Coi piedi per terrra. 736



 

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COI PIEDI PER TERRA

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Supplemento de "La nonviolenza e' in cammino"

Numero 736 del 19 dicembre 2012

 

In questo numero:

Un promemoria alla Commissione Europea

 

INIZIATIVE. UN PROMEMORIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA

[Riceviamo e diffondiamo]

 

Al Responsabile per la Direttiva 98/34 della Commissione Europea

al Commissario Europeo all'Ambiente

al Commissario Europeo alle Imprese e all'Industria

al Commissario Europeo alla Salute

al Presidente della Commissione Europea

a tutti i Servizi e le Direzioni Generali della Commissione Europea competenti in materia

Oggetto: invio cumulativo della Risoluzione approvata all'unanimita' e di varie Interrogazioni parlamentari avverso lo schema di decreto all'esame della Commissione Europea identificato con notification number 2012/0534/I - C50A

Gentilissimi signori,

vi trasmettiamo per estratto la Risoluzione approvata all'unanimita' dalla XII Commissione della Camera dei Deputati e varie Interrogazioni parlamentari presentate avverso lo schema di decreto all'esame della Commissione Europea identificato con notification number 2012/0534/I - C50A; Risoluzione ed Interrogazioni che dovrebbero esservi gia' pervenute nelle scorse settimane.

In particolare:

1. Risoluzione deliberata all'unanimita' dalla XII Commissione Permanente "Affari sociali" della Camera dei Deputati nella seduta del 13 dicembre 2012 per la revoca dello schema di decreto interministeriale;

2. Interrogazione del parlamentare europeo Niccolo' Rinaldi;

3. Interrogazione del parlamentare europeo Sergio Cofferati;

4. Interrogazione dei senatori Francesco Ferrante e Roberto Della Seta;

5. Lettera alla Commissione Europea dei senatori Francesco Ferrante e Roberto Della Seta;

6. Interrogazione dei deputati Maria Antonietta Farina Coscioni, Maurizio Turco, Matteo Beltrandi, Rita Bernardini, Matteo Mecacci ed Elisabetta Zamparutti;

7. Interrogazione del deputato Antonio Borghesi;

8. Interrogazione del deputato Antonio Palagiano;

9. Proposta di risoluzione dei deputati Gino Bucchino e Anna Margherita Miotto (poi unificata con l'altra dell'on. Maria Antonietta Farina Coscioni et alii, dando luogo - con ulteriori adesioni - alla Risoluzione presentata congiuntamente da Bucchino, Farina Coscioni, Miotto, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco, Barani, e approvata con voto unanime dalla XII Commissione Permanente "Affari sociali" della Camera dei Deputati il 13 dicembre 2012);

10. Proposta di risoluzione dei deputati Maria Antonietta Farina Coscioni, Maurizio Turco, Matteo Beltrandi, Rita Bernardini, Matteo Mecacci ed Elisabetta Zamparutti (poi unificata con l'altra degli on. Gino Bucchino e Anna Margherita Miotto dando luogo - con ulteriori adesioni - alla Risoluzione presentata congiuntamente da Bucchino, Farina Coscioni, Miotto, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco, Barani, e approvata con voto unanime dalla XII Commissione Permanente "Affari sociali" della Camera dei Deputati il 13 dicembre 2012).

Nota bene: Ovviamente si rinvia al testo integrale dei documenti citati - qui riprodotti solo per estratto - anche per tutti gli allegati ai medesimi annessi che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che qui di seguito non abbiamo riprodotto.

In attesa di un sollecito riscontro, vogliate gradire distinti saluti.

Il Comitato di Viterbo in difesa della salute, dell'ambiente, della democrazia, dei diritti di tutti

Viterbo, 18 dicembre 2012

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1. Risoluzione deliberata all'unanimita' dalla XII Commissione Permanente "Affari sociali" della Camera dei Deputati nella seduta del 13 dicembre 2012 per la revoca dello schema di decreto interministeriale

La XII Commissione,

premesso che:

l'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment), di cui la dottoressa Antonella Litta e' referente per Viterbo, ha inviato un articolato documento al responsabile per la direttiva 98/34 della Commissione europea, e per conoscenza al commissario europeo all'ambiente, al commissario europeo alla salute, al presidente della Commissione europea; di detto documento sono stati messi a conoscenza anche il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute, i presidenti delle Commissioni "Igiene e sanita'" e "Territorio, ambiente, beni ambientali" del Senato della Repubblica; i presidenti delle Commissioni "Ambiente, territorio e lavori pubblici" e "Affari sociali" della Camera dei deputati; il presidente della Commissione "Ambiente, sanita' pubblica e sicurezza alimentare" del Parlamento europeo;

il citato documento contiene "osservazioni in opposizione allo schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2001 relativamente ai requisiti di potabilita' (notification number 2012/0534/I - C50A, title "schema di decreto interministeriale per l'introduzione nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro microcistina - LR e relativo valore di parametro"), affinche' esso sia rigettato sia per palese illegittimita' in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia per palese inammissibilita', in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e le inequivocabili indicazioni dello Iarc, dell'Oms e dell'Usepa, e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione";

lo schema di decreto in questione, costituito da due articoli, stabilisce che nella tabella presente nell'allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo n. 31 del 2001 con cui l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento la direttiva 98/83/CE, e' aggiunta una riga concernente la voce microcistina-LR e, nella tabella note, e' aggiunta la nota 12 che fornisce istruzioni relative alla determinazione del contenuto di tale tossina;

lo schema di decreto sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione imprese e industrie dell'Unione europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda), mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto e interesse primario sanitario e non industriale, in quanto e' riferito alla totalita' della popolazione nazionale utente di un servizio;

