Legalita' e' umanita'. 22



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LEGALITA' E' UMANITA'
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Supplemento de "La nonviolenza e' in cammino"
Numero 22 del 29 agosto 2009

In questo numero:
1. Una lettera aperta al Presidente della Repubblica
2. Modello di esposto recante la notitia criminis concernente varie
fattispecie di reato configurate da misure contenute nella legge 15 luglio
2009, n. 94
3. Modello di esposto recante la notitia criminis concernente il
favoreggiamento dello squadrismo
4. Cosa fare
5. Lettera del 15 luglio 2009 del Presidente della Repubblica al Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai
Presidenti di Camera e Senato

1. APPELLI. UNA LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Egregio Presidente della Repubblica,
sono passate ormai alcune settimane da quando, il 15 luglio 2009, nel
promulgare la legge n. 94 (il cosiddetto "pacchetto sicurezza") lei scriveva
una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della
Giustizia e dell'Interno e per conoscenza ai Presidenti di Camera e Senato,
lettera nella quale poneva gravi questioni sia in merito a punti specifici
sia in merito al disegno generale di quel provvedimento.
Quella lettera, e' purtroppo il caso di dirlo, e' restata lettera morta.
Non solo il Governo, ma neppure il Parlamento ha ritenuto di doverle dare
ascolto, di dare ascolto al capo dello Stato.
Mi perdonera' se le dico che era prevedibile.
Mi perdonera' se aggiungo che alla luce di quelle medesime considerazioni da
lei dettagliatamente esposte ed altre analoghe, sarebbe stato necessario
piuttosto che lei, sulla base dell'art. 74 della Costituzione, anziche'
promulgare quella legge, chiedesse alle Camere con messaggio motivato una
nuova deliberazione. Come le era stato accoratamente chiesto da innumerevoli
cittadini, tra i quali alcune figure di immenso prestigio morale e civile.
*
Egregio Presidente della Repubblica,
da allora ad oggi quella legge, che reca quelle scandalose misure che lei
stesso ha definito con espressioni inequivocabili, e' stata pubblicata sulla
"Gazzetta ufficiale" e successivamente e' entrata in vigore, dall'8 agosto
2009.
E da allora e' una tragedia per milioni di esseri umani innocenti. Una
tragedia.
Non so se lei, investito di una carica istituzionale cosi' rilevante, abbia
alcuna occasione di frequentare persone senza alcun potere negli ambiti
della loro vita quotidiana; temo di no. Mi creda allora se le dico che per
milioni di innocenti quelle scellerate misure razziste implicano una
autentica persecuzione, una abominevole persecuzione attualmente in corso.
*
Egregio Presidente della Repubblica,
so quali siano i limiti del suo ruolo, e cosi' come le chiesi a suo tempo di
esercitare una sua precisa prerogativa, quella stabilita dall'art. 74 della
Costituzione, con lo stesso atteggiamento di assoluto rispetto per la
Costituzione non le chiedero' certo ora di travalicare quei limiti.
Ma pur nei limiti del suo ruolo, ed anzi: nel pieno adempimento dei doveri
del suo ruolo, lei puo' e deve far sentire la sua voce.
Lei puo' e deve far sentire la sua voce in questo drammatico momento in cui
si sta dispiegando in Italia un colpo di stato razzista; si sta dispiegando
in Italia una persecuzione razzista; si sta dispiegando in Italia una
flagrante eversione dall'alto che viola i fondamenti stessi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica Italiana.
Lei puo' e deve richiamare tutti alla legalita', alla civilta',
all'umanita'.
Lei puo' e deve esercitare il ruolo che la Costituzione le attribuisce
all'art. 87, comma primo, di capo dello Stato e rappresentante dell'unita'
nazionale.
Lei puo' e deve mettersi alla testa del popolo italiano nella necessaria
difesa della Costituzione e della Repubblica, nella necessaria difesa
dell'ordinamento giuridico democratico, nella necessaria ed urgente
opposizione al crimine del razzismo.
Distintamente,
Peppe Sini, responsabile del "Centro di ricerca per la pace" di Viterbo
Viterbo, 28 agosto 2009

2. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI ESPOSTO RECANTE LA NOTITIA CRIMINIS
CONCERNENTE VARIE FATTISPECIE DI REATO CONFIGURATE DA MISURE CONTENUTE NELLA
LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94

Alla Procura della Repubblica di ...
Al Presidente del Tribunale di ...
Al Presidente della Corte d'Appello di ...
Al Presidente della Corte di Cassazione
Al Presidente della Corte Costituzionale
Al Sindaco del Comune di ...
Al Presidente della Provincia di ...
Al Presidente della Regione ...
Al Questore di ...
Al Prefetto di ...
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Presidente della Camera dei Deputati
Al Presidente del Senato della Repubblica
Al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura
Al Presidente della Repubblica Italiana
Al Presidente del Parlamento Europeo
Al Presidente della Commissione Europea
Al Presidente del Consiglio d'Europa
Al Segretario generale delle Nazioni Unite
Oggetto: Esposto recante la notitia criminis concernente varie fattispecie
di reato configurate da misure contenute nella legge 15 luglio 2009, n. 94
Con il presente esposto si segnala alle istituzioni in indirizzo, al fine di
attivare tutti i provvedimenti di competenza cui l'ordinamento in vigore fa
obbligo ai pubblici ufficiali che le rappresentano, la notitia criminis
concernente il fatto che nella legge 15 luglio 2009, n. 94, recante
"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", volgarmente nota come
"pacchetto sicurezza", sono contenute varie misure, particolarmente all'art.
1 e passim, che configurano varie fattispecie di reato con specifico
riferimento a:
a) violazioni dei diritti umani e delle garanzie di essi sancite dalla
Costituzione della Repubblica Italiana;
b) violazione dei diritti dei bambini;
c) persecuzione di persone non per condotte illecite, ma per mera condizione
esistenziale;
d) violazione dell'obbligo di soccorso ed accoglienza delle persone di cui
all'art. 10 Cost.;
e) violazione del principio dell'eguaglianza dinanzi alla legge.
Si richiede il piu' sollecito intervento.
Alle magistrature giurisdizionalmente competenti si richiede in particolare
che esaminati i fatti di cui sopra procedano nelle forme previste nei
confronti di tutti coloro che risulteranno colpevoli per tutti i reati che
riterranno sussistere nella concreta fattispecie.
L'esponente richiede altresi' di essere avvisato in caso di archiviazione da
parte della Procura ex artt. 406 e 408 c. p. p.
Firma della persona e/o dell'associazione esponente
indirizzo
luogo e data

3. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI ESPOSTO RECANTE LA NOTITIA CRIMINIS
CONCERNENTE IL FAVOREGGIAMENTO DELLO SQUADRISMO

Alla Procura della Repubblica di ...
Al Presidente del Tribunale di ...
Al Presidente della Corte d'Appello di ...
Al Presidente della Corte di Cassazione
Al Presidente della Corte Costituzionale
Al Sindaco del Comune di ...
Al Presidente della Provincia di ...
Al Presidente della Regione ...
Al Questore di ...
Al Prefetto di ...
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Presidente della Camera dei Deputati
Al Presidente del Senato della Repubblica
Al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura
Al Presidente della Repubblica Italiana
Al Presidente del Parlamento Europeo
Al Presidente della Commissione Europea
Al Presidente del Consiglio d'Europa
Al Segretario generale delle Nazioni Unite
Oggetto: Esposto recante la notitia criminis concernente il favoreggiamento
dello squadrismo
Con il presente esposto si segnala alle istituzioni in indirizzo, al fine di
attivare tutti i provvedimenti di competenza cui l'ordinamento in vigore fa
obbligo ai pubblici ufficiali che le rappresentano, la notitia criminis
concernente il fatto che nella legge 15 luglio 2009, n. 94, recante
"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", volgarmente nota come
"pacchetto sicurezza", e' contenuta una misura, quella di cui all'art. 3,
commi 40-44, istitutiva delle cosiddette "ronde", che palesemente configura
il favoreggiamento dello squadrismo (attivita' che integra varie fattispecie
di reato), anche alla luce di pregresse inquietanti esternazioni ed
iniziative di dirigenti rappresentativi del partito politico cui appartiene
il Ministro dell'Interno e di altri soggetti che non hanno fatto mistero ed
anzi hanno dato prova di voler far uso di tale istituto a fini di violenza
privata, intimidazione e persecuzione, con palese violazione della legalita'
e finanche intento di sovvertimento di caratteri e guarentigie fondamentali
dell'ordinamento giuridico vigente.
Si richiede il piu' sollecito intervento.
Alle magistrature giurisdizionalmente competenti si richiede in particolare
che esaminati i fatti di cui sopra procedano nelle forme previste nei
confronti di tutti coloro che risulteranno colpevoli per tutti i reati che
riterranno sussistere nella concreta fattispecie.
L'esponente richiede altresi' di essere avvisato in caso di archiviazione da
parte della Procura ex artt. 406 e 408 c. p. p.
Firma della persona e/o dell'associazione esponente
indirizzo
luogo e data

