La dignita' contro il razzismo



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LA DIGNITA' CONTRO IL RAZZISMO
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Supplemento straordinario de "La nonviolenza e' in cammino" del 28 luglio
2009

1. Pubblicata sulla "Gazzetta ufficiale" l'illegale pseudolegge che reca le
incostituzionali ed antigiuridiche misure razziste e squadriste
2. Peppe Sini: Qualcosa di sordido e perverso
3. Una proposta urgente
4. Modello di lettera al Presidente del Senato della Repubblica ed al
Presidente della Camera dei Deputati
5. Modello di ordine del giorno da proporre all'approvazione delle assemblee
elettive (Comuni, Province, Regioni, etc.)
6. Lettera del 15 luglio 2009 del Presidente della Repubblica al Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai
Presidenti di Camera e Senato
7. "Famiglia cristiana": Incostituzionale discriminazione
8. "Stranieri in Italia": Il Commissario europeo Barrot denuncia
l'illegalita' delle deportazioni

1. DOCUMENTAZIONE. PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE L'ILLEGALE
PSEUDOLEGGE CHE RECA LE INCOSTITUZIONALI ED ANTIGIURIDICHE MISURE RAZZISTE E
SQUADRISTE

La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica", il cosiddetto "pacchetto sicurezza" che contiene le
infami, incostituzionali ed antigiuridiche misure razziste e squadriste, e'
stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 128/L della Gazzetta Ufficiale
del 24 luglio 2009.
Entrera' in vigore dall'8 agosto 2009, dopo 15 giorni dalla pubblicazione.
Puo' essere consultata, oltre che nell'edizione cartacea che fa fede, nel
sito della "Gazzetta ufficiale" (www.gazzettaufficiale.it) che la riproduce
integralmente.
E' indicibile l'orrore di vedere un proclama nazista stampato sulla
"Gazzetta ufficiale" della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza.

2. UNA SOLA UMANITA'. PEPPE SINI: QUALCOSA DI SORDIDO E PERVERSO

C'e' qualcosa di sordido e perverso nel cinismo e nell'infingardaggine con
cui si lasciano scorrere senza far nulla gli ultimi preziosi giorni ancora
utilizzabili per coralmente chiedere (anche valorizzando per quanto
possibile e finche' possibile la missiva del Presidente della Repubblica del
15 luglio 2009) che torni all'esame del Parlamento prima ancora della sua
entrata in vigore la pseudolegge che introduce razzismo e squadrismo
nell'ordinamento dello stato, la pseudolegge illegale ed incostituzionale,
la pseudolegge criminale e criminogena, la pseudolegge antidemocratica ed
antigiuridica spacciata per "pacchetto sicurezza" e in verita' effettuale
barbarie nazifascista.
Mi chiedo se me ne accorgo solo io.
Qui non e' questione di fiducia o sfiducia nelle istituzioni, ma di attivare
tutte le legittime e adeguate risorse e procedure che l'ordinamento
democratico prevede per contrastare il colpo di stato; queste risorse vanno
utilizzate, non farlo significa essere complici del colpo di stato, se non
altro per omissione, per indifferenza, per insipienza, per vilta'.
Per questo era decisivo cercare di promuovere una mobilitazione di popolo -
e delle rappresentanze istituzionali - per persuadere il Presidente della
Repubblica a non promulgare le misure razziste e squadriste del cosiddetto
"pacchetto sicurezza".
Per questo e' decisivo cercar di promuovere una mobilitazione di popolo - e
delle rappresentanze istituzionali - per persuadere il Parlamento a
riesaminare le misure razziste e squadriste del cosiddetto "pacchetto
sicurezza" e cassarle prima ancora dell'entrata in vigore, che ancora non e'
avvenuta.
Dopo l'entrata in vigore saremo in una fase e in un contesto diversi: non
saremo riusciti ad evitare all'Italia questa infamia delle infamie, questo
orrore degli orrori di aver reintrodotto nel corpus legislativo il
nazifascismo. Si trattera' allora - e sara' tra pochi giorni se non
riusciamo a porre rimedio prima - di proseguire la lotta con l'obiettivo di
rendere del tutto ineffettuali e di far abrogare al piu' presto quelle
misure. Ed anche se e quando ci riusciremo - e dobbiamo riuscirci, e
riuscirci presto - la vergogna sul nostro paese restera' comunque
incancellabile: in Italia nell'anno 2009 si consenti' al razzismo
nazifascista di irrompere fin nella legislazione. Mi viene da piangere e da
ruggire al solo pensarci. Ed ancor piu' mi trafigge il dolore della
consapevolezza, che almeno io ho nitida - e so di non essere il solo -,
dell'immensa violenza che gia' oggi stanno subendo milioni di persone
innocenti nel nostro paese, vittime della ferocia di un governo golpista, e
dell'ignavia, della futilita', della pusillanimita' di tanti, di troppi.
*
Diciamolo dunque ancora una volta: quelle misure razziste e fasciste sono
illegali, nessuno le accetti, le osservi o le applichi.
Chi quelle misure razziste e fasciste ha voluto imporre al nostro paese e'
un criminale: giorno verra' che sara' tratto in tribunale e paghera' il fio
della barbarie commessa, ed ogni complice con essolui.
E' dovere e diritto di ogni persona resistere al colpo di stato.
E' l'ora dell'insurrezione nonviolenta in difesa della legalita', della
civilta', dell'umanita'.
Nessuno sia complice del colpo di stato.
Nessuno si arrenda al razzismo.
Nessuno si rassegni all'apartheid.
La nonviolenza e' in cammino.

