tutti gli operatori siano adeguatamente formati per affrontare anche situazioni altamente critiche;

nella formazione e nell'addestramento a tal fine sono di grande utilita' le risorse approntate dalla ricerca scientifica ed accademica, dalle esperienze storiche e dalla tradizione formativa in ambito sociale, organizzativo e psicoterapeutico della nonviolenza;

si propone che

il Governo disponga attraverso adeguati strumenti normativi l'inclusione nei percorsi formativi di tutto il personale di polizia della conoscenza e dell'uso delle risorse della nonviolenza.

 

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II. Bozza di disegno di legge con relativo impegno di spesa recante complessive "Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle forze di polizia"

Articolo 1 (Norme di principio)

1. L'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolte mediante programmi ed attivita' didattiche coerentemente ispirati ai valori della Costituzione della Repubblica con particolare riferimento agli articoli 2 e 27 e ai principi contenuti nella "Carta dei Diritti fondamentali" dell'Unione Europea.

Articolo 2 (Direttive del Ministro dell'Interno)

1. Il Ministro dell'Interno, nelle sue attribuzioni di responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di autorita' nazionale di pubblica sicurezza,

- impartisce annualmente le direttive generali per l'attivita' d'istruzione, formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli Istituti e delle Accademie delle forze di polizia introducendo le metodologie didattiche piu' idonee ad elevare la conoscenza e l'uso dei valori, delle tecniche, delle modalita' di servizio e delle strategie della nonviolenza;

- fissa gli obiettivi generali da raggiungere sia annualmente e sia nell'intero ciclo d'istruzione;

- vigila sugli indirizzi didattici e verifica la qualita' degli interventi formativi realizzati, relativamente alla promozione della coscienza civica e al rigoroso apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alle funzioni difensive e nonviolente delle forze dell'ordine;

- fissa la durata inderogabile dei corsi di istruzione per le varie qualifiche del personale di nuova assunzione in servizio;

- si avvale della consulenza di docenti e ricercatori esperti in materia di formazione alla nonviolenza e dei responsabili delle strutture formative e addestrative attualmente operanti nelle forze dell'ordine sia per l'approntamento della specifica normativa che per la qualificazione dei docenti.

Articolo 3 (Relazione annuale sull'attivita' d'istruzione, formazione e aggiornamento)

1. Il Ministro dell'Interno inoltra annualmente alle Camere, prima della scadenza dei termini di presentazione della Legge Finanziaria e della Legge di Bilancio, una particolareggiata relazione sull'attivita' svolta dal sistema degli istituti d'istruzione delle forze di polizia, nella quale siano esposti:

- gli obiettivi didattici formulati all'inizio dell'anno di gestione;

- gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione professionale, nei profili deontologico-valoriale, tecnico operativo e gestionale;

- i modelli di valutazione adottati sia per la programmazione scientifico-didattica e sia per la verifica dei risultati;

- i risultati raggiunti in termini di preparazione del personale delle forze di polizia di ogni ordine e grado ed in termini di miglioramento qualitativo delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, ivi comprese metodologie di servizio nonviolento;

- gli obiettivi didattici per l'anno successivo e i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto dell'attivita' degli istituti e del miglioramento continuo della qualita' dei curricula formativi.

2. La relazione, trasmessa ai Presidenti della Camera e del Senato, e' inoltrata al Comitato di cui al successivo articolo 4 della presente legge.

Articolo 4 (Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia)

1. Ai fini della promozione degli indirizzi formativi ispirati al miglioramento continuo della qualita' delle forze di polizia, e' istituito il Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia.

2. Il Comitato e' composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sentiti i Presidenti dei Gruppi Parlamentari.

