La nonviolenza e' in cammino. 841



LA NONVIOLENZA E' IN CAMMINO

Foglio quotidiano di approfondimento proposto dal Centro di ricerca per la
pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100
Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it

Numero 841 del 15 febbraio 2005

Sommario di questo numero:
1. Voci per Giuliana
2. Per una bibliografia sulla Shoah (parte ventunesima)
3. Uno sciagurato disegno di legge delega
4. Paolo Scarfi: Osservazioni in tema di riforma dell'ordinamento
giudiziario militare
5. Enrico Peyretti: L'intollerabile
6. La "Carta" del Movimento Nonviolento
7. Per saperne di piu'

1. TESTIMONIANZE. VOCI PER GIULIANA
[Dal quotidiano "Il manifesto" del 13 febbraio 2005 riprendiamo alcune
testimonianze di solidarieta' con Giuliana Sgrena. Giuliana Sgrena,
intellettuale e militante femminista e pacifista tra le piu' prestigiose, e'
tra le maggiori conoscitrici italiane dei paesi e delle culture arabe e
islamiche; autrice di vari testi di grande importanza (tra cui: a cura di,
La schiavitu' del velo, Manifestolibri, Roma 1995, 1999; Kahina contro i
califfi, Datanews, Roma 1997; Alla scuola dei taleban, Manifestolibri, Roma
2002; Il fronte Iraq, Manifestolibri, Roma 2004); e' stata inviata del
"Manifesto" a Baghdad, sotto le bombe, durante la fase piu' ferocemente
stragista della guerra tuttora in corso. A Baghdad e' stata rapita il 4
febbraio 2005. Dal sito del quotidiano "Il manifesto" riprendiamo, con
minime modifiche, la seguente scheda: "Nata a Masera, in provincia di
Verbania, il 20 dicembre del 1948, Giuliana ha studiato a Milano. Nei primi
anni '80 lavora a 'Pace e guerra', la rivista diretta da Michelangelo
Notarianni. Al 'Manifesto' dal 1988, ha sempre lavorato nella redazione
esteri: appassionata del mondo arabo, conosce bene il Corno d'Africa, il
Medioriente e il Maghreb. Ha raccontato la guerra in Afghanistan, e poi le
tappe del conflitto in Iraq: era a Baghdad durante i bombardamenti (per
questo e' tra le giornaliste nominate 'cavaliere del lavoro'), e ci e'
tornata piu' volte dopo, cercando prima di tutto di raccontare la vita
quotidiana degli iracheni e documentando con professionalita' le violenze
causate dall'occupazione di quel paese. Continua ad affiancare al
giornalismo un impegno anche politico: e' tra le fondatrici del movimento
per la pace negli anni '80: c'era anche lei a parlare dal palco della prima
manifestazione del movimento pacifista"]

Cari amici, la nostra comunita' sta seguendo con trepidazione la vicenda del
sequestro di Giuliana Sgrena. Ogni giorno Giuliana entra, talvolta
inconsapevolmente, nell'invocazione dei credenti che chiedono all'Altissimo
che allevi le pene degli oppressi, degli innocenti, di tutti coloro che sono
mustadaifun, indeboliti sulla terra. E tra coloro che sono piu' coscienti
non manca la preghiera affinche' sia trattata nel migliore dei modi e
liberata quanto prima. La vicenda di Giuliana (come pure quella che
coinvolse Simona Pari e Simona Torretta) ci interroga a partire da una
positivita'. Se siamo riusciti, in un'assoluta emergenza, a realizzare
dialogo e azione comune, a maggior ragione dovremmo riuscire a realizzare
reti permanenti di comunicazione e iniziativa politica e culturale a favore
di centinaia di milioni di uomini e donne e bambini di questo pianeta che
ogni giorno sono privati dei loro diritti fondamentali, colpiti nella loro
dignita' umana. Per proseguire in questo cammino saremo con voi nella
manifestazione del 19 febbraio a Roma, nella speranza che sia per
festeggiare il ritorno di Giuliana.
Hamza Piccardo, segretario nazionale dell'Unione delle comunita' e
organizzazioni islamiche in Italia (Ucoii)
*
Ci saro' certamente alla grande manifestazione di sabato 19, c'ero in
Campidoglio il 5 scorso, e la sera del 10 alla Casa internazionale delle
donne. Questo e' il modo di testimoniare per Giuliana che mi riesce piu'
naturale: esserci, una nel gran numero, e dire con gli altri la stessa
speranza di riaverla prestissimo tra noi, e insieme lo stesso fermissimo
ripudio della guerra, suo e di noi tutti.
Carla Ravaioli
*
Nel momento in cui abbiamo appreso del rapimento di Giuliana, il nostro
pensiero e' tornato immediatamente a quanto siamo state contente di
ospitarla per la presentazione del suo libro Alla scuola dei taleban.
Volevamo condividere cosi' il suo impegno quotidiano nel raccontare quello
che succede laddove ci siano guerra, violazione di diritti, ingiustizia. Il
lavoro di Giuliana sembra a noi indispensabile. Vogliamo sperare di
rivederla presto al suo posto, quello di un impegno civile alto, svolto con
grande professionalita' e sensibilita', con occhi e cuore di donna.
La Libreria delle donne di Firenze
*
Saremo in piazza il 19 febbraio a Roma per riportare a casa Giuliana e
Florence, per fermare la guerra in Iraq "senza se e senza ma", con tutte le
donne e gli uomini che non si rassegnano alle politiche del meno peggio. Per
una pace giusta che puo' partire solo dal ritiro di tutte le truppe
occupanti.
Marcia mondiale delle donne contro le violenze e la poverta'
*
Cari amici de "Il manifesto", ho appreso con preoccupazione del rapimento
della vostra collega Giuliana Sgrena a Baghdad. "Il manifesto" e' da sempre
amico dell'Irlanda e del suo popolo. Giuliana Sgrena e' una giornalista che
ha sempre lottato per la pace. I suoi articoli hanno sempre espresso la sua
opposizione all'invasione dell'Iraq e alla guerra. La maggioranza del popolo
irlandese condivide questa opinione. Il Sinn Fein e' sempre stato esplicito
nella sua critica all'invasione. Siamo convinti del diritto del popolo
iracheno di decidere il proprio futuro. Faccio appello a chi ha rapito
Giuliana Sgrena di rilasciarla.
Gerry Adams, presidente del Sinn Fein

2. MATERIALI. PER UNA BIBLIOGRAFIA SULLA SHOAH (PARTE VENTUNESIMA)

GEORGE L. MOSSE
Illustre storico (1918-1999). Opere di George L. Mosse: tra molti altri
testi segnaliamo particolarmente, per un avvio alla conoscenza, Il razzismo
in Europa, Laterza, Bari, poi Mondadori, Milano. Un interessante saggio in
cui Mosse riflette sulla sua vita e la sua opera e' nel volume La nazione,
le masse e la "nuova politica", Di Renzo, Roma 1999 (in cui oltre al testo
autobiografico di Mosse vi e' un ampio saggio di Giuseppe Galasso su di
lui).