4. UNA SOLA UMANITA'. COSA FARE

Un esposto all'autorita' giudiziaria piu' essere presentato recandosi presso
gli uffici giudiziari o presso un commissariato di polizia o una stazione
dei carabinieri.
Puo' essere anche inviato per posta.
Deve essere firmato da una persona fisica, precisamente identificata, e deve
recare un indirizzo per ogni comunicazione.
*
Noi proponiamo alle persone che vogliono partecipare all'iniziativa di
presentare e/o inviare i due esposti che abbiamo preparato alla Procura
competente per il territorio in cui il firmatario (o i firmatari - gli
esposti possono essere anche sottoscritti da piu' persone) risiede, e ad
altre magistrature di grado superiore (la Corte d'appello e' nel capoluogo
di Regione, la Corte di Cassazione e' a Roma; sempre a Roma sono le altre
istituzioni statali centrali).
Proponiamo anche di inviare l'esposto al sindaco del Comune in cui si
risiede (idem per il presidente della Provincia, idem per il presidente
della Regione; ed analogamente per questore e prefetto che hanno sede nel
capoluogo di provincia).
Ovviamente i modelli di esposto da noi preparati possono essere resi piu'
dettagliati se lo si ritiene opportuno. Ed altrettanto ovviamente gli
esposti possono essere inviati anche ad ulteriori istituzioni.
*
Indirizzi cui inviare gli esposti:
Naturalmente gli indirizzi delle istituzioni territoriali variano da Comune
a Comune, da Provincia a Provincia e da Regione a Regione.
Comunque solitamente:
- l'indirizzo e-mail delle Procure e' composto secondo il seguente criterio:
procura.citta'sede at giustizia.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail della
Procura della Repubblica ad Agrigento e' procura.agrigento at giustizia.it
(analogamente per le altre province).
- L'indirizzo e-mail dei Tribunali e' composto secondo il seguente criterio:
tribunale.citta'sede at giustizia.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail del
Tribunale ad Agrigento e' tribunale.agrigento at giustizia.it (analogamente per
le altre province).
- L'indirizzo e-mail delle Prefetture e' composto secondo il seguente
criterio: prefettura.citta'sede at interno.it, quindi ad esempio l'indirizzo
e-mail della Prefettura di Agrigento e' prefettura.agrigento at interno.it
(analogamente per le altre province).
- Sempre per le prefetture e' opportuno inviare gli esposti per e-mail anche
all'indirizzo dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (in sigla: urp),
composto secondo il seguente criterio: urp.pref_citta'sede at interno.it,
quindi ad esempio l'indirizzo e-mail dell'Urp della Prefettura di Agrigento
e' urp.pref_agrigento at interno.it (analogamente per le altre province).
- L'indirizzo e-mail delle Questure e' composto secondo il seguente
criterio: uffgab.siglaautomobilisticacitta'sede at poliziadistato.it, quindi ad
esempio l'indirizzo e-mail della Questura di Agrigento e'
uffgab.ag at poliziadistato.it (analogamente per le altre province).
- Sempre per le questure e' opportuno inviare gli esposti per e-mail anche
all'indirizzo dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (in sigla: urp),
composto secondo il seguente criterio:
urp.siglaautomobilisticacitta'sede at poliziadistato.it, quindi ad esempio
l'indirizzo e-mail dell'Urp della Prefettura di Agrigento e'
urp.ag at poliziadistato.it (analogamente per le altre province).
- E ancora per le questure e' opportuno inviare gli esposti per e-mail anche