3. Il Comitato

- elegge al suo interno il Presidente e resta in carica per tutta la legislatura;

- svolge approfondimenti conoscitivi, mediante audizioni e sopralluoghi;

- discute e valuta la relazione annuale del Ministro dell'Interno, di cui all'articolo 3 della presente legge;

- trasmette semestralmente una nota e annualmente una relazione su quanto emerso dai relativi lavori alle Commissioni Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

4. Il Comitato, ogni qualvolta si renda opportuno acquisire elementi e valutazioni, delibera di audire il Ministro dell'Interno, o il Sottosegretario di Stato delegato, i responsabili delle forze di polizia e chiunque altri ricopra un incarico istituzionale nel campo dell'istruzione del personale delle forze di polizia.

Articolo 5 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati complessivamente in venti milioni di euro si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2014.

Articolo 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

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III. Bozza di disegno di legge recante "Norme per l'inclusione della conoscenza e dell'addestramento all'uso delle risorse della nonviolenza nell'ambito dei percorsi didattici per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle forze di polizia", bozza che non prevede alcun aggravio di spesa ma solo l'inclusione - nelle attuali attivita' formative e di aggiornamento - della formazione alla conoscenza e all'uso delle risorse della nonviolenza

Articolo 1 (Norme di principio)

1. Nell'ambito dell'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni, svolte mediante programmi ed attivita' didattiche coerentemente ispirati ai valori della Costituzione della Repubblica con particolare riferimento agli articoli 2 e 27 e ai principi contenuti nella "Carta dei Diritti fondamentali" dell'Unione Europea, si includono anche attivita' didattiche volte alla conoscenza e all'addestramento all'uso delle risorse della nonviolenza.

Articolo 2 (Direttive del Ministro dell'Interno)

1. Il Ministro dell'Interno, nelle sue attribuzioni di responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di autorita' nazionale di pubblica sicurezza,

- impartisce annualmente le direttive generali per l'attivita' d'istruzione, formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli Istituti e delle Accademie delle forze di polizia introducendo le metodologie didattiche piu' idonee ad elevare la conoscenza e l'uso dei valori, delle tecniche, delle modalita' di servizio e delle strategie della nonviolenza;

- fissa gli obiettivi generali da raggiungere sia annualmente e sia nell'intero ciclo d'istruzione;

- vigila sugli indirizzi didattici e verifica la qualita' degli interventi formativi realizzati, relativamente alla promozione della coscienza civica e al rigoroso apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alle funzioni difensive e nonviolente delle forze dell'ordine;

- fissa la durata inderogabile dei corsi di istruzione per le varie qualifiche del personale di nuova assunzione in servizio;

- si avvale della consulenza di docenti e ricercatori esperti in materia di formazione alla nonviolenza e dei responsabili delle strutture formative e addestrative attualmente operanti nelle forze dell'ordine sia per l'approntamento della specifica normativa che per la qualificazione dei docenti.

Articolo 3 (Relazione annuale sull'attivita' d'istruzione, formazione e aggiornamento)

1. Il Ministro dell'Interno inoltra annualmente alle Camere una particolareggiata relazione sull'attivita' svolta dal sistema degli istituti d'istruzione delle forze di polizia, nella quale siano esposti:

- gli obiettivi didattici formulati all'inizio dell'anno di gestione;

- gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione professionale, nei profili deontologico-valoriale, tecnico operativo e gestionale;

- i modelli di valutazione adottati sia per la programmazione scientifico-didattica e sia per la verifica dei risultati;

- i risultati raggiunti in termini di preparazione del personale delle forze di polizia di ogni ordine e grado ed in termini di miglioramento qualitativo delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, ivi comprese metodologie di servizio nonviolento;

- gli obiettivi didattici per l'anno successivo e i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto dell'attivita' degli istituti e del miglioramento continuo della qualita' dei curricula formativi.

2. La relazione e' trasmessa ai Presidenti della Camera e del Senato.

Articolo 4 (Copertura finanziaria)

1. Consistendo la presente legge unicamente nella mera inclusione nei programmi e nelle attivita' gia' previsti di una materia di apprendimento ed addestramento - le risorse teoriche e pratiche della nonviolenza -, essa non comporta alcun ulteriore aggravio di spesa.