EMMANUEL MOUNIER
Nato nel 1905 a Grenoble, nel 1932 fondo' la rivista "Esprit", una delle
voci piu' vive della cultura contemporanea e dell'impegno cristiano nella
societa'. Mori' nel 1950. Intellettuale militante, cattolico in rottura con
il "disordine costituito" ed in dialogo con la sinistra rivoluzionaria, la
sua voce ci interpella ancora. Opere di Emmanuel Mounier: Che cos'e' il
personalismo?, Einaudi; Rivoluzione personalista e comunitaria, Ecumenica;
Il personalismo, Ave. L'Editrice Ecumenica sta pubblicando (e ripubblicando)
le opere di Mounier in una specifica Collana "Emmanuel Mounier" diretta da
Ada Lamacchia. Opere su Emmanuel Mounier: Jean Marie Domenach, Emmanuel
Mounier, Ecumenica, Bari 1996.

JEAN-MARIE MULLER
Jean-Marie Muller, filosofo francese, nato nel 1939 a Vesoul, docente,
ricercatore, e' tra i più importanti studiosi del pacifismo e delle
alternative nonviolente, oltre che attivo militante nonviolento. E'
direttore degli studi presso l'Institut de Recherche sur la Resolution
non-violente des Conflits (Irnc). In gioventu' ufficiale della riserva, fece
obiezione di coscienza dopo avere studiato Gandhi. Ha condotto azioni
nonviolente contro il commercio delle armi e gli esperimenti nucleari
francesi. Nel 1971 fondo' il Man (Mouvement pour une Alternative
Non-violente). Nel 1987 convinse i principali leader dell'opposizione
democratica polacca che un potere totalitario, perfettamente armato per
schiacciare ogni rivolta violenta, si trova largamente spiazzato nel far
fronte alla resistenza nonviolenta di tutto un popolo che si sia liberato
dalla paura. Tra le opere di Jean-Marie Muller: Strategia della nonviolenza,
Marsilio, Venezia 1975; Il vangelo della nonviolenza, Lanterna, Genova 1977;
Significato della nonviolenza, Movimento Nonviolento, Torino 1980; Momenti e
metodi dell'azione nonviolenta, Movimento Nonviolento, Perugia 1981; Lessico
della nonviolenza, Satyagraha, Torino 1992; Simone Weil. L'esigenza della
nonviolenza, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1994; Desobeir a' Vichy, Presses
Universitaires de Nancy, Nancy 1994; Vincere la guerra, Edizioni Gruppo
Abele, Torino 1999; Il principio nonviolenza, Plus, Pisa 2004.

ANDRZEJ MUNK
Regista cinematografico tra i piu' grandi. Opere di Andrzej Munk: segnaliamo
particolarmente il capolavoro incompiuto La passeggera, Polonia 1963.

CESARE MUSATTI
Nato nel 1897 (in quel 21 settembre in cui nasceva anche la sua "sorella
gemella": la psicoanalisi), scomparso nel 1989. Ha curato per Boringhieri la
monumentale edizione italiana delle Opere di Freud. Illustre studioso e
cattedratico, vittima delle persecuzioni razziste, intellettuale di
straordinaria vivacita' e bonomia, di fervido impegno democratico, i suoi
libri sono altrettante lezioni di laicita' e di umanesimo. Opere di Cesare
Musatti: Elementi di psicologia della testimonianza, Liviana, Padova 1931,
1989, Rizzoli, Milano 1991; Trattato di psicoanalisi, Einaudi, Torino 1949;
Psicoanalisi e vita contemporanea, Boringhieri, Torino 1960; Riflessioni sul
pensiero psicoanalitico, Boringhieri, Torino 1977; Mia sorella gemella la
psicoanalisi, Editori Riuniti, Roma 1982; Chi ha paura del lupo cattivo?,
Editori Riuniti, Roma 1987; Ebraismo e psicoanalisi, Edizioni Studio Tesi,
Pordenone 1994.

3. APPELLI. UNO SCIAGURATO DISEGNO DI LEGGE DELEGA
Nel n. 826 di questo foglio abbiamo riportato un'analisi dell'autorevole
giurista e magistrato Domenico Gallo del disegno di legge delega al governo
per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonche'
per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare.
Tale disegno di legge delega configura gravissime violazioni della legalita'
costituzionale, reca profonde vulnerazioni allo stato di diritto e alla
democrazia, introduce elementi che mutano la natura del nostro ordinamento
giuridico travolgendolo verso l'abisso di uno sciagurato regime autoritario
e bellicista.
E' necessario ed urgente che questa ennesima scellerata turpitudine sia
impedita. Ed a tal fine e' indispensabile che il movimento per la pace si
impegni a informare e sensibilizzare tutti i parlamentari, i membri del
Consiglio dei Ministri, il Capo dello Stato, affinche' la proposta sia
rigettata.
Per fare opera di informazione e sensibilizzazione adeguata e' ovviamente
doveroso disporre di una precisa informazione sulla sciagurata proposta, sul
quadro normativo vigente, sulle alternative possibili ed opportune. A tal
fine dopo aver proposto l'intervento di Domenico Gallo, alla cui attenta
lettura nuovamente invitiamo tutte le persone impegnate contro la guerra,
proponiamo oggi l'intervento seguente del dottor Paolo Scarfi, membro della
magistratura militare.
E' infatti assolutamente indispensabile che il movimento per la pace esca
dalle chiacchiere generiche e dalla propaganda astratta, ed eserciti invece
un'azione persuasiva ed efficace (ed efficace perche' persuasiva, e
persuasiva perche' persuasa), ed a tal fine occorre uscire dagli slogan
(sovente fin autolesionisti) ed entrare nel merito con una conoscenza
adeguata.
Proprio perche' il nostro punto di vista e' rigorosamente antimilitarista e
disarmista, vogliamo e dobbiamo entrare nel merito della legislazione in
materia militare. Proprio perche' la nonviolenza puo' e deve fermare tutte
le guerre, occorre che essa sappia intervenire concretamente ed
efficacemente la' dove si fanno le leggi, che essa si confronti
esplicitamente ed adeguatamente con le istituzioni e gli ordinamenti, e che
essa diventi sempre piu', anche e decisivamente, giuriscostituente.