3. UNA SOLA UMANITA'. UNA PROPOSTA URGENTE

Proponiamo alle lettrici ed ai lettori di:
a) scrivere ai Presidenti di Camera e Senato una lettera con la richiesta
che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente
incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente
ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia modificata
conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle
norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai
principi della civilta' giuridica;
b) scrivere a tutti i parlamentari antinazisti affinche' sostengano questa
richiesta;
c) scrivere a tutti gli enti locali affinche' formulino anch'essi questa
richiesta;
d) scrivere a tutti i mass-media affinche' ne diano almeno notizia;
e) scrivere a persone di volonta' buona, associazioni democratiche ed
istituzioni fedeli alla Costituzione affinche' si associno alla richiesta.
*
Per chi volesse scrivere via posta elettronica gli indirizzi e-mail di tutti
i parlamentari (compresi i Presidenti delle Camere) sono cosi' composti:
a) per i deputati: cognome_inizialedelnome at camera.it e per fare un esempio
l'indirizzo di un eventuale on. Mario Rossi sarebbe rossi_m at camera.it
b) per i senatori: cognome_inizialedelnome at posta.senato.it e per fare un
esempio l'indirizzo di un eventuale sen. Mario Rossi sarebbe
rossi_m at posta.senato.it
Ai Presidenti dei due rami del parlamenti si puo' scrivere anche attraverso
i siti di Camera e Senato.

4. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI LETTERA AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA ED AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Al Presidente del Senato della Repubblica
Al Presidente della Camera dei Deputati
Signori Presidenti dei due rami del Parlamento,
il 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, una
lettera nella quale poneva ed argomentava vari e gravi rilievi critici sulla
legge approvata in via definitiva dal Parlamento col voto del Senato del 2
luglio 2009 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza",
volgarmente nota come "pacchetto sicurezza".
Dalla lettera del Capo dello Stato si evince la sua autorevole, esplicita,
energica sollecitazione ad una riconsiderazione delle parti di essa che
palesemente confliggono con la Costituzione della Repubblica Italiana, con
le norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e con i
principi della civilta' giuridica.
Condividendo il comune convincimento che parti decisive di quella legge
siano in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la
Dichiarazione universale dei diritti umani, e con i piu' basilari valori,
principi e criteri della civilta' umana,
con la presente siamo a richiedere
che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente
incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente
ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia modificata
conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle
norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai
principi della civilta' giuridica.
Distinti saluti,
firma
luogo e data
indirizzo completo del mittente

5. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI ORDINE DEL GIORNO DA PROPORRE
ALL'APPROVAZIONE DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE (COMUNI, PROVINCE, REGIONI, ETC.)

