[Nonviolenza] Una lettera a tutti i Ministri del Governo in carica



 

UNA LETTERA A TUTTI I MINISTRI DEL GOVERNO IN CARICA

 

Oggetto: Richiesta di un atto legislativo ovvero regolamentare che disponga la formazione di tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine alla conoscenza e all'addestramento all'uso delle risorse teoriche e pratiche della nonviolenza

 

Egregi Ministri,

facendo seguito alla nostra lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2014 recante una "richiesta di urgente emanazione di un atto legislativo ovvero regolamentare che disponga la formazione di tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine alla conoscenza e all'addestramento all'uso delle risorse teoriche e pratiche della nonviolenza", con la presente la medesima proposta ripresentiamo proponendola a tutti i componenti del Consiglio dei Ministri.

Nel 2001, dopo la tragedia delle violenze con esiti anche letali in occasione del G8 di Genova, accogliendo una proposta del "Centro di ricerca per la pace" numerosi parlamentari di tutte le forze politiche presentarono un disegno di legge, primo firmatario il senatore Achille Occhetto, che proponeva la formazione di tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine alla conoscenza e all'addestramento all'uso delle risorse teoriche e pratiche della nonviolenza.

Quella proposta non fu mai calendarizzata, e sebbene nel corso degli anni in varie realta' locali d'Italia - da Milano a Palermo - si siano sperimentate nelle polizie locali e nazionali attivita' di formazione alla nonviolenza, l'esigenza di un atto normativo nazionale che promuova ovvero istituisca per le forze dell'ordine l'acquisizione di una specifica conoscenza teorica e di uno specifico addestramento pratico alla nonviolenza si pone ancor oggi come una ineludibile urgenza.

In altri paesi questa formazione degli operatori di polizia alla nonviolenza e' una realta' dal secolo scorso. In Italia e' una necessita' da realizzare al piu' presto.

Valuti il Governo quale sia la forma piu' adeguata per introdurre questa attivita' formativa nei percorsi di studio, di formazione e di aggiornamento delle cinque polizie nazionali e delle varie polizie locali; se sia preferibile una legge o un regolamento, se l'atto debba essere promosso con un decreto o con un disegno di legge o sia sufficiente una mera circolare ministeriale; valuti il governo la forma adeguata, ma proceda al piu' presto: formare le forza dell'ordine alla conoscenza e all'uso delle risorse della nonviolenza e' un bisogno non piu' rinviabile.

Distinti saluti,

 

Peppe Sini, responsabile del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo

 

Viterbo, 30 maggio 2014

 

Post scriptum: Per una minima documentazione essenziale a corredo della proposta si vedano i materiali documentari ripubblicati nel fascicolo odierno del nostro notiziario telematico quotidiano "Telegrammi della nonviolenza in cammino", n. 1653, disponibile on line alla url:

http://lists.peacelink.it/nonviolenza/2014/05/msg00066.html

 

Mittente: Peppe Sini, responsabile del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo, strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it, centropacevt at gmail.com, centropaceviterbo at outlook.it, web: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/

 

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Allegato: Il testo del disegno di legge di iniziativa dei senatori Occhetto ed altri recante "Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle forze di polizia" (2001)

 

Articolo 1 (Norme di principio)

1. L'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolte mediante programmi ed attivita' didattiche coerentemente ispirati ai valori della Costituzione della Repubblica con particolare riferimento agli articoli 2 e 27 e ai principi contenuti nella "Carta dei Diritti fondamentali" dell'Unione Europea.

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Articolo 2 (Direttive del Ministro dell'Interno)

1. Il Ministro dell'Interno, nelle sue attribuzioni di responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di autorita' nazionale di pubblica sicurezza,

- impartisce annualmente le direttive generali per l'attivita' d'istruzione, formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli Istituti e delle Accademie delle forze di polizia introducendo le metodologie didattiche piu' idonee ad elevare la conoscenza e l'uso dei valori, delle tecniche, delle modalita' di servizio e delle strategie della nonviolenza;

- fissa gli obiettivi generali da raggiungere sia annualmente e sia nell'intero ciclo d'istruzione;

- vigila sugli indirizzi didattici e verifica la qualita' degli interventi formativi realizzati, relativamente alla promozione della coscienza civica e al rigoroso apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alle funzioni difensive e nonviolente delle forze dell'ordine;

- fissa la durata inderogabile dei corsi di istruzione per le varie qualifiche del personale di nuova assunzione in servizio;

- si avvale della consulenza di docenti e ricercatori esperti in materia di formazione alla nonviolenza e dei responsabili delle strutture formative e addestrative attualmente operanti nelle forze dell'ordine sia per l'approntamento della specifica normativa che per la qualificazione dei docenti.

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Articolo 3 (Relazione annuale sull'attivita' d'istruzione, formazione e aggiornamento)

1. Il Ministro dell'Interno inoltra annualmente alle Camere, prima della scadenza dei termini di presentazione della Legge Finanziaria e della Legge di Bilancio, una particolareggiata relazione sull'attivita' svolta dal sistema degli istituti d'istruzione delle forze di polizia, nella quale siano esposti:

- gli obiettivi didattici formulati all'inizio dell'anno di gestione;

- gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione professionale, nei profili deontologico-valoriale, tecnico operativo e gestionale;

- i modelli di valutazione adottati sia per la programmazione scientifico-didattica e sia per la verifica dei risultati;

- i risultati raggiunti in termini di preparazione del personale delle forze di polizia di ogni ordine e grado ed in termini di miglioramento qualitativo delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, ivi comprese metodologie di servizio nonviolento;

- gli obiettivi didattici per l'anno successivo e i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto dell'attivita' degli istituti e del miglioramento continuo della qualita' dei curricula formativi.

2. La relazione, trasmessa ai Presidenti della Camera e del Senato, e' inoltrata al Comitato di cui al successivo articolo 4 della presente legge.

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Articolo 4 (Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia)

1. Ai fini della promozione degli indirizzi formativi ispirati al miglioramento continuo della qualita' delle forze di polizia, e' istituito il Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia.

2. Il Comitato e' composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sentiti i Presidenti dei Gruppi Parlamentari.

3. Il Comitato

- elegge al suo interno il Presidente e resta in carica per tutta la legislatura;

- svolge approfondimenti conoscitivi, mediante audizioni e sopralluoghi;

- discute e valuta la relazione annuale del Ministro dell'Interno, di cui all'articolo 3 della presente legge;

- trasmette semestralmente una nota e annualmente una relazione su quanto emerso dai relativi lavori alle Commissioni Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

4. Il Comitato, ogni qualvolta si renda opportuno acquisire elementi e valutazioni, delibera di audire il Ministro dell'Interno, o il Sottosegretario di Stato delegato, i responsabili delle forze di polizia e chiunque altri ricopra un incarico istituzionale nel campo dell'istruzione del personale delle forze di polizia.

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Articolo 5 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati complessivamente in ventimila milioni si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2001.

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Articolo 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

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