4. MATERIALI. PAOLO SCARFI: OSSERVAZIONI IN TEMA DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO MILITARE
[Dal sito www.giuristidemocratici.it riprendiamo questa analisi. Il dottor
Paolo Scarfi e' Procuratore Militare]

Un intervento legislativo per la revisione delle leggi penali militari di
pace e di guerra, la ridefinizione dei limiti della giurisdizione militare e
l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario e' senz'altro opportuno non solo
per ridefinire la normativa sostanziale (eliminando fattispecie ormai
anacronistiche, introducendone di nuove in considerazione delle mutate
realta' operative ed internazionali, modificando la misura delle pene ed
eliminando istituti ormai anacronistici quali la richiesta di procedimento)
ed intervenire in materia processuale (introducendo ad es. il rito
monocratico anche per i reati militari di minore gravita'), ma anche per
riformare radicalmente gli organi giudiziari che le nuove norme saranno
chiamati ad applicare, prendendo atto che la irrazionalita' attuale non e'
appunto limitata alla sola normativa sostanziale o processuale, ma che forse
ancor di piu' irrazionale e' la stessa esistenza di una struttura
giudiziaria militare cosi' come oggi strutturata.
Non e' infatti certamente tollerabile la attuale ripartizione della
giurisdizione tra la autorita' giudiziaria ordinaria e la magistratura
militare (in proposito si rinvia alle considerazioni del Procuratore
Generale Militare presso la Corte Militare di Appello formulate in occasione
della inaugurazione dell'anno giudiziario 2002), ma se ci si limitasse a
modificare la normativa sostanziale, incrementando le fattispecie penali di
competenza del giudice speciale, o addirittura reintroducendo (anche al di
fuori del caso delle missioni all'estero) la categoria dei reati c.d.
militarizzati (soppressa oltre quaranta anni fa), si giungerebbe al piu' ad
un limitato recupero di produttivita' degli uffici giudiziari militari
attualmente costituiti (il cui carico di lavoro, a seguito della abrogazione
della leva obbligatoria, e' diminuito in maniera tale da non giustificarne
piu' in alcun modo l'esistenza), ma non verrebbero certamente risolti i piu'
gravi problemi strutturali.
Detti problemi, come piu' innanzi illustrato, acquisterebbero anzi un ben
maggiore e piu' generale rilievo ove, come previsto dal disegno di legge
delega approvato lo scorso luglio dal Consiglio dei Ministri e recentemente
presentato al Senato con il n. 2493, si chiamasse una struttura giudiziaria
del tipo di quella esistente a giudicare in via normale reati di maggiore
rilevanza ed allarme sociale: in definitiva si sacrificherebbero quelle
esigenze di giustizia che qualunque intervento normativo in materia
giudiziaria dovrebbe tendere a soddisfare.
*
Sarebbe di contro estremamente auspicabile un intervento radicale
sull'ordinamento giudiziario militare, con soppressione del ruolo dei
magistrati militari, attribuzione delle residue competenze in materia di
reati commessi in patria ed in tempo di pace dagli appartenenti alle forze
armate alla magistratura ordinaria, lasciando eventualmente un unico
tribunale militare di primo e secondo grado, composto di giudici ordinari
specializzati chiamati a giudicare i reati commessi in occasione delle
missioni all'estero (per i quali soli sembrerebbe giustificarsi - in armonia
con i principi di diritto internazionale - una specifica nozione di reato
militare), ed al piu' prevedendo sezioni di alcuni tribunali ordinari per
gli altri reati commessi da appartenenti alle forze armate per i quali cio'
venisse ritenuto opportuno.
A sostegno di tale indicazione (peraltro in parte coincidente con quelle cui
alcuni anni fa pervenne la apposita commissione ministeriale presieduta dal
prof. Zappala') si riportano le considerazioni che seguono, frutto di
riflessione da parte di soggetti che dal di dentro conoscono la struttura
giudiziaria interessata.
*
1. Impossibilita' di una soddisfacente amministrazione della giustizia
penale da parte di un ruolo cosi' esiguo, ed in particolare estrema
difficolta' di applicare regole di ordinamento giudiziario comune (le uniche
accettabili per una moderna giustizia penale) in una realta' di dimensioni
tanto esigue, con conseguenti tensioni anche gravi all'interno dei vari
uffici.
L'ordinamento giudiziario che sarebbe chiamato ad applicare le nuove
disposizioni, sia per quanto riguarda il tempo di pace che per quanto
concerne le missioni all'estero, risente gravemente ed irrimediabilmente
della difficolta' di amministrazione di un cosi' esiguo ruolo di magistrati
(103 a fronte degli oltre 8.000 magistrati ordinari), per i quali risulta
estremamente difficile applicare le norme dell'ordinamento giudiziario
comune.
A tale proposito si ricorda che il Consiglio della Magistratura Militare,
con delibera del 3 dicembre 1996, sottolineava come "poiche' il potere
giurisdizionale si caratterizza come potere diffuso, in cui ciascun
magistrato risulta essere totalmente autonomo nell'esercizio delle
funzioni... e' evidente che le ristrette dimensioni degli organici
determinano un inevitabile eccesso di personalizzazione delle decisioni con
conseguente elevato rischio di dissidi e tensioni spesso insuperabili data
la ristrettezza dei singoli ambienti di lavoro e le difficolta' di soluzioni
alternative... quali il cambiamento di sede o di funzioni da parte di taluno
degli interessati" con evidenti conseguenze negative "sul sereno svolgimento
della attivita' giudiziaria ".
A conferma di tali considerazioni l'organo di autogoverno menzionava gravi
situazioni creatisi presso alcuni uffici (ben tre sedi su nove), situazioni
che in un caso (a distanza di quasi sei anni) non avevano ancora trovato
soluzione definitiva (e che invero, ove risolte in tempo successivo, sono
state poi "degnamente" sostituite da altre altrettanto gravi createsi presso
altre sedi).
Nella stessa delibera veniva poi richiamato come lo svolgimento delle
attivita' istituzionali proprie del Consiglio risenta in modo negativo della
ristrettezza strutturale della giustizia militare, in quanto per l'esiguo
numero di magistrati militari "ogni provvedimento di trasferimento o di
conferimento di funzioni... (ha) effetti prevedibili, diretti o indiretti,
su tutta una serie di altri magistrati militari, ivi compresi i componenti
"togati" del Consiglio... (che) permanendo in ruolo, continuano ad
esercitare le funzioni e ad essere, pertanto, a loro volta potenzialmente
interessati".
Il Consiglio prendeva quindi atto "da un lato che l'ordinamento giudiziario
militare... non puo' che conformarsi strettamente all'ordinamento
giudiziario ordinario, dall'altro che le regole 'pensate' per una realta'
tanto piu' vasta, calate in una realta' di dimensioni tanto esigue e non
sempre adattabili in via interpretativa, perdono in concreto la loro
validita' e comportano l'insorgere di gravi e insormontabili inconvenienti".
In considerazione di tutto cio' lo stesso organo di autogoverno riteneva che
"in sede di una riforma della giustizia militare... non si possa prescindere
dal considerare anche i gravi inconvenienti che, in via di fatto, derivano
dalla strutturale inidoneita' di una autonoma organizzazione giudiziaria di
dimensioni troppo esigue", e quindi di "esprimere l'avviso che una riforma
della giustizia militare debba necessariamente prevedere come irrinunciabile
opzione la confluenza dei magistrati militari nel ruolo dei magistrati
ordinari con conseguente soppressione di un separato organo di autogoverno e
passaggio delle competenze ministeriali al dicastero di Grazia e Giustizia"
in quanto solo in tal modo si creeranno "i presupposti perche' le
caratteristiche proprie del potere giudiziario non soffrano (o non siano
causa) di anomalie connaturate ad un ordinamento numericamente troppo
esiguo".
E' comunque di estrema evidenza l'irrazionalita' del mantenimento di un
ruolo separato di magistrati cosi' esiguo (per di piu' con un proprio organo
di autogoverno, al quale nel corso della propria carriera ciascun magistrato
militare ha buona probabilita' di fare parte quale componente elettivo) nel
quale l'attivita' disciplinare, paradisciplinare ed ogni provvedimento in
materia di status, quanto meno potenzialmente, possono essere interpretati
come estrinsecazioni di logiche basate su amicizia o pregressi contrasti: a
titolo di esempio ci si permette di sottolineare come - in un ambiente cosi'
piccolo - ben difficilmente determinati rapporti di amicizia potrebbero
anche in futuro consentire l'esercizio di poteri disciplinari che per di
piu', secondo recente delibera del Consiglio della Magistratura Militare,
sarebbero personali del Procuratore Generale Militare di Cassazione, e come
tali non delegabili, neppure in caso di astensione.
*
2. Estrema difficolta' a gestire i procedimenti applicando le vigenti
disposizioni del c.p.p. (e tra esse quelle in materia di incompatibilita')
da parte di uffici giudiziari di dimensioni cosi' ridotte.
I nove uffici giudiziari militari di primo grado attualmente istituiti hanno
un organico (teorico) di magistrati giudicanti tra quattro e sei (ove
presente la sezione del riesame) e di pubblici ministeri tra tre e cinque.
Le relative tabelle organiche sono state di recente modificate, in
considerazione delle incompatibilita' tra le funzioni di gip e quelle di
gup, introdotte nel codice di rito dal comma 2-bis dell'art. 34,
incrementando il numero dei giudicanti: tale innovazione ha peraltro
costretto a rivedere in diminuzione la dotazione di magistrati del pubblico
ministero.
E' inutile rammentare come tali dotazioni siano del tutto teoriche, non
potendosi certo ipotizzare una copertura integrale di tutti i posti, e tra
essi specie di quelli requirenti, tradizionalmente non graditi
particolarmente nella magistratura militare, a causa dell'esiguo numero di
sedi e della conseguente frequenza dei casi nei quali le citta' di residenza
dei magistrati sono diverse e distanti da quelle di servizio.
Accreditate indicazioni dottrinali quantificano peraltro in almeno 20-25 il
numero di magistrati giudicanti addetto ad un ufficio giudiziario per un
razionale funzionamento.
Il numero di giudici attualmente previsto per ogni tribunale militare,
determinato al fine di assicurare che per ogni procedimento sia possibile
nominare un gip, un gup e due giudici dibattimentali, e' nella maggior parte
dei casi assolutamente sproporzionato all'esiguo carico di lavoro del
singolo tribunale, essendo appunto parametrato non al numero dei
procedimenti ma alle norma sulle incompatibilita', con conseguente
sottoccupazione dei magistrati interessati.
Tali organici, peraltro, non sono neppure sufficienti ad ovviare alle
incompatibilita' stesse, bastando un periodo di ferie del gip titolare per
"bruciare" un altro magistrato (chiamato in sostituzione per un determinato
atto) e, nei tribunali cui sono addetti solo quattro giudici, costringere ad
una supplenza esterna o eventualmente alla rimessione del procedimento.
Il numero di magistrati militari requirenti concretamente presenti nei vari
uffici e' di contro, gia' in considerazione delle attuali esigue competenze,
spesso insufficiente per garantire, oltre alla partecipazione alle udienze,
una efficace direzione delle indagini, ed anche quelle attivita' di ricerca