Il Consiglio ... di ...,
premesso che
il 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, una
lettera nella quale poneva ed argomentava vari e gravi rilievi critici sulla
legge approvata in via definitiva dal Parlamento col voto del Senato del 2
luglio 2009 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza",
volgarmente nota come "pacchetto sicurezza".
Dalla lettera del Capo dello Stato si evince la sua autorevole, esplicita,
energica sollecitazione ad una riconsiderazione delle parti di essa che
palesemente confliggono con la Costituzione della Repubblica Italiana, con
le norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e con i
principi della civilta' giuridica.
Condividendo il comune convincimento che parti decisive di quella legge
siano in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la
Dichiarazione universale dei diritti umani, e con i piu' basilari valori,
principi e criteri della civilta' umana,
chiede
al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei
Deputati che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme
palesemente incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia
nuovamente ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia
modificata conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica
Italiana, alle norme di diritto internazionale recepite nel nostro
ordinamento e ai principi della civilta' giuridica.
Da' mandato
al proprio presidente di trasmettere il presente ordine del giorno al
Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei
Deputati e per opporuna conoscenza al Presidente della Repubblica, e di
renderlo noto alla popolazione attraverso i mezzi d'informazione e nelle
altre forme abitualmente usate per comunicare ai cittadini le deliberazioni
del Consiglio.

6. DOCUMENTAZIONE. LETTERA DEL 15 LUGLIO 2009 DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AI MINISTRI DELLA
GIUSTIZIA E DELL'INTERNO ED AI PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO

Roma, 15 luglio 2009
Ho oggi promulgato la legge recante "Disposizioni in materia di pubblica
sicurezza" approvata il 2 luglio scorso.
Ho ritenuto di non poter sospendere in modo particolare la entrata in vigore
di norme - ampiamente condivise in sede parlamentare - che rafforzano il
contrasto alle varie forme di criminalita' organizzata sia intervenendo sul
trattamento penitenziario da riservare ai detenuti piu' pericolosi (art. 2
commi 25 e 26) sia introducendo piu' efficaci controlli e sanzioni per le
condotte di infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nella economia legale
(art. 2 commi 2, 20, 22, 29-30).
*
Non posso tuttavia fare a meno di porre alla vostra attenzione perplessita'
e preoccupazioni che, per diverse ragioni, la lettura del testo ha in me
suscitato.
Il provvedimento trae origine dal disegno di legge presentato dal Governo in
Senato il 3 giugno 2008, dopo che, per l'assenza dei presupposti di
straordinaria necessita' e urgenza oltre che per la natura dei temi
trattati, si era convenuto che alcune sue significative disposizioni non
potevano essere inserite nel decreto legge - sempre in tema di sicurezza -
emanato qualche giorno prima (decreto legge 23 maggio 2008, n. 92). Gli
originari 20 articoli del disegno di legge divennero pero' ben 66 nel testo
licenziato dall'Assemblea del Senato il 5 febbraio 2009 venendo poi
accorpati in 3 attraverso la presentazione di "maxi-emendamenti" sui quali
il Governo appose la questione di fiducia alla Camera: fiducia ottenuta il
14 maggio 2009 e poi nuovamente apposta al Senato sul medesimo testo per la
definitiva approvazione del 2 luglio.
I tre articoli della legge si compongono ora, rispettivamente, di 32, 30 e
66 commi. Con essi si apportano modifiche o integrazioni a 43 disposizioni
del codice penale, a 38 disposizioni del testo unico sulla immigrazione, a
16 disposizioni dell'ordinamento penitenziario e ad oltre circa 100
disposizioni inserite nel codice di procedura penale, nel codice civile e in
30 testi normativi complementari o speciali.
A spiegare il ricorso a una sola legge per modificare o introdurre
disposizioni inserite in molti disparati corpi legislativi, tra i quali
anche codici fondamentali, e' stata la convinzione che esse attenessero
tutte al tema della "sicurezza pubblica" nella sua accezione piu' ampia,
funzionale all'intento di migliorare la qualita' della vita dei cittadini
rimuovendo situazioni di degrado, disagio e illegalita' avvertite da tempo.
*
Dal carattere cosi' generale e onnicomprensivo della nozione di sicurezza
posta a base della legge, discendono la disomogeneita' e la estemporaneita'
di numerose sue previsioni che privano il provvedimento di quelle
caratteristiche di sistematicita' e organicita' che avrebbero invece dovuto
caratterizzarlo.
In altre occasioni, ho rilevato pubblicamente (rivolgendomi alle "alte
cariche dello Stato", a partire dal dicembre 2006), come provvedimenti
eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e
propria congestione sfuggano alla comprensione della opinione pubblica e
rendano sempre piu' difficile il rapporto tra il cittadino e la legge.
Ritengo doveroso ribadire oggi che e' indispensabile porre termine a simili
"prassi", specie quando si legifera su temi che - come accade per diverse
norme di questo provvedimento - riguardano diritti costituzionalmente
garantiti e coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della
coesione sociale. E' in giuoco la qualita' e sostenibilita' del nostro modo
di legiferare.
D'altronde e' stato un organismo svincolato da ogni posizione di parte - il
Comitato per la legislazione della Camera - a segnalare concordemente,
nell'esaminare il disegno di legge in questione, nella seduta del 29 aprile
2009, che alcune disposizioni non rispondevano alle esigenze di
"semplificazione della legislazione"; altre non erano conformi alle esigenze
di "coerente utilizzo delle fonti"; altre adottavano "espressioni imprecise
ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione" o si
sovrapponevano ad altre gia' vigenti; altre, ancora, erano carenti sotto il
profilo "della chiarezza e della proprieta' della formulazione" (il richiamo
e' da intendersi ora all'art. 1 comma 28, all'art.3 commi 56 e 58, all'art.
2 comma 25 lett. f) n. 3 e, infine, all'art. 3 commi 3, 6 e 14). Ma tali
stringenti osservazioni sono cadute nel vuoto.
In proposito, mi limito ad aggiungere che solo in casi eccezionali puo'
tornarsi a legiferare sull'identico tema dopo brevissimo tempo ampliando
l'area di applicabilita' di istituti processuali, modificando fattispecie
criminose o collocando altrove le stesse previsioni (come invece accade tra
l'altro, per le disposizioni dell'art. 1 commi 2-5, 14, 26 e per quelle
dell'art. 2 commi 21-22 e 27); cosi' come appare contraria ai principi
cardine di una corretta tecnica legislativa la circostanza che la modifica
della stessa norma e dello stesso comma (art. 16 comma 1 del d.lgs.
286/1998) venga effettuata (come qui accade) in due diverse parti dello
stesso provvedimento (art. 1 comma 16 lett. b) e art. 1 comma 22 lett. o).
La formulazione, la struttura e i contenuti delle norme debbono poter essere
"riconosciuti" (Corte costituzionale n. 364 del 1988) sia da chi ne e' il
destinatario sia da chi deve darvi applicazione. Il nostro ordinamento
giuridico risulta seriamente incrinato da norme oscuramente formulate,
contraddittorie, di dubbia interpretazione o non rispondenti ai criteri di
stabilita' e certezza della legislazione: anche per le difficolta' e le
controversie che ne nascono in sede di applicazione.
*
Sulla base di quanto esposto, aggiungo di aver ravvisato nella legge anche
altre previsioni che mi sono apparse - sempre a titolo esemplificativo - di
rilevante criticita' e sulle quali auspico una rinnovata riflessione, che
consenta di approfondire la loro coerenza con i principi dell'ordinamento e
di superare futuri o gia' evidenziati equivoci interpretativi e problemi
applicativi.