l'approvazione del decreto renderebbe de facto lecita l'erogazione di acque destinate a consumo umano anche in presenza di contaminazione da cianobatteri e loro microcistine, violando l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana che "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'"; esso si pone peraltro in aperto contrasto con la necessita' di combattere ogni forma di inquinamento e degrado delle acque, anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualita' delle acque previsti per l'anno 2015;

le indicazioni delle maggiori agenzie internazionali, europee ed italiane di protezione dell'ambiente e della salute evidenziano il pericolo per la salute umana determinato dalla presenza di cianobatteri nelle acque, e cio' anche in considerazione:

a) della complessita' biologica e, in parte ancora sconosciuta, potenzialita' tossica dei cianobatteri;

b) della loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali;

c) delle azioni tossiche, epigenetiche, genotossiche ed oncogene di tanti e vari tipi di microcistine da essi prodotte;

d) delle attivita' tossiche e/o cancerogene di svariati elementi contaminanti ed inquinanti le acque, tra cui le microcistine, che possono esplicarsi con molteplici e ancora sconosciuti meccanismi di interazione ed amplificazione indicati come "effetto cocktail", diversi da quello della sola e semplice sommatoria delle loro singole azioni;

sono da tempo documentate le croniche difficolta' del nostro Paese ad assicurare una potabilizzazione efficace, sicura e costante delle acque che presentano queste criticita' e la mancanza di un reale e diffuso sistema di sorveglianza, allarme e gestione di questi fenomeni: valga ad esempio il caso del lago di Vico, affetto da tempo da un gravissimo processo di eutrofizzazione e da sempre piu' frequenti e massicce fioriture del cianobatterio Plankthotrix rubescens, detto anche alga rossa, capace di produrre una microcistina cancerogena, non termolabile e tossica per gli esseri umani, per la flora e la fauna lacustre, classificata dalla Iarc (Agenzia internazionale di ricerca sul cancro) come cancerogeno di classe 2 b;

nella relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale delle citate osservazioni, si presentano esaurientemente gli inconfutabili dati, le evidenze scientifiche e la vastissima bibliografia a sostegno delle osservazioni medesime; ne discende, ad avviso dei firmatari del presente atto, che per le ragioni scientifiche esposte lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato;

ulteriori osservazioni sono formulabili altresi' in ordine al metodo con cui l'atto e' stato predisposto ed avviato nel suo iter procedimentale; ed in tale ambito si evidenzia che: a) a giudizio degli interroganti le proposte di emendamento delle leggi nazionali possono riguardare l'adozione di termini piu' stringenti, in ossequio al principio europeo di prevenzione, non termini piu' laschi; questo schema di decreto ammette invece ed effettualmente favorisce la presenza di una classe di tossici ora non prevista ne' tollerata dalla legge europea e italiana; b) il testo della proposta sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione imprese e industrie dell'Unione europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda), mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto ed interesse primario sanitario e non industriale, in quanto riguardante la totalita' della popolazione nazionale utente di un servizio fondamentale per la qualita' della vita, come la fornitura di acqua potabile; c) l'iter seguito si e' quindi fin qui caratterizzato per aver effettualmente sostanzialmente eluso fin dall'origine indispensabili ed adeguati criteri, controlli e procedure; d) dal testo stesso della scheda di presentazione presente nel sito della Commissione imprese e industrie dell'Unione europea peraltro si evince come l'atto sia presentato in modo che appare a dir poco carente e pertanto come esso sia viziato per ragioni tanto di merito quanto di metodo, tanto sostanziali quanto formali; e) vi si legge che "esso non e' una misura sanitaria o fitosanitaria", mentre e' di assoluta evidenza che se approvato esso avrebbe una notevole ed assai negativa rilevanza sanitaria; f) analoga sottolineatura merita l'esplicita ammissione che "L'analisi di impatto non e' disponibile al momento della notifica", e basterebbe questo solo dato a motivare il rigetto dello schema di decreto; g) il decreto, nel suo esito che effettualmente consente e favorisce l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata, si pone in aperto contrasto con la necessita' di contrastare ogni forma di inquinamento e degrado delle acque anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualita' delle acque previsti per l'anno 2015; h) ne discende che non solo per le ragioni giuridiche e scientifiche esposte, ma anche per ragioni di metodo, procedimentali, deontologiche, di congruita' e coerenza, lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato;

alla luce delle suddette osservazioni si ribadisce che, in relazione allo schema di decreto interministeriale citato, dovrebbe esservi un ripensamento sia in quanto esso appare in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia in quanto risulta in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione;

impegna il Governo:

in ordine alle questioni tematiche poste da una situazione oggettivamente inquietante per la tutela della salute della popolazione ad adottare urgentemente tutte le iniziative necessarie affinche' il decreto legislativo n. 31 del 2001, che ha recepito la direttiva europea 98/83 per quanto riguarda la potabilita' delle acque destinate a consumo umano, non venga modificato con l'introduzione di nuovi valori di parametro per sostanze cancerogene evitabili per le quali, come noto, non esistono soglie di sicurezza;

a revocare lo schema di decreto interministeriale citato, tenendo conto che esso si configura in conflitto con la normativa italiana e in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale.

Presentatori: Bucchino, Farina Coscioni, Miotto, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Approvata all'unanimita' nella seduta del 13 dicembre 2012

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2. Interrogazione del parlamentare europeo Niccolo' Rinaldi

Oggetto: Richiesta di rigetto del decreto interministeriale (n. 2012/0534/I - C50A)

Il decreto interministeriale n. 2012/0534/I - C50A, che propone modifiche al decreto legislativo 31/2001 relativo ai requisiti di potabilita' dell'acqua destinata al consumo umano, e' ora in esame alla Commissione Europea (DG ENTR). Questo decreto interministeriale introduce l'ammissibilita' della presenza di contaminazione da cianobatteri e loro microcistine nelle acque destinate a consumo umano.