della notizia di reato che il codice tuttora attribuisce al pubblico
ministero: gli uffici giudicanti, potenziati come innanzi descritto,
rischiano quindi di vedere ulteriormente diminuito il proprio carico di
lavoro, mancando quei requirenti che possano efficacemente svolgere le
indagini ed istruire i procedimenti da portare a giudizio.
Lo spreco di risorse umane ed il danno alle esigenze di giustizia non
richiedono alcun ulteriore commento.
*
3. Impossibilita', in giurisdizioni territoriali cosi' vaste, di intervenire
nei piu' gravi fenomeni criminosi anche in considerazione della brevita' dei
termini processuali.
La magistratura militare, strutturata su soli nove uffici di primo grado, ha
circoscrizioni territoriali vastissime, che talvolta impediscono addirittura
di raggiungere in giornata determinate zone del territorio di competenza: si
pensi alla provincia di Imperia o di Sondrio per il Tribunale Militare di
Torino, alle localita' insulari piu' discoste dalle sedi di Cagliari o
Palermo, ma anche alle altre province piu' lontane da tutte le altre sedi.
Solo una giurisdizione cosi' limitata come la attuale, con una o due misure
cautelari ogni anno in tutto il territorio nazionale, ed ancor di piu' con
un numero di arresti in flagranza che, in tutta Italia, nei tredici anni
passati dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale si
contano sulle dita di una sola mano, ha potuto applicare una normativa
processuale che prevede, specie in materia di liberta' personale, termini
brevissimi e rigorosi, anche di poche ore, ad esempio perche' l'indagato
compaia dinanzi al(l'unico) giudice per le indagini preliminari.
Anche sotto questo profilo attribuire alla Autorita' Giudiziaria Militare
competenze a procedere per reati di maggiore gravita' comporterebbe una
estrema difficolta', per degli uffici giudiziari cosi' distanti tra loro e
dal luogo ove i fatti potrebbero essere commessi, oltre che con organici
cosi' ridotti, di intervenire tempestivamente nei casi richiesti: si pensi
alla difficolta' di chiedere e celebrare l'udienza di convalida entro il
termine di cui all'art. 390, co. l e 2, c. p. p.
La vastita' delle giurisdizioni territoriali degli uffici del pubblico
ministero rende comunque gia' adesso estremamente difficoltoso, per i pochi
magistrati ad essi addetti, di seguire con efficacia le indagini sulle
condotte criminose che si siano verificate al di fuori della sede,
comportando una grave discriminazione tra i reparti militari piu' vicini e
quelli appunto ove, causa la distanza dalla procura militare competente, il
controllo giurisdizionale e' gia' adesso estremamente ridotto (in particolar
modo per quei reati che vedono coinvolti o comunque compiacenti i rispettivi
comandanti, e che quindi non sono oggetto di autonoma comunicazione di
notizia di reato): tale discriminazione sarebbe fortemente accentuata ove
non fosse piu' in una certa misura limitata dalla competenza in qualche modo
concorrente del giudice ordinario.
*
4. Irrazionalita', dopo l'abolizione del servizio di leva, del mantenimento
anche in tempo di pace ed al di fuori del caso di operazioni all'estero, di
un separato sistema giurisdizionale chiamato a giudicare su fattispecie
identiche ad altre che in ogni caso resterebbero di competenza
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
Il passaggio ad un esercito su base volontaria comportera' (fenomeno in gran
parte gia' riscontrato) la scomparsa pressoche' totale dei reati di mancanza
alla chiamata e di diserzione, fattispecie che, benche' con disvalore
sociale sempre minore, comunque rappresentavano la maggior parte della
attivita' dei tribunali militari.
Alla giustizia militare resteranno da giudicare i reati cosiddetti di
carattere (o comunque diversi da quelli di assenza), che fino a qualche anno
fa rappresentavano parte minoritaria dei processi.
La giustizia militare e' restata cosi' (solamente) a giudicare ad esempio su
condotte poste in essere da appartenenti all'Arma dei Carabinieri o alla
Guardia di Finanza con modalita' ed in situazioni del tutto identiche a
quelle che, ove si trattasse di appartenenti alla Polizia di Stato (i quali
godono di identico trattamento economico, ed hanno analoghi obblighi di
servizio e progressioni di carriera) sarebbero riconducibili a fattispecie
comuni di competenza del giudice ordinario (o addirittura prive di rilevanza
penale).
L'ipotizzato aumento di reati attribuiti al giudice speciale non farebbe
altro che aggravare la irrazionalita' del sistema, in quanto non potrebbe
che concretizzarsi con un incremento del numero dei reati cosiddetti non
esclusivamente militari, ovvero delle fattispecie di reato militare
assolutamente identiche a quelle previste dal codice penale comune e da esse
differenziate solo per la condizione militare del soggetto attivo.
Nessuna giustificazione puo' infatti essere oggigiorno trovata
all'attribuire ad un giudice speciale una piu' o meno lunga serie di reati
identici a quelli comuni, commessi nelle medesime circostanze di fatto e,
come prima illustrato, magari da soggetti con rapporto di servizio identici
ad altri che tale "privilegio" non hanno: in sintesi, perche' il peculato o
la violenza privata del funzionario di polizia deve essere conosciuta dal
giudice ordinario e quella dell'ufficiale dei carabinieri da quello
speciale?
*
5. Irrazionalita' ed antieconomicita' di mantenere un autonomo ordinamento
giudiziario con nove tribunali e nove procure di primo grado, autonomi
uffici di appello e di cassazione e proprio organo di autogoverno, per
esercitare la giurisdizione su un numero di appartenenti alle forze armate
che a parte carabinieri e finanza, con il nuovo modello di difesa, sara' di
appena 170.000 unita'.
Un autonomo ordine giudiziario cosi' come oggi concepito e' assolutamente
sovradimensionato rispetto al numero previsto di appartenenti alle forze
armate: ciascun ufficio giudiziario di primo grado, infatti, e' destinato ad
avere un numero di "utenti" ben al di sotto di quello delle piu' piccole
preture, non a caso soppresse.
A tale proposito si rammenta come il costo del sistema giustizia militare
vada ben al di la' di quello contabilizzato negli specifici capitoli di
bilancio ministeriali, non essendo in essi ricompresi ne' il personale
extratabellare (attualmente la maggioranza di quello addetto ai vari uffici)
ne' tutta una serie di altre spese che, per come e' redatto il bilancio
dello Stato, non risultano imputate allo specifico servizio.
*
6. Danno alla celerita' e speditezza di indagini e processi nel caso di
soggetti civili concorrenti.
La reintroduzione dei cosiddetti reati militarizzati non eliminerebbe le
incongruenze del sistema ed anzi comporterebbe ulteriori duplicazione di
indagini e di processi per il caso dei soggetti civili concorrenti, con
danno alla speditezza ed alla economia dei medesimi.
Gia' allo stato attuale della normativa particolari difficolta' comportano
quei casi in cui i tribunali militari ed i relativi uffici del pubblico
ministero sono chiamati a procedere per condotte poste in essere in concorso
tra loro da appartenenti alle forze armate ed estranei alle medesime; si
pensi tra tutti ai casi di peculato o truffa militare consumati utilizzando
fatture false emesse da imprenditori compiacenti: chi ha un minimo di
esperienza in uffici di pubblico ministero militare e' bene al corrente di
come sia difficile gia' dalla fase delle indagini muoversi in casi del
genere, in presenza di testi-imputati di reato connesso (ma anche di
semplici testimoni estranei alle forze armate) nei cui confronti la
struttura giudiziaria che conduce le indagini non ha alcuna competenza.
Le stesse difficolta' peraltro permangono nelle fasi successive del
procedimento, essendo i diversi soggetti responsabili del medesimo fatto, a
seconda del loro stato personale, chiamati in giudizio davanti al giudice
comune o a quello militare, con intuibili conseguenze anche paradossali,
potendosi finanche giungere a contrasto di giudicati (o quanto meno a
determinazioni di pena clamorosamente sproporzionate tra loro).
Un intervento di riforma che introducesse un congruo numero di reati
"militarizzati", riconducendo alla giurisdizione militare ad esempio il
reato di corruzione o di abuso di ufficio, non farebbe che generalizzare il
fenomeno, rendendo sempre piu' frequente il caso di duplicazione di processi
per lo stesso fatto, in un contesto storico in cui la legislazione tende
sempre piu' ed eliminare le barriere ordinamentali che impediscono al
giudice penale di conoscere una sola volta e nel suo complesso ciascun
fenomeno illecito.
*
7. Limiti costituzionali e di sistema all'attribuzione ai tribunali militari
di competenza su tutti i reati commessi da appartenenti alle Forze Armate
nell'espletamento del proprio servizio.
Nel tentativo di dare una qualche razionalita' e fondamento all'esistenza
(ed alla sopravvivenza) di un autonomo ordinamento giudiziario militare si
propone da parte di taluni di estendere la nozione di reato militare (e
quindi la competenza del giudice speciale) a tutti reati commessi da
appartenenti alle Forze Armate ed in qualche modo collegati al servizio
militare: a parte tutte le (decisive) ragioni di opportunita' fin qui
illustrate, occorre comunque ricordare che, quanto meno per il tempo di
pace, sarebbe assolutamente inopportuno (e forse anche contrario ai principi
costituzionali) qualificare reati militari quelle fattispecie che vedono
quali parte offesa soggetti estranei alle Forze Armate, come accadrebbe ad
esempio attribuendo al giudice speciale la competenza per tutti i casi di
concussione commessi da appartenenti alle Forze Armate.
Sarebbe infatti senz'altro inaccettabile costringere l'estraneo alle Forze
Armate offeso dalla condotta criminosa a difendere le proprie ragioni in
sede penale (eventualmente quale parte civile) dinanzi ad un giudice
speciale, ed in particolare ad un collegio giudicante del quale fa parte,
con voto a volte determinante, un ufficiale "collega" dell'imputato
(addirittura con lo stesso grado dell'imputato, ove questi sia appunto un
ufficiale).
In proposito si potrebbe anzi fondatamente dubitare che un reato commesso da
militare nell'ambito del proprio servizio, ma a danno di un estraneo alle
Forze Armate possa qualificarsi quale reato militare (in senso sostanziale),
e quindi della compatibilita' con l'art. 103 della Costituzione di
attribuire un reato del genere alla giurisdizione militare di pace.
*
8. Scarsa funzionalita' dei collegi giudicanti presso i tribunali militari.
Ci si permette da ultimo di sottolineare come possa contrastare con la
attuale sensibilita' in materia di affidabilita' ed indipendenza del
giudice, specie ove si volesse attribuire ai tribunali militari competenze
piu' rilevanti, la composizione dei collegi cosi' come prevista dalle norme
vigenti.
In particolare, presso i singoli tribunali militari, i dibattimenti vengono
celebrati dinanzi ad un collegio formato dal presidente del tribunale, da un
magistrato giudice a latere, generalmente piu' giovane di eta' e di ruolo, e
da un ufficiale giudice estratto a sorte tra quelli in servizio nella
circoscrizione del singolo ufficio giudiziario.
Quanto meno all'apparenza, potrebbe da piu' parti dubitarsi della effettiva