Mi riferisco alle disposizioni che hanno introdotto il reato di immigrazione
clandestina (art. 1 commi 16 e 17). Esso punisce non il solo ingresso, ma
anche il trattenimento nel territorio dello Stato. La norma e' percio'
applicabile a tutti i cittadini extracomunitari illegalmente presenti nel
territorio dello Stato al momento della entrata in vigore della legge. Il
dettato normativo non consente interpretazioni diverse: allo stato, esso
apre la strada a effetti difficilmente prevedibili.
In particolare, suscita in me forti perplessita' la circostanza che la nuova
ipotesi di trattenimento indebito non preveda la esimente della permanenza
determinata da "giustificato motivo". La Corte costituzionale (sentenze n.
5/2004 e n. 22/2007) ha sottolineato il rilievo che la esimente puo' avere
ai fini della "tenuta costituzionale" di disposizioni del genere di quella
ora introdotta.
L'attribuzione della contravvenzione di immigrazione clandestina alla
cognizione del giudice di pace non mi pare poi in linea con la natura
conciliativa di questi e disegna nel contempo, per il reato in questione, un
"sottosistema" sanzionatorio non coerente con i principi generali
dell'ordinamento e meno garantista di quello previsto per delitti di
trattenimento abusivo sottoposti alla cognizione del tribunale. Per il nuovo
reato la pena inflitta non puo' essere condizionalmente sospesa o
"patteggiata", mentre la eventuale condanna non puo' essere appellata.
Le modifiche apportate dall'art. 1 comma 22 lett. m) in materia di
espulsione del cittadino extracomunitario irregolare, determinano - a
ragione di un difettoso coordinamento normativo - il contraddittorio e
paradossale effetto di non rendere piu' punibile (o al piu' punibile solo
con un'ammenda) la condotta del cittadino extracomunitario che fa rientro in
Italia pur dopo essere stato materialmente espulso. La condotta era
precedentemente punita con la reclusione da uno a cinque anni.
L'art. 1 comma 11 introduce una fattispecie di tipo concessorio per
l'acquisto della cittadinanza da parte di chi e' straniero e contrae
matrimonio con chi e' italiano. La norma non individua pero' i criteri in
base ai quali la concessione e' data o negata e affida qualsiasi
determinazione alla piu' ampia discrezionalita' degli organi competenti.
Tra le modifiche apportate al codice penale, si osserva in particolare che
l'art. 3 comma 27 vieta di effettuare il giudizio di equivalenza o
prevalenza tra alcune circostanze aggravanti del reato di rapina ed
eventuali circostanze attenuanti. Le aggravanti del reato di rapina sono le
stesse previste per quello di estorsione che, rispetto al primo, e' punito
piu' gravemente. La norma che impedisce il bilanciamento delle aggravanti
non e' pero' richiamata per la estorsione, con la irragionevole conseguenza
che, per il delitto piu' grave, e' consentito "neutralizzare" l'aumento
sanzionatorio derivante dalla presenza delle circostanze. In via generale,
comunque, i ripetuti e recenti interventi legislativi che hanno derogato al
principio della bilanciabilita' tra aggravanti a effetto speciale e
attenuanti (art. 69 c.p.), sembrano ormai imporre una disciplina che regoli
in modo uniforme l'intero sistema, razionalizzandolo e semplificandolo.
L'art. 1 comma 8, che ha reintrodotto il delitto di oltraggio stabilisce una
singolare causa di estinzione del reato collegata al risarcimento del danno.
La causa di estinzione e' concettualmente incompatibile con i delitti che,
come l'oltraggio, rientrano tra quelli contro la pubblica amministrazione.
Ai commi da 40 a 44, l'art. 3 stabilisce che i sindaci possono avvalersi
della collaborazione di associazioni tra cittadini per segnalare alle forze
di polizia anche locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza
urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Essendo affidata non alla legge
ma a un successivo decreto del Ministro dell'Interno la determinazione degli
"ambiti operativi" di tali disposizioni, appare urgente la definizione di
detto decreto in termini di rigorosa aderenza ai limiti segnati in legge
relativamente al carattere delle associazioni e al compito ad esse
attribuito. Da cio' dipendera' la riduzione al minimo di allarmi e tensioni
nell'applicazione della normativa in questione, anche sotto il profilo
dell'aggravio che possa derivarne per gli uffici giudiziari.
Anche in rapporto all'innovazione sancita nei commi 40-44 dell'art. 3, va
considerato il comma 32 dello stesso articolo, secondo il quale spettera' al
Ministro dell'Interno stabilire "le caratteristiche tecniche degli strumenti
di autodifesa", con particolare riferimento alla nebulizzazione di un
determinato principio attivo naturale, ovvero all'uso di uno spray al
peperoncino. Il rischio da scongiurare e' che si favorisca la delinquenza di
strada o comunque si indebolisca la prescrizione che le associazioni, di cui
al comma 40, debbano essere formate da "cittadini non armati". Peraltro e'
da rilevarsi che, stando ai principi affermati dalla giurisprudenza, il
porto dello spray potrebbe restare sempre vietato a norma dell'art. 4 della
legge 110/1975.
*
Al Presidente della Repubblica non spetta pronunciarsi e intervenire
sull'indirizzo politico e sui contenuti essenziali di questa come di ogni
legge approvata dal Parlamento: essi appartengono alla responsabilita'
esclusiva del governo e della maggioranza parlamentare. Il Presidente della
Repubblica non puo' invece restare indifferente dinanzi a dubbi di
irragionevolezza e di insostenibilita' che un provvedimento di rilevante
complessita' ed evidente delicatezza solleva per taluni aspetti, specie sul
piano giuridico. Di qui le preoccupazioni e sollecitazioni contenute nella
mia presente lettera, e rivolte all'attenzione di questo governo nello
stesso spirito in cui mi sono rivolto - dinanzi a distorsioni nel modo di
legiferare, ad esempio in materia di bilancio dello Stato - al precedente
governo, e nello stesso spirito in cui auspico ne tengano conto tutte le
forze politiche che si candidino a governare il paese.