Considerato che:

- il decreto legislativo 31/2011, che ha recepito la Direttiva europea 98/83, non puo' essere modificato per introdurre criteri piu' laschi ma solo per introdurre termini piu' stringenti, e che non e' questo il caso della modifica prevista dal suddetto decreto interministeriale;

- la modifica proposta e' in palese contrasto con le evidenze scientifiche, in quanto e' acclarata la potenzialita' tossica dei cianobatteri e le azioni epigenetiche, genotossiche ed oncogene dei vari tipi di microcistine da essi prodotti;

- l'approvazione di questo decreto comporterebbe un rischio documentato e concreto per la salute umana e che e' necessario, invece, rispettare pienamente il Principio di Precauzione;

- l'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italy) ha inviato al responsabile per la direttiva 98/34/CE della Commissione Europea un documento recante una serie di osservazioni volte a sostenere la richiesta di rigetto del suddetto decreto;

si chiede alla Commissione:

se non ritiene che sia doveroso rigettare il decreto interministeriale no. 2012/0534/I - C50A

Niccolo' Rinaldi

21 novembre 2012

*

3. Interrogazione del parlamentare europeo Sergio Cofferati

Premesso che

- il Governo italiano ha recentemente presentato alla Commissione Europea uno schema di decreto interministeriale con il quale viene proposta l'introduzione del parametro "Microcistina-LR" nell'allegato I, parte B, del D. Lgs. 31/2001, con cui l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento la direttiva 98/83/CE relativa ai requisiti di potabilita' dell'acqua destinata al consumo umano;

- tali modifiche, se approvate, permetterebbero, anche se con determinati valori di parametro, l'erogazione di acque potabili contaminate da cianobatteri e microcistine da essi prodotte, sostanze quest'ultime classificate dalla Iarc (Agenzia internazionale di ricerca sul cancro) come elementi cancerogeni di classe 2b;

considerando che:

- l'elevata potenzialita' tossica, epigenetica ed oncogena di alcuni tipi di microcistine presenti nelle acque, nonche' la loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali, sono scientificamente documentate e rappresentano un concreto rischio per la salute umana;

- su tutto il territorio nazionale italiano manca un efficace sistema di sorveglianza e gestione delle acque che presentano tali criticita' e che una potabilizzazione sicura in molte regioni italiane non e' quindi tuttora garantita;

- l'introduzione nel decreto legislativo 31/2001 di nuovi valori di parametro relativi a sostanze palesemente cancerogenere determinerebbe il venir meno della capacita' di tutela della salute pubblica a cui sia il Decreto summenzionato, sia la Direttiva 98/83/CE dal medesimo recepita, sono demandati;

si chiede alla Commissione:

- come intenda operare rispetto alla proposta di modifica del D.Lgs. 31/2001 presentata dal Governo italiano (notification number 2012/0534/I - C50A, "Schema di decreto interministeriale per l'introduzione, nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro Microcistina-LR e relativo valore di parametro").

Sergio Gaetano Cofferati

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4. Interrogazione dei senatori Francesco Ferrante e Roberto Della Seta

Interrogazione a risposta orale in Commissione XIII

Ai Ministri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Salute

Per sapere, premesso che:

- e' stato inviato all'attenzione della Commissione Europea uno schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al Decreto Legislativo 31/2001 relativamente ai requisiti di potabilita' (notification number 2012/0534/I - C50A, title "Schema di decreto interministeriale per l'introduzione, nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro Microcistina-LR e relativo valore di parametro");

- tale schema di decreto introduce de facto l'ammissibilita' della presenza di contaminazione da cianobatteri e loro microcistine nelle acque destinate a consumo umano, laddove invece pare opportuno che la presenza di tale agente inquinante non debba essere ammessa in nessun caso nell'acqua potabile;

- sembrerebbe quindi evidente che se il suddetto schema di decreto corrispondesse a quanto riportato da organi di stampa,  sarebbe palesemente illegittimo e andrebbe immediatamente revocato;

- a tal proposito si evidenzia che il Decreto legislativo 31/2001, che ha recepito la Direttiva europea 98/83 per quanto riguarda la potabilita' delle acque destinate a consumo umano, non puo' e non dovrebbe essere modificato con l'introduzione di nuovi valori di parametro per sostanze cancerogene per le quali come noto non esistono soglie di sicurezza, in quanto verrebbe meno la capacita' di tutela della salute pubblica a cui sia la Direttiva che il Decreto legislativo in questione sono demandati;

- la complessita' biologica e la grande, e in parte ancora sconosciuta, potenzialita' tossica dei cianobatteri; la loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali; le azioni tossiche, epigenetiche, genotossiche ed oncogene di tanti e vari tipi di microcistine da essi prodotte;

- le attivita' tossiche e/o cancerogene di svariati elementi contaminanti ed inquinanti le acque, tra cui le microcistine, che possono esplicarsi con molteplici e ancora sconosciuti meccanismi di interazione ed amplificazione indicati come "effetto cocktail", diversi da quello della sola e semplice somma delle loro singole azioni;

- le documentate e croniche difficolta' in Italia di una potabilizzazione efficace, sicura e costante delle acque che presentano queste criticita'; la mancanza di un reale e diffuso sistema di sorveglianza, allarme e gestione di questi fenomeni su tutto il territorio nazionale italiano; il documentato e concreto rischio per la salute umana e di conseguenza la necessita' di rispettare pienamente il Principio di Precauzione;

- si sottolinea che l'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia) ha inviato al responsabile del procedimento presso la Commissione Europea (Responsabile per la Direttiva 98/34/CE) un documento recante una serie di Osservazioni volte appunto a chiedere il rigetto dello schema di decreto interministeriale; Osservazioni che qui si allegano e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente interpellanza urgente;

alla luce di quanto sopra esposto si chiede ai Ministri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Salute di conoscere:

se non intendano urgentemente attivarsi affinche' lo schema di decreto interministeriale sopra descritto sia immediatamente rivisto alla luce delle osservazioni in premessa.