all'indirizzo dell'Ufficio per gli immigrati, composto secondo il seguente
criterio: immigrazione.siglaautomobilisticacitta'sede at poliziadistato.it,
quindi ad esempio l'indirizzo e-mail dell'Ufficio per gli immigrati della
Prefettura di Agrigento e' immigrazione.ag at poliziadistato.it (analogamente
per le altre province).
Quanto alle istituzioni nazionali:
- Presidente della Corte di Cassazione: Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour,
00193 Roma; e-mail: cassazione at giustizia.it; sito: www.cortedicassazione.it
- Presidente della Corte Costituzionale: Piazza del Quirinale 41, 00187
Roma; tel. 0646981; fax: 064698916; e-mail: ccost at cortecostituzionale.it;
sito: www.cortecostituzionale.it
- Presidente del Consiglio dei Ministri: Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370,
00187 Roma; tel. 0667791; sito: www.governo.it
- Presidente della Camera dei Deputati: Palazzo Montecitorio, Piazza
Montecitorio, 00186 Roma; tel. 0667601; e-mail: fini_g at camera.it; sito:
www.camera.it
- Presidente del Senato della Repubblica: Piazza Madama, 00186 Roma; tel.
0667061; e-mail: schifani_r at posta.senato.it; sito: www.senato.it
- Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura: Piazza
dell'Indipendenza 6, 00185 Roma; tel. 06444911; e-mail: segvpres at cosmag.it;
sito: www.csm.it
- Presidente della Repubblica Italiana: piazza del Quirinale, 00187 Roma;
fax: 0646993125; e-mail: presidenza.repubblica at quirinale.it; sito:
www.quirinale.it
Quanto alle istituzioni sovranazionali:
- Presidente del Parlamento Europeo: rue Wiertz 60 - Wiertzstraat 60, B-1047
Bruxelles - B-1047 Brussel (Belgium); tel. +32(0)22842005 - +32(0)22307555;
sito: www.europarl.europa.eu
Al Presidente della Commissione Europea: 1049 Brussels (Belgium); sito:
http://ec.europa.eu/index_it.htm
- Presidente del Consiglio d'Europa: Avenue de l'Europe, 67075 Strasbourg
(France); tel. +33(0)388412000; e-mail: cm at coe.int; sito:
www.coe.int/DefaultIT.asp
- Segretario generale delle Nazioni Unite: United Nations Headquarters,
Between 42nd and 48th streets, First Avenue and the East River, New York
(Usa); sito: www.un.org
*
Gli invii per fax o per posta elettronica o attraverso gli spazi ad hoc nei
siti istituzionali possono non essere ritenuti dai destinatari equipollenti
all'invio postale dell'esposto: si suggerisce quindi, almeno per quanto
riguarda le Procure, di inviare comunque anche copia cartacea degli esposti
per posta ordinaria (preferenzialmente per raccomandata).
Ma poiche' ormai crediamo di aver gia' raggiunto con almeno un invio gran
parte delle Procure, chi non avesse tempo ed agio di procedere agli invii
cartacei per posta ordinaria puo' limitarsi all'invio per e-mail, che
costituira' comunque un sostegno visibile e rilevante all'iniziativa.
*
Ovviamente e' opportuno che gli esposti siano inviati anche a mezzi
d'informazione, movimenti democratici, persone interessate: una delle
funzioni dell'iniziativa e' anche quella di ampliare la mobilitazione contro
il colpo di stato razzista informandone l'opinione pubblica e coinvolgendo
piu' persone, piu' associazioni e piu' istituzioni che sia possibile
nell'impegno in difesa della legalita', della Costituzione della Repubblica
Italiana, dei diritti umani di tutti gli esseri umani.
*
Infine preghiamo tutte le persone che presenteranno esposti di comunicarcelo
per e-mail all'indirizzo: nbawac at tin.it
Grazie a tutte e tutti, e buon lavoro.