7. UNA SOLA UMANITA'. "FAMIGLIA CRISTIANA": INCOSTITUZIONALE DISCRIMINAZIONE
[Da "Famiglia cristiana" n. 29 del 19 luglio 2009 col titolo "Ma cosi'
ammettiamo solo gli stranieri che ci servono", l'occhiello "Dopo le giuste
sollecitazioni di Giovanardi, il governo provvede" e il sommario "La
regolarizzazione selettiva e' discriminatoria, potrebbe creare problemi con
altre categorie di immigrati e risultare in contrasto con la Costituzione"]

Giovanardi ha proposto, Maroni ha contestato, Sacconi ha precisato. Tra un
mese, se tutto andra' bene, almeno 300.000 badanti verranno regolarizzate.
In termini tecnici si chiama "regolarizzazione contributiva". Insomma, basta
pagare.
La corsia di regolarizzazione preferenziale, mediata con fatica tra Maroni e
Sacconi, dopo le giuste sollecitazioni di Giovanardi, avviene su base
utilitaristica e non smentisce la filosofia di fondo delle leggi
sull'immigrazione.
Saniamo le situazioni che ci convengono, ammettiamo solo gli stranieri che
ci fanno comodo. La "regolarizzazione selettiva" e' discriminatoria. E, in
ogni caso, potrebbe risultare contraria alla Costituzione e creare problemi
con altre categorie.
Regolarizzare badanti e colf costa. Bisogna pagare una "tassa di emersione"
di 500 euro. Poi bisogna formalizzare il rapporto di lavoro con il pagamento
di contributi, ferie e tutte le altre voci previste dai contratti di
categoria, che si possono trovare presso gli sportelli dell'Inps.
Va tutto bene: ma perche' la tassa di 500 euro? Se le badanti irregolari
sono 300.000, come sostiene il Governo, nelle casse dello Stato entrera' un
"tesoretto" di 150 milioni di euro, sfilato dalle tasche delle famiglie,
gia' provate dalla crisi. Se, come dicono le Acli, badanti e colf irregolari
sono 600.000, il tesoretto sara' ancor piu' consistente. Ma perche' per
avere il permesso di soggiorno si raddoppia la tassa rispetto a quanto e'
stato stabilito nella legge sulla sicurezza? Ancora una volta, si e' fatto
leva sulla mancanza di servizi sociali per bambini e anziani, che rendono
indispensabile l'arte di arrangiarsi delle famiglie italiane.
Si colpisce il "welfare fai-da-te", senza il quale Stato e societa'
rischierebbero il collasso. Finora badanti, baby sitter e colf hanno evitato
l'implosione del sistema di assistenza in Italia. E' un esercito che lo
Stato ha lasciato crescere, caricando sulle spalle delle famiglie ogni
onere, nascondendo carichi di lavoro insopportabili e insospettabili. E
adesso lo tassa di 500 euro. Sarebbe stato meglio averlo fatto senza oneri
aggiuntivi, in cambio del prezzo del "welfare privato" che le famiglie
offrono a uno Stato inadempiente. Questo sistema, solo per l'assistenza agli
anziani (evitando di farli assistere in casa di cura), ha fatto risparmiare
allo Stato circa 7 miliardi di euro.
La regolarizzazione conviene, comunque, anche senza i 500 euro. Stesso
discorso vale per i bambini. L'Italia, secondo gli obiettivi fissati
dall'Europa, dovrebbe assicurare il posto all'asilo nido almeno al 33 per
cento dei bambini da zero a 3 anni. A malapena, arriviamo al 12 per cento.
Quindi, le badanti servono anche ai piu' piccoli. Quante famiglie se le
potranno permettere a questi costi?
C'e' poi la questione degli altri lavoratori stranieri, altrettanto
necessari alle nostre imprese. Spesso sono i mariti di quelle colf e badanti
di cui il provvedimento del Governo riconosce il "contributo prezioso", dopo
aver scucito, tuttavia, 500 euro. Perche' escluderli dalla regolarizzazione?
Al ministero dell'Interno risultano in sospeso centinaia di migliaia di
richieste di permesso di soggiorno lavorativo arrivate nel famoso click day;
sono, cioe', quelle richieste presentate per via telematica. I tempi di
attesa della valutazione non sono certi e i lavoratori scivolano verso la
clandestinita'. Invece, la "regolarizzazione selettiva" sembra piu' veloce,
forse perche' lo Stato incassa. Ma che fine fara', poi, questo tesoretto?