I senatori Francesco Ferrante e Roberto Della Seta

*

5. Lettera alla Commissione Europea dei senatori Francesco Ferrante e Roberto Della Seta

Al Responsabile per la Direttiva 98/34 della Commissione Europea

e per opportuna conoscenza:

al Commissario Europeo all'Ambiente

al Commissario Europeo alle Imprese e all'Industria

al Commissario Europeo alla Salute

al Presidente della Commissione Europea

Oggetto: Richiesta di rigetto dello schema di decreto interministeriale attualmente all'esame della Commissione Europea identificato con notification number 2012/0534/I - C50A, title "schema di decreto interministeriale per l'introduzione nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro microcistina - LR e relativo valore di parametro".

Egregi signori,

noi, Senatori della Repubblica, abbiamo gia' presentato interrogazione parlamentare rivolta al Governo italiano finalizzata al ritiro, da parte dello stesso Governo, dello schema di decreto interministeriale attualmente all'esame della Commissione Europea identificato con notification number 2012/0534/I - C50A, title "schema di decreto interministeriale per l'introduzione nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro microcistina - LR e relativo valore di parametro".

Con questa lettera vi segnaliamo inoltre la Risoluzione approvata all'unanimita' dalla XII Commissione Permanente "Affari sociali" della Camera dei Deputati nella seduta del 13 dicembre 2012, Risoluzione che "impegna il Governo... a revocare lo schema di decreto interministeriale citato, tenendo conto che esso si configura in conflitto con la normativa italiana e in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale".

Pertanto quello schema di decreto interministeriale non solo non ha il sostegno del parlamento italiano ma anzi ha ricevuto opposizione e richiesta di revoca, ed essendo in Italia in capo al Parlamento il potere legislativo ne consegue logicamente che tale schema di decreto debba essere ipso facto a) revocato dal Governo italiano e b) rigettato dalla Commissione Europea.

Revoca e rigetto peraltro dovuti non solo a seguito del voto unanime della XII Commissione Permanente della Camera dei Deputati italiana, ma altresi' per le ragioni giuridiche e scientifiche gia' preesentate all'attenzione della Commissione Europea con specifici documenti di circostanziate Osservazioni da parte dell'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia), del "Forum italiano dei movimenti per l'acqua" (che raccoglie tutte le associazioni e tutti i movimenti che hanno promosso il referendum in difesa dell'acqua pubblica svoltosi in Italia nel 2011), del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" e da molti altri soggetti associativi, professionali, scientifici.

Alleghiamo a questa lettera sia il testo della nostra interrogazione parlamentare che il testo della Risoluzione approvata all'unanimita' dalla XII Commissione "Affari sociali" della Camera dei Deputati nella seduta del 13 dicembre 2012, rinnovando la richiesta che la Commissione Europea rigetti lo schema di decreto interministeriale citato.

In attesa di un sollecito riscontro, distinti saluti

Sen. Francesco Ferrante

Sen. Roberto Della Seta

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6. Interrogazione dei deputati Maria Antonietta Farina Coscioni, Maurizio Turco, Matteo Beltrandi, Rita Bernardini, Matteo Mecacci ed Elisabetta Zamparutti

Interrogazione a risposta in Commissione 5 - 08509 [Sui requisiti di potabilita' dell'acqua] presentata da Maria Antonietta Farina Coscioni, Maurizio Turco, Marco Beltrandi, Rita Bernardini, Matteo Mecacci ed Elisabetta Zamparutti, lunedi' 26 novembre 2012, seduta n. 723.

Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per sapere

- premesso che:

la dottoressa Antonella Litta, referente per Viterbo dell'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment) ha inviato un articolato documento al responsabile per la direttiva 98/34 della Commissione europea, e per conoscenza al commissario europeo all'ambiente, al commissario europeo alla salute, al presidente della Commissione europea; di detto documento sono stati messi a conoscenza anche il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute, i presidenti delle Commissioni "Igiene e sanita'" e "Territorio, ambiente, beni ambientali" del Senato della Repubblica; i presidenti delle Commissioni "Ambiente, territorio e lavori pubblici" e "Affari sociali" della Camera dei deputati; il presidente della Commissione "Ambiente, sanita' pubblica e sicurezza alimentare" del Parlamento europeo;

il citato documento contiene "osservazioni in opposizione allo schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2001 relativamente ai requisiti di potabilita' (notification number 2012/0534/I - C50A, title "schema di decreto interministeriale per l'introduzione, nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro Microcistina - LR e relativo valore di parametro"), affinche' esso sia rigettato sia per palese illegittimita' in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia per palese inammissibilita', in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e le inequivocabili indicazioni dello Iarc, dell'Oms e dell'Usepa, e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione";

l'approvazione del decreto renderebbe de facto lecita l'erogazione di acque destinate a consumo umano anche in presenza di contaminazione da cianobatteri e loro microcistine; e' evidente che la legislazione vigente proibisce tale erogazione: ne consegue che lo schema di decreto interministeriale ipso facto si configura contra legem, e va quindi rigettato in quanto lungi dall'emendare il decreto legislativo n. 31 del 2001 inequivocabilmente lo viola nei suoi stessi fondamenti;

lo schema di decreto de quo, consentendo de facto l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata da cianobatteri e relative microcistine appare altresi' in contrasto con l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana che "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'", e si configura pertanto non solo di dubbia legittimita', ma altresi' non in linea con i principi costituzionali in quanto in irrimediabile conflitto con quanto disposto dalla Costituzione italiana;