5. DOCUMENTAZIONE. LETTERA DEL 15 LUGLIO 2009 DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AI MINISTRI DELLA
GIUSTIZIA E DELL'INTERNO ED AI PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO

Roma, 15 luglio 2009
Ho oggi promulgato la legge recante "Disposizioni in materia di pubblica
sicurezza" approvata il 2 luglio scorso.
Ho ritenuto di non poter sospendere in modo particolare la entrata in vigore
di norme - ampiamente condivise in sede parlamentare - che rafforzano il
contrasto alle varie forme di criminalita' organizzata sia intervenendo sul
trattamento penitenziario da riservare ai detenuti piu' pericolosi (art. 2
commi 25 e 26) sia introducendo piu' efficaci controlli e sanzioni per le
condotte di infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nella economia legale
(art. 2 commi 2, 20, 22, 29-30).
*
Non posso tuttavia fare a meno di porre alla vostra attenzione perplessita'
e preoccupazioni che, per diverse ragioni, la lettura del testo ha in me
suscitato.
Il provvedimento trae origine dal disegno di legge presentato dal Governo in
Senato il 3 giugno 2008, dopo che, per l'assenza dei presupposti di
straordinaria necessita' e urgenza oltre che per la natura dei temi
trattati, si era convenuto che alcune sue significative disposizioni non
potevano essere inserite nel decreto legge - sempre in tema di sicurezza -
emanato qualche giorno prima (decreto legge 23 maggio 2008, n. 92). Gli
originari 20 articoli del disegno di legge divennero pero' ben 66 nel testo
licenziato dall'Assemblea del Senato il 5 febbraio 2009 venendo poi
accorpati in 3 attraverso la presentazione di "maxi-emendamenti" sui quali
il Governo appose la questione di fiducia alla Camera: fiducia ottenuta il
14 maggio 2009 e poi nuovamente apposta al Senato sul medesimo testo per la
definitiva approvazione del 2 luglio.
I tre articoli della legge si compongono ora, rispettivamente, di 32, 30 e
66 commi. Con essi si apportano modifiche o integrazioni a 43 disposizioni
del codice penale, a 38 disposizioni del testo unico sulla immigrazione, a
16 disposizioni dell'ordinamento penitenziario e ad oltre circa 100
disposizioni inserite nel codice di procedura penale, nel codice civile e in
30 testi normativi complementari o speciali.
A spiegare il ricorso a una sola legge per modificare o introdurre
disposizioni inserite in molti disparati corpi legislativi, tra i quali
anche codici fondamentali, e' stata la convinzione che esse attenessero
tutte al tema della "sicurezza pubblica" nella sua accezione piu' ampia,
funzionale all'intento di migliorare la qualita' della vita dei cittadini
rimuovendo situazioni di degrado, disagio e illegalita' avvertite da tempo.
*
Dal carattere cosi' generale e onnicomprensivo della nozione di sicurezza
posta a base della legge, discendono la disomogeneita' e la estemporaneita'
di numerose sue previsioni che privano il provvedimento di quelle
caratteristiche di sistematicita' e organicita' che avrebbero invece dovuto
caratterizzarlo.
In altre occasioni, ho rilevato pubblicamente (rivolgendomi alle "alte
cariche dello Stato", a partire dal dicembre 2006), come provvedimenti
eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e
propria congestione sfuggano alla comprensione della opinione pubblica e
rendano sempre piu' difficile il rapporto tra il cittadino e la legge.
Ritengo doveroso ribadire oggi che e' indispensabile porre termine a simili
"prassi", specie quando si legifera su temi che - come accade per diverse
norme di questo provvedimento - riguardano diritti costituzionalmente
garantiti e coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della
coesione sociale. E' in giuoco la qualita' e sostenibilita' del nostro modo
di legiferare.
D'altronde e' stato un organismo svincolato da ogni posizione di parte - il
Comitato per la legislazione della Camera - a segnalare concordemente,
nell'esaminare il disegno di legge in questione, nella seduta del 29 aprile
2009, che alcune disposizioni non rispondevano alle esigenze di
"semplificazione della legislazione"; altre non erano conformi alle esigenze
di "coerente utilizzo delle fonti"; altre adottavano "espressioni imprecise
ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione" o si