8. UNA SOLA UMANITA'. "STRANIERI IN ITALIA": IL COMMISSARIO EUROPEO BARROT
DENUNCIA L'ILLEGALITA' DELLE DEPORTAZIONI
[Dal sito www.stranieriinitalia.it col titolo "Barrot chiede chiarimenti
all'Italia sui migranti respinti in Libia. La lettera all'Europarlamento"]

Roma - 23 luglio 2009 - No ai respingimenti indiscriminati verso Paesi a
rischio. La Commissione europea vuole vederci chiaro sui migranti ricondotti
in Libia dalla nostra Marina, per capire se, come denuncia anche l'Onu, sono
stati volati i diritti dei richiedenti asilo.
Lo spiega il Commissario alla Giustizia Jacques Barrot in una lettera
inviata all'eurodeputato Lopez Aguilar, presidente della Commissione per le
Liberta' civili, la Giustizia e gli Affari interni del Parlamento Europeo.
Il testo della lettera e' stato diffuso ieri dall'eurodeputata Rita
Borsellino.
Gli obblighi di tutela delle frontiere esterne, scrive Barrot, devono essere
attuati "in conformita' con il principio di non respingimento e senza
pregiudizio dei diritti dei rifugiati e delle persone che chiedono
protezione internazionale". Questo, sottolinea Barrot, vale anche per i
respingimenti in alto mare, in quanto "e' convinzione della Commissione che
la sorveglianza delle frontiere effettuata in mare, che sia nelle acque
territoriali, nella zona contigua, nella zona economica esclusiva o in alto
mare, ricadono nel campo di applicazione del codice delle frontiere
Schengen" e sono dunque di competenza Ue.
Il responsabile Ue aggiunge che "emerge dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia europea che gli obblighi comunitari devono essere applicati nel
rigoroso rispetto dei diritti fondamentali che fanno parte dei principi
generali del diritto comunitario".
Barrot ricorda che "il principio di non respingimento, come interpretato
dalla Corte per i diritti umani significa essenzialmente che gli stati
devono astenersi dal rimandare indietro una persona, direttamente o
indirettamente, la' dove possa correre il rischio di essere sottoposta a
tortura o a pene o trattamenti disumani o degradanti".
"Inoltre - prosegue la lettera del commissario - gli stati membri non devono
rimandare rifugiati in territori in cui la loro vita o la loro liberta' sia
minacciata a causa della loro razza, della loro religione, della loro
nazionalita', della loro affiliazione a un gruppo sociale particolare, della
loro opinione politica. Questo obbligo deve essere rispettato al momento
dell'attuazione dei controlli di frontiera in conformita'" con il Trattato
di Schengen, "ivi compresa l'attivita' di sorveglianza in alto mare".
Di qui la decisione di Bruxelles di inviare, gia' la scorsa settimana, una
lettera alle autorità italiana, invitandole "a fornire informazioni
complementari concernenti circostante di fatto di riconduzione di persone in
Libia e le disposizioni in atto per assicurare la conformita' con il
principio di non respingimento al momento dell'attuazione dell'accordo
bilaterale tra i due paesi".

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LA DIGNITA' CONTRO IL RAZZISMO
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Supplemento straordinario de "La nonviolenza e' in cammino" del 28 luglio
2009
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Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it

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