sono acclarati senza possibilita' di equivoco la gravita' del problema dell'eutrofizzazione e il pericolo per la salute umana determinato della presenza di cianobatteri e microcistine in corpi idrici utilizzati per l'erogazione di acque potabili; e' inoltre acclarata la grande, e in parte ancora sconosciuta, potenzialita' tossica dei cianobatteri; e vi e' chiara nozione della potenziale pericolosita' della loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali, delle azioni tossiche, epigenetiche, genotossiche ed oncogene di tanti e vari tipi di microcistine da essi prodotte, delle documentate e croniche difficolta' in Italia di una potabilizzazione efficace, sicura e costante delle acque che presentano queste criticita', della mancanza di un reale e diffuso sistema di sorveglianza, allarme e gestione di questi fenomeni su tutto il territorio nazionale italiano, ed infine e soprattutto del documentato e concreto rischio per la salute umana e quindi della necessita' di tutelare e preservare le caratteristiche di qualita' delle acque come disposto dalla direttiva 98/83. Ne consegue che lo schema di decreto interministeriale citato si configura altresi' come atto in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale;

e' sufficiente inoltre considerare quali siano in materia le indicazioni di tutte le agenzie internazionali, europee ed italiane di protezione dell'ambiente, della salute e dei diritti umani, per evincere come lo schema di decreto interministeriale citato nel suo esito effettuale si ponga in contrasto con tutte le indicazioni formulate dalle piu' autorevoli fonti scientifiche, oltre che legislative ed amministrative. Valga ad esempio il caso del gravissimo degrado e inquinamento del lago di Vico, affetto ormai da lungo tempo da un gravissimo processo di eutrofizzazione e da sempre piu' frequenti e massicce fioriture del cianobatterio Plankthotrix rubescens, detto anche alga rossa, capace di produrre una microcistina cancerogena, non termolabile e tossica per gli esseri umani, per la flora e la fauna lacustre, classificata dalla Iarc (Agenzia internazionale di ricerca sul cancro) come cancerogeno di classe 2 b;

nella relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale delle citate osservazioni, si presentano esaurientemente gli inconfutabili dati, le evidenze scientifiche e la vastissima bibliografia a sostegno delle osservazioni medesime; ne discende, ad avviso degli interroganti, che per le ragioni scientifiche esposte lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato;

ulteriori osservazioni sono formulabili altresi' in ordine al metodo con cui l'atto e' stato predisposto ed avviato nel suo iter procedimentale; ed in tale ambito si evidenzia che: a) a giudizio degli interroganti le proposte di emendamento delle leggi nazionali possono riguardare l'adozione di termini piu' stringenti, in ossequio al principio europeo di prevenzione, non termini piu' laschi; questo schema di decreto ammette invece ed effettualmente favorisce la presenza di una classe di tossici ora non prevista ne' tollerata dalla legge europea e italiana; b) il testo della proposta sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione imprese e industrie dell'Unione europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda), mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto ed interesse primario sanitario e non industriale, in quanto riguardante la totalita' della popolazione nazionale utente di un servizio fondamentale per la qualita' della vita, come la fornitura di acqua potabile; c) l'iter seguito si e' quindi fin qui caratterizzato per aver effettualmente sostanzialmente eluso fin dall'origine indispensabili ed adeguati criteri, controlli e procedure; d) dal testo stesso della scheda di presentazione presente nel sito della Commissione imprese e industrie dell'Unione europea peraltro si evince come l'atto sia presentato in modo che appare a dir poco carente e pertanto come esso sia viziato per ragioni tanto di merito quanto di metodo, tanto sostanziali quanto formali; e) vi si legge che "esso non e' una misura sanitaria o fitosanitaria", mentre e' di assoluta evidenza che se approvato esso avrebbe una notevole ed assai negativa rilevanza sanitaria; f) analoga sottolineatura merita l'esplicita ammissione che "L'analisi di impatto non e' disponibile al momento della notifica", e basterebbe questo solo dato a motivare il rigetto dello schema di decreto; g) il decreto, nel suo esito che effettualmente consente e favorisce l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata, si pone in aperto contrasto con la necessita' di contrastare ogni forma di inquinamento e degrado delle acque anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualita' delle acque previsti per l'anno 2015; h) ne discende che non solo per le ragioni giuridiche e scientifiche esposte, ma anche per ragioni di metodo, procedimentali, deontologiche, di congruita' e coerenza, lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato;

alla luce delle suddette osservazioni si ribadisce che in relazione allo schema di decreto interministeriale citato dovrebbe esservi un ripensamento sia in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione;

l'associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia) si riserva ogni ulteriore azione in tutte le competenti sedi - :

se quanto sopra esposto ed evidenziato trovi conferma;

che tipo di risposta si intenda dare alla dottoressa Litta in ordine alle questioni e alle tematiche poste;

quali iniziative urgenti di competenza si intendano promuovere o adottare a fronte di una situazione che appare agli interroganti oggettivamente inquietante per la tutela della salute della popolazione interessata. (5 - 08509).