sovrapponevano ad altre gia' vigenti; altre, ancora, erano carenti sotto il
profilo "della chiarezza e della proprieta' della formulazione" (il richiamo
e' da intendersi ora all'art. 1 comma 28, all'art.3 commi 56 e 58, all'art.
2 comma 25 lett. f) n. 3 e, infine, all'art. 3 commi 3, 6 e 14). Ma tali
stringenti osservazioni sono cadute nel vuoto.
In proposito, mi limito ad aggiungere che solo in casi eccezionali puo'
tornarsi a legiferare sull'identico tema dopo brevissimo tempo ampliando
l'area di applicabilita' di istituti processuali, modificando fattispecie
criminose o collocando altrove le stesse previsioni (come invece accade tra
l'altro, per le disposizioni dell'art. 1 commi 2-5, 14, 26 e per quelle
dell'art. 2 commi 21-22 e 27); cosi' come appare contraria ai principi
cardine di una corretta tecnica legislativa la circostanza che la modifica
della stessa norma e dello stesso comma (art. 16 comma 1 del d.lgs.
286/1998) venga effettuata (come qui accade) in due diverse parti dello
stesso provvedimento (art. 1 comma 16 lett. b) e art. 1 comma 22 lett. o).
La formulazione, la struttura e i contenuti delle norme debbono poter essere
"riconosciuti" (Corte costituzionale n. 364 del 1988) sia da chi ne e' il
destinatario sia da chi deve darvi applicazione. Il nostro ordinamento
giuridico risulta seriamente incrinato da norme oscuramente formulate,
contraddittorie, di dubbia interpretazione o non rispondenti ai criteri di
stabilita' e certezza della legislazione: anche per le difficolta' e le
controversie che ne nascono in sede di applicazione.
*
Sulla base di quanto esposto, aggiungo di aver ravvisato nella legge anche
altre previsioni che mi sono apparse - sempre a titolo esemplificativo - di
rilevante criticita' e sulle quali auspico una rinnovata riflessione, che
consenta di approfondire la loro coerenza con i principi dell'ordinamento e
di superare futuri o gia' evidenziati equivoci interpretativi e problemi
applicativi.
Mi riferisco alle disposizioni che hanno introdotto il reato di immigrazione
clandestina (art. 1 commi 16 e 17). Esso punisce non il solo ingresso, ma
anche il trattenimento nel territorio dello Stato. La norma e' percio'
applicabile a tutti i cittadini extracomunitari illegalmente presenti nel
territorio dello Stato al momento della entrata in vigore della legge. Il
dettato normativo non consente interpretazioni diverse: allo stato, esso
apre la strada a effetti difficilmente prevedibili.
In particolare, suscita in me forti perplessita' la circostanza che la nuova
ipotesi di trattenimento indebito non preveda la esimente della permanenza
determinata da "giustificato motivo". La Corte costituzionale (sentenze n.
5/2004 e n. 22/2007) ha sottolineato il rilievo che la esimente puo' avere
ai fini della "tenuta costituzionale" di disposizioni del genere di quella
ora introdotta.
L'attribuzione della contravvenzione di immigrazione clandestina alla
cognizione del giudice di pace non mi pare poi in linea con la natura
conciliativa di questi e disegna nel contempo, per il reato in questione, un
"sottosistema" sanzionatorio non coerente con i principi generali
dell'ordinamento e meno garantista di quello previsto per delitti di
trattenimento abusivo sottoposti alla cognizione del tribunale. Per il nuovo
reato la pena inflitta non puo' essere condizionalmente sospesa o
"patteggiata", mentre la eventuale condanna non puo' essere appellata.
Le modifiche apportate dall'art. 1 comma 22 lett. m) in materia di
espulsione del cittadino extracomunitario irregolare, determinano - a
ragione di un difettoso coordinamento normativo - il contraddittorio e
paradossale effetto di non rendere piu' punibile (o al piu' punibile solo
con un'ammenda) la condotta del cittadino extracomunitario che fa rientro in
Italia pur dopo essere stato materialmente espulso. La condotta era
precedentemente punita con la reclusione da uno a cinque anni.
L'art. 1 comma 11 introduce una fattispecie di tipo concessorio per
l'acquisto della cittadinanza da parte di chi e' straniero e contrae
matrimonio con chi e' italiano. La norma non individua pero' i criteri in
base ai quali la concessione e' data o negata e affida qualsiasi