collegialita' delle (piu' delicate) deliberazioni adottate, in quanto e'
presumibile che, in caso di contrasto tra i due componenti togati, il voto
decisivo del giudice non togato, chiamato a pronunciarsi a favore o contro
la opinione del presidente (presidente del collegio, ma anche capo
dell'ufficio giudiziario), possa maturare non da convinzioni giuridiche (del
quale egli e' invero nella maggior parte dei casi del tutto privo), ma dalla
propria mentalita' militare (abituata a riconoscere forte peso alla
gerarchia ed all'autorita' del contraddittore).
Considerazioni del genere potrebbero far ritenere che in realta' il
provvedimento giudiziario corrisponda quasi sempre all'opinione del
presidente, o quanto meno risenta in maniera decisiva di questa, e sono
ancor piu' decisive, stante anche le scarse dimensioni della struttura
giudiziaria militare, nel caso dei tribunali cosiddetti della liberta':
tutti i provvedimenti cautelari de libertate che vengano adottati in Italia
sono, ex art. 5, co. l del D. L. 553/96, oggetto di riesame dinanzi a tre
soli collegi, i quali, se si dovesse riconoscere rilievo alle osservazioni
precedenti, risentirebbero del voto decisivo dei tre presidenti: tre persone
chiamate quindi a indirizzare tutta la giustizia militare italiana in un
punto cosi' delicato.
*
Osservazioni specifiche sul disegno di legge n. 2483
Il progetto di riforma predisposto dalla apposita Commissione Ministeriale e
successivamente approvato dal Governo, di contro, mostra di procedere in
direzione affatto diversa da quella auspicata nelle osservazioni di cui
sopra, intervenendo in maniera estremamente limitata sulle norme di
ordinamento giudiziario militare, mantenendo un autonomo ruolo di magistrati
militari dipendenti dal Ministero della Difesa e con un proprio organo di
autogoverno, ed attribuendo invece alla competenza dei medesimi gravi
fattispecie di reato fin qui di competenza del giudice ordinario, e tra essi
anche reati che di militare hanno ben poco, riguardando condotte tenute
all'esterno della istituzione in armi e che - se tenute da altri pubblici
dipendenti in situazioni simili - sono efficacemente perseguite dal giudice
ordinario.
Ci si riferisce in particolare alla "militarizzazione" di tutti i reati
contro la pubblica amministrazione commessi da militari (art. 3, co. 1, lett
m, n. 1 del ddl), a seguito della quale i tribunali militari, che fin qui -
se si prescinde da qualche caso di peculato militare o truffa a danno
dell'amministrazione militare - si sono occupati principalmente di reati di
assenza o comunque di violazioni di scarso rilievo ascrivibili per lo piu' a
militari di leva, avrebbero competenza esclusiva ad esempio anche per fatti
di corruzione o concussione (o anche per reati contro la fede pubblica e
addirittura in materia di sicurezza del lavoro) commessi ad esempio da
carabinieri o finanzieri.
E' opportuno chiedersi quale sia la finalita' concreta di un intervento
legislativo a seguito del quale, comportamenti concussivi commessi a danno
di estranei alle forze armate, se ascrivibili ad appartenenti alla Polizia
di Stato siano perseguiti da magistrati ordinari appartenenti ad uffici
giudiziari ordinari capillarmente diffusi sul territorio e spesso con grande
specifica esperienza, mentre se commessi da carabinieri o finanzieri
dovrebbero aspettare l'intervento di magistrati militari spesso
territorialmente distanti, appartenenti a piccoli uffici e fino ad ora privi
di una qualsiasi esperienza in materia.
Una irrazionalita' (ingiustizia) del genere non puo' neppure ipoteticamente
trovare giustificazione in pretese esigenze di ricondurre tutte le
determinate fattispecie criminose commesse da militari al giudice speciale e
superare il fenomeno dei "doppi processi" ove si pensi, ad esempio, come di
frequente comportamenti concussivi o corruttivi da parte di appartenenti
alle forze di polizia siano connessi a lesioni a danno di privati (estranei
alle forze armate) ovvero ad altri reati contro l'amministrazione della
giustizia (ordinaria) non ricondotti (ne' riconducibili) alla competenza del
giudice speciale neppure dal progetto di legge in questione.
Assolutamente preferibile sarebbe stato razionalizzare la normativa penale
militare, limitando la competenza dei tribunale militari (composti da
magistrati ordinari e di volta in volta opportunamente integrati con
militari - giudici non togati, sulla falsariga dei tribunali dei minorenni)
al tempo di guerra ed alle operazioni militari all'estero in genere ed al
massimo alla vita interna della istituzione in armi (cosi' superando anche
le obiettive difficolta' di indagine connesse al coinvolgimenti di soggetti
estranei) ovvero ai (piu' gravi) casi di lesione allo specifico servizio
delle forze armate (con esclusione di quello affidato ai carabinieri ed alla
guardia di finanza in materia di polizia giudiziaria e tributaria) e quindi
alle (piu' gravi) disobbedienze e ai (piu' gravi) comportamenti contro la
persona commessi tra militari per motivi connessi al servizio in armi.
*
L'articolato predisposto dal Governo presta infine il fianco ad altre gravi
considerazioni critiche, che ben piu' autorevolmente possono essere
approfondite da esperti e giuristi indipendentemente dalla conoscenza
specifica dell'ordinamento giudiziario che si vorrebbe chiamare ad
applicarle, e che pertanto solo succintamente e non esaurientemente vengono
di seguito elencate:
1. quanto meno originale risulta il riferimento al fine (esclusivo) di
assicurare "la piena funzionalita'" delle Forze Armate assegnato
all'intervento legislativo (art. 1 del ddl);
2. eccessivamente generici appaiono i criteri fissati per l'esercizio della
delega in una materia di riserva di legge come quella del diritto penale
(ancorche' militare) (vedi ad esempio: art. 2 del ddl, ove non si precisa
come debbano essere "riesaminati" "riveduti" "riordinati" i vari aspetti
della normativa];
*
per quanto riguarda specificamente le modifiche al codice penale militare di
pace:
3. antistorica e contrastante con il principio di sussidiarieta' richiamato
nello stesso disegno di legge appare la conferma di fattispecie di
danneggiamento colposo, con introduzione addirittura della punibilita' del
danneggiamento colposo di oggetti di equipaggiamento militare (anche cinte e
camicie?) non perseguito dal legislatore del 1941 (e per scelta razionale,
non per mera dimenticanza, come invece riportato nella relazione al ddl!)
(art. 3, co. 1, lett h del ddl);
4. non risponde ai principi costituzionali sanzionare penalmente anche la
sola partecipazione a sottoscrizioni di protesta in materia di servizio
(art. 3, co. 1, lett l del ddl);
5. e' ingiustificato attribuire al giudice militare i reati in materia di
sicurezza e prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro (anche per il caso
che siano presenti dipendenti civili?), fin qui perseguiti da magistrati
ordinari esperti nel particolare campo (art. 3, co. 1, lett o del ddl);
6. e' irrazionale il mantenimento della richiesta di procedimento quale
condizione di procedibilita' (anche se in alternativa alla querela) anche
per fatti di ingiuria tra militari di pari grado, la cui lesivita' non puo'
che essere riservata alle (esclusive) valutazioni della parte offesa (art.
3, co. 1, lett u del ddl), cosi' come ingiustificato il mantenimento - dopo
l'abolizione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale - della
procedibilita' d'ufficio ed incondizionata dei fatti di ingiuria tra
militari di grado diverso;
7. l'arresto in flagranza per i reati di assenza dal servizio, in tempo di
pace e senza collegamento con missioni all'estero, non piu' vigente da quasi
quindici anni e' ancor meno giustificato nella nuova compagine di
reclutamento esclusivamente su base volontaria (art. 3, co. 1, lett u del
ddl);
8. prevedendo per i reati militari di minore gravita' la citazione diretta
davanti al giudice collegiale (e non ad un monocratico) si giungerebbe
all'assurdita' di far celebrare per quelli il giudizio abbreviato (ed il
patteggiamento), restando di contro le analoghe competenze per i reati
militari piu' gravi riservate al giudice (singolo) per l'udienza preliminare
(chi giudicherebbe poi i concorrenti nel reato che vogliono il giudizio
ordinario, quando l'organico di sette uffici giudiziari militari su nove non
prevede un sufficiente numero di magistrati?) (art. 3, co. 1, lett u del
ddl);
*
per quanto riguarda specificamente le modifiche al codice penale di guerra:
9. quanto meno pericoloso, e di dubbia legittimita' costituzionale, appare
prevedere la applicazione della legge penale militare di guerra,
indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra, anche per il
caso dei "conflitti interni prolungati tra le Forze armate dello stato e
gruppi armati organizzati o tra tali gruppi" (art. 4, co. 1, lett i, n. 1
del ddl), e cio' oltretutto subordinando la punibilita' di tutti i reati
militari connessi all'esercizio di funzioni di comando in tempo di guerra,
con la sola esclusione dei crimini di guerra, alla richiesta di procedimento
del Ministro della Difesa (art. 4, co. 1, lett l, n. 7 del ddl);
*
per quanto riguarda specificamente le modifiche all'ordinamento giudiziario
militare:
10. e' estremamente generica l'indicazione dei principi cui dovrebbe
attenersi il legislatore delegato nel modificare la normativa in materia di
giudici non togati (art. 5, co. 1, lett b del ddl);
11. la conferma dell'unicita' della Corte Militare di Appello mantiene ed
esalta la verticalizzazione della giurisdizione militare di merito, ove
tutti i magistrati militari giudicanti sono soggetti alla sorveglianza di un
solo presidente di corte di appello (art. 5, co. 1, lett c del ddl);
12. e' ingiustificata e forse incostituzionale la previsione di una difesa
affidata (anche d'ufficio?) ad ufficiali con abilitazione alla professione
di avvocato, ovviamente non iscritti all'ordine e pertanto non tutelati ne'
soggetti alla relativa disciplina (art. 5, co. 1, lett f del ddl).
*
E' auspicabile di contro una riforma in materia di diritto penale militare
maggiormente aderente ai principi costituzionali ed ai tempi, e che altresi'
incida profondamente nell'ordinamento giudiziario militare, sopprimendo il
ruolo separato dei magistrati militari ed attribuendo le relative competenze
eventualmente a sezioni specializzate della magistratura ordinaria, cosi'
ponendo davvero fine alle irrazionalita' ed alle diseconomie che l'attuale
struttura comporta.
A tale proposito va sottolineato come soluzioni molto piu' accettabili siano
contenute nelle proposte di legge tuttora pendenti in materia in entrambi i
rami del parlamento (vedi ad esempio ddl 2807 del Senato, 534 della Camera
dei Deputati), che non contrastano con l'attuale formulazione dell'art. 103
della Costituzione in quanto (anche a respingere l'opinione per la quale
essa costituirebbe un limite massimo per la competenza degli organi
giudiziari militari in tempo di pace, ma non ne garantirebbe la
sopravvivenza) tale disposizione comunque prevede l'esistenza dei tribunali
militari, ma non un separato ruolo di magistrati, e sono quindi compatibili
anche con l'attribuzione della relativa giurisdizione a sezioni
specializzate composti da giudici ordinari.