Maria Antonietta Farina Coscioni, Maurizio Turco, Matteo Beltrandi, Rita Bernardini, Matteo Mecacci ed Elisabetta Zamparutti

*

7. Interrogazione del deputato Antonio Borghesi

Interrogazione a risposta scritta 4-18891 presentata da Antonio Borghesi mercoledi' 5 dicembre 2012, seduta n. 729

Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- Per sapere

- premesso che:

risulta essere stata inviato all'attenzione della Commissione europea uno schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2001 relativamente ai requisiti di potabilita' (notification number 2012/0534/I - C50A, title "Schema di decreto interministeriale per l'introduzione nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro 'Microcistina-LR' e relativo valore di parametro");

tale schema di decreto introduce de facto l'ammissibilita' della presenza di contaminazione da cianobatteri e loro microcistine nelle acque destinate a consumo umano, laddove invece la presenza di tale agente inquinante non deve essere ammessa in nessun caso nell'acqua potabile;

il decreto legislativo n. 31 del 2001, che ha recepito la direttiva europea 98/83, per quanto riguarda la potabilita' delle acque destinate a consumo umano, non puo' e non deve essere modificato con l'introduzione di nuovi valori di parametro per sostanze cancerogene evitabili per le quali, come noto, non esistono soglie di sicurezza, in quanto verrebbe meno la capacita' di tutela della salute pubblica a cui sia la direttiva che il decreto legislativo in questione sono demandati;

va tenuto conto della complessita' biologica e della grande, e in parte ancora sconosciuta, potenzialita' tossica dei cianobatteri; della loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali; delle azioni tossiche, epigenetiche, genotossiche ed oncogene di tanti e vari tipi di microcistine da essi prodotte; delle attivita' tossiche e/o cancerogene di svariati elementi contaminanti ed inquinanti le acque, tra cui le microcistine, che possono esplicarsi con molteplici e ancora sconosciuti meccanismi di interazione ed amplificazione indicati come "effetto cocktail", diversi da quello della sola e semplice sommazione delle loro singole azioni;

occorre ricordare le documentate e croniche difficolta' in Italia di una potabilizzazione efficace, sicura e costante delle acque che presentano queste criticita', la mancanza di un reale e diffuso sistema di sorveglianza, allarme e gestione di questi fenomeni su tutto il territorio nazionale italiano, il documentato e concreto rischio per la salute umana e la necessita' di rispettare pienamente il principio di precauzione;

l'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia) ha inviato al responsabile del procedimento presso la Commissione europea (responsabile per la direttiva 98/34/CE) un documento recante una serie di osservazioni volte appunto a chiedere il rigetto dello schema di decreto interministeriale -:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto sopra esposto e se non intendano ritirare lo schema di decreto citato o quali iniziative intendano assumere per evitare quanto sopra ipotizzato. (4-18891)

Antonio Borghesi

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8. Interrogazione del deputato Antonio Palagiano

Interrogazione a risposta scritta 4-19020 presentata da Antonio Palagiano mercoledi' 12 dicembre 2012, seduta n. 733

- Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- Per sapere - premesso che:

lo Schema di decreto interministeriale per l'introduzione, nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro "Microcistina-LR" e relativo valore di parametro (notification number 2012/0534/1-C50A), attualmente all'attenzione della Commissione europea, che ha recepito la direttiva europea 98/83 per quanto riguarda la potabilita' delle acque destinate a consumo umano, propone l'introduzione di alcune modifiche al decreto legislativo 31/2001 relativamente ai requisiti di potabilita';

tale schema di decreto introduce, di fatto, l'ammissibilita' della presenza di contaminazione da cianobatteri e loro microcistine nelle acque destinate a consumo umano, laddove invece la presenza di tale agente inquinante non dovrebbe essere ammessa in nessun caso nell'acqua potabile;

al contrario, l'introduzione di nuovi valori di parametro per sostanze cancerogene evitabili, per le quali come noto non esistono soglie di sicurezza, comprometterebbe la capacita' di tutela della salute pubblica a cui sia la direttiva che il decreto legislativo succitati sono demandati;

la modifica proposta e' secondo l'interrogante in palese contrasto, quindi, con le evidenze scientifiche, in quanto e' dimostrata la potenzialita' tossica dei cianobatteri nonche' le azioni epigenetiche, genotossiche ed oncogene dei vari tipi di microcistine da essi prodotti;

inoltre, la tossicita' e la cancerogenicita' di alcuni elementi inquinanti delle acque, tra cui proprio le microsicitine, possono manifestarsi con molteplici e ancora sconosciuti meccanismi di interazione ed amplificazione indicati come effetto cocktail, diversi da quello della sola e semplice somma delle loro singole azioni;

e' evidente dai punti esposti in premessa che l'approvazione di questo decreto comporterebbe un rischio documentato e concreto per la salute umana, violando altresi', in maniera palese, il principio di precauzione;

l'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia) ha inviato al responsabile del procedimento presso la Commissione europea (Responsabile per la Direttiva 98/34/CE) un documento recante una serie di Osservazioni volte a chiedere il rigetto dello schema di decreto interministeriale. Tra le principali motivazioni, si legge, lo schema di decreto interministeriale pretende di legittimare l'erogazione per consumo umano di acqua inquinata da agenti gravemente patogeni, cosi' perpetrando un grave nocumento e violando le norme italiane ed europee attualmente vigenti a tutela della salute, in primis violando proprio lo stesso decreto legislativo 31/2001. Quello proposto non e', infatti, un emendamento integrativo, ma un vero e proprio capovolgimento della ratio della legge, e una flagrante violazione della norma -:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e se, sulla base di quanto dichiarato e documentato dai medici dell'Isde, non intendano ritirare e ripensare lo schema di decreto interministeriale succitato. (4-19020)

Antonio Palagiano

*

9. Proposta di risoluzione dei deputati Gino Bucchino e Anna Margherita Miotto (poi unificata con l'altra dell'on. Maria Antonietta Farina Coscioni et alii, dando luogo - con ulteriori adesioni - alla Risoluzione presentata congiuntamente da Bucchino, Farina Coscioni, Miotto, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco, Barani, e approvata con voto unanime dalla XII Commissione Permanente "Affari sociali" della Camera dei Deputati il 13 dicembre 2012)

Atto Camera, Risoluzione in Commissione 7/01041. Dati di presentazione dell'atto: Legislatura: 16, Seduta di annuncio: 722 del 22/11/2012, Firmatari: Bucchino Gino, Miotto Anna Margherita