Articolo 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

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IV. Bozza di disegno di legge "Per la formazione e l'addestramento delle forze dell'ordine alla conoscenza e all'uso dei valori, delle tecniche e delle strategie della nonviolenza"

Art. 1. (Formazione delle forze dell'ordine alla conoscenza e all'uso dei valori, delle tecniche, delle strategie della nonviolenza). Si dispone che nei percorsi formativi, addestrativi e di aggiornamento delle forze dell'ordine sia prevista l'inclusione della conoscenza e dell'uso dei valori, delle tecniche, delle strategie della nonviolenza.

Art. 2. (Disposizioni e provvedimenti attuativi e regolamentari). Si demanda al Ministro dell'Interno, d'intesa con gli altri ministri interessati alla definizione dei percorsi formativi ed educativi ed alla formazione e gestione delle forze dell'ordine, di emanare le disposizioni ed i provvedimenti attuativi e regolamentari entro il termine di mesi sei dall'approvazione della legge.

Tali disposizioni e provvedimenti devono essere comprensivi della definizione di un percorso formativo obbligatorio standard per tutto il personale delle forze dell'ordine.

Art. 3. (Consulenza di esperti). Per l'approntamento della specifica normativa, la definizione della qualificazione dei docenti, la predisposizione della manualistica relativa, si prevede di avvalersi della consulenza sia dei docenti e ricercatori esperti in materia di peace research e di formazione alla nonviolenza, sia dei responsabili delle strutture formative e addestrative delle forze dell'ordine attualmente operanti.

Art. 4. (Finanziamento). Per il finanziamento di tale attivita' formativa, addestrativa e di aggiornamento alla conoscenza e all'uso dei valori, delle tecniche e delle strategie della nonviolenza, si prevede di incrementare il budget a disposizione per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento delle forze dell'ordine in ragione sia della necessaria inclusione nei ranghi del personale docente di nuove figure specificamente qualificate (eventualmente attraverso rapporti di convenzione con Universita' o istituti di ricerca e di formazione), sia dell'acquisizione o predisposizione di specifica manualistica (ed a tal fine si puo' far riferimento alle piu' qualificate e prestigiose pubblicazioni anche in lingua italiana gia' esistenti in tale ambito di studi), sia di ogni altro adempimento e strumentazione si rendessero necessari.

 

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Una breve notizia sull'estensore di questa lettera

Peppe Sini, responsabile del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo, gia' consigliere comunale e provinciale, dagli anni Settanta animatore del movimento pacifista nell'Alto Lazio, nel 1979 ha fondato il "Comitato democratico contro l'emarginazione" che ha realizzato rilevanti iniziative di solidarieta'; ha promosso e presieduto il primo convegno nazionale di studi sulla figura e l'opera di Primo Levi; nel 1987 ha coordinato per l'Italia la campagna di solidarieta' con Nelson Mandela allora detenuto nelle prigioni del regime razzista sudafricano; nel 2001 e' stato l'animatore dell'iniziativa che - dopo la tragedia di Genova - ha portato alla presentazione in parlamento di una proposta di legge per la formazione delle forze dell'ordine alla nonviolenza; e' stato dagli anni '80 il principale animatore dell'attivita' di denuncia e opposizione alla penetrazione dei poteri criminali nell'Alto Lazio - e negli anni '90 ha presieduto la Commissione d'inchiesta ad hoc istituita dal Consiglio Provinciale di Viterbo -; dal 2000 e' direttore del notiziario telematico quotidiano "La nonviolenza e' in cammino", che ogni giorno diffonde materiali di studio e di riflessione e sostiene e promuove iniziative nonviolente per la pace, l'ambiente, i diritti umani di tutti gli esseri umani. Ha ideato e realizzato dal 2002 a Viterbo le commemorazioni nonviolente delle vittime di tutte le guerre il 4 novembre col motto "Ogni vittima ha il volto di Abele" e promosso la campagna a livello nazionale con questa denominazione.

 

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