5. RIFLESSIONE. ENRICO PEYRETTI: L'INTOLLERABILE
[Ringraziamo Enrico Peyretti (per contatti: e.pey at libero.it) per questo
intervento. Enrico Peyretti e' uno dei principali collaboratori di questo
foglio, ed uno dei maestri piu' nitidi della cultura e dell'impegno di pace
e di nonviolenza. Tra le sue opere: (a cura di), Al di la' del "non
uccidere", Cens, Liscate 1989; Dall'albero dei giorni, Servitium, Sotto il
Monte 1998; La politica e' pace, Cittadella, Assisi 1998; Per perdere la
guerra, Beppe Grande, Torino 1999; e' disponibile nella rete telematica la
sua fondamentale ricerca bibliografica Difesa senza guerra. Bibliografia
storica delle lotte nonarmate e nonviolente, ricerca di cui una recente
edizione a stampa e' in appendice al libro di Jean-Marie Muller, Il
principio nonviolenza, Plus, Pisa 2004 (libro di cui Enrico Peyretti ha
curato la traduzione italiana), e una recentissima edizione aggiornata e'
nei nn. 791-792 di questo notiziario; vari suoi interventi sono anche nei
siti: www.cssr-pas.org, www.ilfoglio.org. Una piu' ampia bibliografia dei
principali scritti di Enrico Peyretti e' nel n. 731 del 15 novembre 2003 di
questo notiziario]