Lo schema di decreto in questione, costituito da due articoli, stabilisce che nella tabella presente nell'allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo n. 31 del 2001 con cui l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento la direttiva 98/83/CE, e' aggiunta una riga concernente la voce microcistina-LR e, nella tabella note, e' aggiunta la nota 12 che fornisce istruzioni relative alla determinazione del contenuto di tale tossina;

lo schema di decreto sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione imprese e industrie dell'Unione europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda), mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto e interesse primario sanitario e non industriale, in quanto e' riferito alla totalita' della popolazione nazionale utente di un servizio;

dal testo dello schema di decreto, presente nel sito della Commissione imprese e industrie dell'Unione europea, si evince come l'atto sia presentato in modo che all'interrogante appare a dir poco elusivo; vi si legge che "esso non e' una misura sanitaria o fitosanitaria", mentre e' di assoluta evidenza che, se approvato, esso avrebbe una rilevanza sanitaria assai negativa; analoga sottolineatura merita l'esplicita ammissione che "l'analisi di impatto non e' disponibile al momento della notifica";

l'approvazione del decreto renderebbe de facto lecita l'erogazione di acque destinate a consumo umano anche in presenza di contaminazione da cianobatteri e loro microcistine, violando l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana che "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'"; esso si pone peraltro in aperto contrasto con la necessita' di combattere ogni forma di inquinamento e degrado delle acque, anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualita' delle acque previsti per l'anno 2015;

le indicazioni delle maggiori agenzie internazionali, europee ed italiane di protezione dell'ambiente e della salute evidenziano il pericolo per la salute umana determinato dalla presenza di cianobatteri nelle acque, e cio' anche in considerazione:

a) della complessita' biologica e, in parte ancora sconosciuta, potenzialita' tossica dei cianobatteri;

b) della loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali;

c) delle azioni tossiche, epigenetiche, genotossiche ed oncogene di tanti e vari tipi di microcistine da essi prodotte;

d) delle attivita' tossiche e/o cancerogene di svariati elementi contaminanti ed inquinanti le acque, tra cui le microcistine, che possono esplicarsi con molteplici e ancora sconosciuti meccanismi di interazione ed amplificazione indicati come "effetto cocktail", diversi da quello della sola e semplice sommatoria delle loro singole azioni;

sono da tempo documentate le croniche difficolta' del nostro Paese ad assicurare una potabilizzazione efficace, sicura e costante delle acque che presentano queste criticita' e la mancanza di un reale e diffuso sistema di sorveglianza, allarme e gestione di questi fenomeni: valga ad esempio il caso del lago di Vico, affetto da tempo da un gravissimo processo di eutrofizzazione e da sempre piu' frequenti e massicce fioriture del cianobatterio Plankthotrix rubescens, detto anche alga rossa, capace di produrre una microcistina cancerogena, non termolabile e tossica per gli esseri umani, per la flora e la fauna lacustre, classificata dalla Iarc (Agenzia internazionale di ricerca sul cancro) come cancerogeno di classe 2 b;

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente tutte le iniziative necessarie affinche' il decreto legislativo n. 31 del 2001, che ha recepito la direttiva europea 98/83 per quanto riguarda la potabilita' delle acque destinate a consumo umano, non venga modificato con l'introduzione di nuovi valori di parametro per sostanze cancerogene evitabili per le quali, come noto, non esistono soglie di sicurezza;

a revocare lo schema di decreto interministeriale citato, tenendo conto che esso si configura in conflitto con la normativa italiana e in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale.

(7-01041) "Bucchino, Miotto".

*

10. Proposta di risoluzione dei deputati Maria Antonietta Farina Coscioni, Maurizio Turco, Matteo Beltrandi, Rita Bernardini, Matteo Mecacci ed Elisabetta Zamparutti (poi unificata con l'altra degli on. Gino Bucchino e Anna Margherita Miotto dando luogo - con ulteriori adesioni - alla Risoluzione presentata congiuntamente da Bucchino, Farina Coscioni, Miotto, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco, Barani, e approvata con voto unanime dalla XII Commissione Permanente "Affari sociali" della Camera dei Deputati il 13 dicembre 2012)

Risoluzione in Commissione XII Affari Sociali

La Commissione

- premesso che:

l'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment) di cui la dottoressa Antonella Litta e' referente per Viterbo, ha inviato un articolato documento al responsabile per la direttiva 98/34 della Commissione europea, e per conoscenza al commissario europeo all'ambiente, al commissario europeo alla salute, al presidente della Commissione europea; di detto documento sono stati messi a conoscenza anche il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute, i presidenti delle Commissioni "Igiene e sanita'" e "Territorio, ambiente, beni ambientali" del Senato della Repubblica; i presidenti delle Commissioni "Ambiente, territorio e lavori pubblici" e "Affari sociali" della Camera dei deputati; il presidente della Commissione "Ambiente, sanita' pubblica e sicurezza alimentare" del Parlamento europeo;

il citato documento contiene "osservazioni in opposizione allo schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2001 relativamente ai requisiti di potabilita' (notification number 2012/0534/I - C50A, title "schema di decreto interministeriale per l'introduzione, nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro Microcistina - LR e relativo valore di parametro"), affinche' esso sia rigettato sia per palese illegittimita' in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia per palese inammissibilita', in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e le inequivocabili indicazioni dello Iarc, dell'Oms e dell'Usepa, e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione";

l'approvazione del decreto renderebbe de facto lecita l'erogazione di acque destinate a consumo umano anche in presenza di contaminazione da cianobatteri e loro microcistine; e' evidente che la legislazione vigente proibisce tale erogazione: ne consegue che lo schema di decreto interministeriale ipso facto si configura contra legem, e va quindi rigettato in quanto lungi dall'emendare il decreto legislativo n. 31 del 2001 inequivocabilmente lo viola nei suoi stessi fondamenti;