determinazione alla piu' ampia discrezionalita' degli organi competenti.
Tra le modifiche apportate al codice penale, si osserva in particolare che
l'art. 3 comma 27 vieta di effettuare il giudizio di equivalenza o
prevalenza tra alcune circostanze aggravanti del reato di rapina ed
eventuali circostanze attenuanti. Le aggravanti del reato di rapina sono le
stesse previste per quello di estorsione che, rispetto al primo, e' punito
piu' gravemente. La norma che impedisce il bilanciamento delle aggravanti
non e' pero' richiamata per la estorsione, con la irragionevole conseguenza
che, per il delitto piu' grave, e' consentito "neutralizzare" l'aumento
sanzionatorio derivante dalla presenza delle circostanze. In via generale,
comunque, i ripetuti e recenti interventi legislativi che hanno derogato al
principio della bilanciabilita' tra aggravanti a effetto speciale e
attenuanti (art. 69 c.p.), sembrano ormai imporre una disciplina che regoli
in modo uniforme l'intero sistema, razionalizzandolo e semplificandolo.
L'art. 1 comma 8, che ha reintrodotto il delitto di oltraggio stabilisce una
singolare causa di estinzione del reato collegata al risarcimento del danno.
La causa di estinzione e' concettualmente incompatibile con i delitti che,
come l'oltraggio, rientrano tra quelli contro la pubblica amministrazione.
Ai commi da 40 a 44, l'art. 3 stabilisce che i sindaci possono avvalersi
della collaborazione di associazioni tra cittadini per segnalare alle forze
di polizia anche locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza
urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Essendo affidata non alla legge
ma a un successivo decreto del Ministro dell'Interno la determinazione degli
"ambiti operativi" di tali disposizioni, appare urgente la definizione di
detto decreto in termini di rigorosa aderenza ai limiti segnati in legge
relativamente al carattere delle associazioni e al compito ad esse
attribuito. Da cio' dipendera' la riduzione al minimo di allarmi e tensioni
nell'applicazione della normativa in questione, anche sotto il profilo
dell'aggravio che possa derivarne per gli uffici giudiziari.
Anche in rapporto all'innovazione sancita nei commi 40-44 dell'art. 3, va
considerato il comma 32 dello stesso articolo, secondo il quale spettera' al
Ministro dell'Interno stabilire "le caratteristiche tecniche degli strumenti
di autodifesa", con particolare riferimento alla nebulizzazione di un
determinato principio attivo naturale, ovvero all'uso di uno spray al
peperoncino. Il rischio da scongiurare e' che si favorisca la delinquenza di
strada o comunque si indebolisca la prescrizione che le associazioni, di cui
al comma 40, debbano essere formate da "cittadini non armati". Peraltro e'
da rilevarsi che, stando ai principi affermati dalla giurisprudenza, il
porto dello spray potrebbe restare sempre vietato a norma dell'art. 4 della
legge 110/1975.
*
Al Presidente della Repubblica non spetta pronunciarsi e intervenire
sull'indirizzo politico e sui contenuti essenziali di questa come di ogni
legge approvata dal Parlamento: essi appartengono alla responsabilita'
esclusiva del governo e della maggioranza parlamentare. Il Presidente della
Repubblica non puo' invece restare indifferente dinanzi a dubbi di
irragionevolezza e di insostenibilita' che un provvedimento di rilevante
complessita' ed evidente delicatezza solleva per taluni aspetti, specie sul
piano giuridico. Di qui le preoccupazioni e sollecitazioni contenute nella
mia presente lettera, e rivolte all'attenzione di questo governo nello
stesso spirito in cui mi sono rivolto - dinanzi a distorsioni nel modo di
legiferare, ad esempio in materia di bilancio dello Stato - al precedente
governo, e nello stesso spirito in cui auspico ne tengano conto tutte le
forze politiche che si candidino a governare il paese.

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LEGALITA' E' UMANITA'
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Supplemento de "La nonviolenza e' in cammino"
Numero 22 del 29 agosto 2009
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100
Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it

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