Un amico prezioso mi fa un'osservazione sulla quale sto meditando. Parliamo
dell'Iraq, io mi indigno per certe posizioni che, in nome del realismo, dei
semi di democrazia, dell'aiuto concreto a quel popolo, invitano a superare
le divisioni che, sulla guerra voluta dal governo Usa, avevano duramente
opposto persone, partiti italiani e paesi europei. Mi fa notare, l'amico,
attivo in un partito politico, che a me e' facile sostenere posizioni
intransigenti, perche' non ho alcun compito decisionale e quindi non ho da
fare alcuna mediazione. E' vero: io posso parlare affermando le mie sincere
convinzioni, quando sono abbastanza chiare. Le conseguenze delle mie parole
sono soltanto proposte fatte a chi mi ascolta, non incidono e non
determinano direttamente nulla nella realta', se non molto alla lunga e alla
lontana, se mai faranno corpo con l'analoga convinzione di molti altri.
E' giusto che chi ha la possibilita' di elaborare giudizi e proporli
all'opinione pubblica tenga conto di questa differenza di ruoli, rispettando
la minore "purezza" delle decisioni operative rispetto alle idee chiare. Un
altro amico, che ha gestito responsabilita' amministrative, diceva un
giorno: "In politica, come in famiglia, bisogna volere anche qualcosa che
non si vuole". E' vero. Eppure.
Eppure, sono i criteri di valore che devono giudicare le azioni. Queste
possono avvicinarsi piu' o meno al valore, ma non possono decidere del
valore. E' la morale che giudica le azioni, la storia, la cultura, e non
viceversa (Levinas, Umanesimo dell'altro uomo, p. 84). Ognuno fa quello che
puo', e certo non di piu', ma non puo' mai dire che il possibile e' l'ideale
e il giusto. Se non si mantiene viva questa tensione, tutto e' perduto,
perche' vale solo la forza che decide. Il rischio di chi pensa e' di
dimenticare il limite, il rischio di chi opera e' di affogare nel limite.
L'uno ha bisogno dell'altro. Ma l'occhio deve essere libero dall'inciampo
del piede, per aiutare il piede a non inciampare.
Ora, nel caso della nostra discussione, bisogna sicuramente considerare la
concreta realta' dell'Iraq di oggi, con le 100.000 vittime civili della
guerra (secondo "The Lancet", la prestigiosa rivista inglese), dolore
moltiplicato per almeno dieci persone ogni vittima, con la fame popolare di
pace e di liberta' dall'occupazione, con le divisioni religiose, con il
cancro oscuro e devastante del terrorismo risucchiato dalla guerra, con le
stragi occultate come Falluja (su cui i vescovi italiani si ostinano nel
silenzio, mentre scompaiono i giornalisti che indagano), con l'integralismo
che si affaccia e la riduzione dei diritti delle donne, col bisogno di
uscire in qualche modo dalla maledizione portata dalla guerra: tutto questo
va considerato con realismo e chi deve decidere deve fare cio' che e'
possibile, imperfettamente, per ridurre tutti quei mali. Ma se, per fare
questo, si mettesse tra parentesi e si tollerasse il crimine di una guerra
fondata sul falso, scatenata da Bush senza alcun amore per la liberta'
dell'Iraq, ma solo per superevidenti ragioni di strategia e di rapina
economica, che ogni occhio sano e onesto vede; se il governo italiano
continuasse a tenere bordone militare all'occupante, chiamando pace la
guerra; se il giudizio del mondo tacesse sul crimine, accettando il fatto
compiuto, tutto cio' tradirebbe i diritti dell'Iraq, di ogni altro popolo
esposto alla prepotenza, i diritti dell'intera umanita' e le regole umane
per convivere in un minimo di giustizia.
Se tutte le voci cessassero di dire che l'intollerabile e' intollerabile,
l'offesa alle vittime e al diritto sarebbe ribadita e ripetuta. Se esitano e
si affievoliscono le voci piu' forti, la piu' debole non tacera', che
qualcuno la senta o non la senta. Una voce non cambia il mondo. Ma che
importa? E questa e' la piu' importante delle decisioni pratiche.