lo schema di decreto de quo, consentendo de facto l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata da cianobatteri e relative microcistine appare altresi' in contrasto con l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana che "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'", e si configura pertanto non solo di dubbia legittimita', ma altresi' non in linea con i principi costituzionali in quanto in irrimediabile conflitto con quanto disposto dalla Costituzione italiana;

sono acclarati senza possibilita' di equivoco la gravita' del problema dell'eutrofizzazione e il pericolo per la salute umana determinato della presenza di cianobatteri e microcistine in corpi idrici utilizzati per l'erogazione di acque potabili; e' inoltre acclarata la grande, e in parte ancora sconosciuta, potenzialita' tossica dei cianobatteri; e vi e' chiara nozione della potenziale pericolosita' della loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali, delle azioni tossiche, epigenetiche, genotossiche ed oncogene di tanti e vari tipi di microcistine da essi prodotte, delle documentate e croniche difficolta' in Italia di una potabilizzazione efficace, sicura e costante delle acque che presentano queste criticita', della mancanza di un reale e diffuso sistema di sorveglianza, allarme e gestione di questi fenomeni su tutto il territorio nazionale italiano, ed infine e soprattutto del documentato e concreto rischio per la salute umana e quindi della necessita' di tutelare e preservare le caratteristiche di qualita' delle acque come disposto dalla direttiva 98/83. Ne consegue che lo schema di decreto interministeriale citato si configura altresi' come atto in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale;

e' sufficiente inoltre considerare quali siano in materia le indicazioni di tutte le agenzie internazionali, europee ed italiane di protezione dell'ambiente, della salute e dei diritti umani, per evincere come lo schema di decreto interministeriale citato nel suo esito effettuale si ponga in contrasto con tutte le indicazioni formulate dalle piu' autorevoli fonti scientifiche, oltre che legislative ed amministrative. Valga ad esempio il caso del gravissimo degrado e inquinamento del lago di Vico, affetto ormai da lungo tempo da un gravissimo processo di eutrofizzazione e da sempre piu' frequenti e massicce fioriture del cianobatterio Plankthotrix rubescens, detto anche alga rossa, capace di produrre una microcistina cancerogena, non termolabile e tossica per gli esseri umani, per la flora e la fauna lacustre, classificata dalla Iarc (Agenzia internazionale di ricerca sul cancro) come cancerogeno di classe 2 b;

nella relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale delle citate osservazioni, si presentano esaurientemente gli inconfutabili dati, le evidenze scientifiche e la vastissima bibliografia a sostegno delle osservazioni medesime; ne discende, ad avviso degli interroganti, che per le ragioni scientifiche esposte lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato;

ulteriori osservazioni sono formulabili altresi' in ordine al metodo con cui l'atto e' stato predisposto ed avviato nel suo iter procedimentale; ed in tale ambito si evidenzia che: a) a giudizio degli interroganti le proposte di emendamento delle leggi nazionali possono riguardare l'adozione di termini piu' stringenti, in ossequio al principio europeo di prevenzione, non termini piu' laschi; questo schema di decreto ammette invece ed effettualmente favorisce la presenza di una classe di tossici ora non prevista ne' tollerata dalla legge europea e italiana; b) il testo della proposta sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione imprese e industrie dell'Unione europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda), mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto ed interesse primario sanitario e non industriale, in quanto riguardante la totalita' della popolazione nazionale utente di un servizio fondamentale per la qualita' della vita, come la fornitura di acqua potabile; c) l'iter seguito si e' quindi fin qui caratterizzato per aver effettualmente sostanzialmente eluso fin dall'origine indispensabili ed adeguati criteri, controlli e procedure; d) dal testo stesso della scheda di presentazione presente nel sito della Commissione imprese e industrie dell'Unione europea peraltro si evince come l'atto sia presentato in modo che appare a dir poco carente e pertanto come esso sia viziato per ragioni tanto di merito quanto di metodo, tanto sostanziali quanto formali; e) vi si legge che "esso non e' una misura sanitaria o fitosanitaria", mentre e' di assoluta evidenza che se approvato esso avrebbe una notevole ed assai negativa rilevanza sanitaria; f) analoga sottolineatura merita l'esplicita ammissione che "L'analisi di impatto non e' disponibile al momento della notifica", e basterebbe questo solo dato a motivare il rigetto dello schema di decreto; g) il decreto, nel suo esito che effettualmente consente e favorisce l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata, si pone in aperto contrasto con la necessita' di contrastare ogni forma di inquinamento e degrado delle acque anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualita' delle acque previsti per l'anno 2015; h) ne discende che non solo per le ragioni giuridiche e scientifiche esposte, ma anche per ragioni di metodo, procedimentali, deontologiche, di congruita' e coerenza, lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato;

alla luce delle suddette osservazioni si ribadisce che in relazione allo schema di decreto interministeriale citato dovrebbe esservi un ripensamento sia in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione;

l'associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia) si riserva ogni ulteriore azione in tutte le competenti sedi - :

impegna il Governo:

a revocare lo schema di decreto interministeriale citato nelle premesse, tenuto conto che esso si configura in conflitto con la normativa italiana e in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica;

in ordine alle questioni e alle tematiche poste di una situazione oggettivamente inquietante per la tutela della salute della popolazione interessata, ad adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie e urgenti affinche' il decreto legislativo n. 31 del 2001, che ha recepito la direttiva europea 98/83 per quanto riguarda la potabilita' delle acque destinate a consumo umano, non venga modificato con l'introduzione di nuovi parametri per sostanze cancerogene evitabili per le quali, come noto, non esistono soglie di sicurezza.

On. Maria Antonietta Farina Coscioni, Segretario Commissione XII Affari Sociali, et alii

 

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COI PIEDI PER TERRA

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Numero 736 del 19 dicembre 2012

 

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