6. DOCUMENTI. LA "CARTA" DEL MOVIMENTO NONVIOLENTO
Il Movimento Nonviolento lavora per l'esclusione della violenza individuale
e di gruppo in ogni settore della vita sociale, a livello locale, nazionale
e internazionale, e per il superamento dell'apparato di potere che trae
alimento dallo spirito di violenza. Per questa via il movimento persegue lo
scopo della creazione di una comunita' mondiale senza classi che promuova il
libero sviluppo di ciascuno in armonia con il bene di tutti.
Le fondamentali direttrici d'azione del movimento nonviolento sono:
1. l'opposizione integrale alla guerra;
2. la lotta contro lo sfruttamento economico e le ingiustizie sociali,
l'oppressione politica ed ogni forma di autoritarismo, di privilegio e di
nazionalismo, le discriminazioni legate alla razza, alla provenienza
geografica, al sesso e alla religione;
3. lo sviluppo della vita associata nel rispetto di ogni singola cultura, e
la creazione di organismi di democrazia dal basso per la diretta e
responsabile gestione da parte di tutti del potere, inteso come servizio
comunitario;
4. la salvaguardia dei valori di cultura e dell'ambiente naturale, che sono
patrimonio prezioso per il presente e per il futuro, e la cui distruzione e
contaminazione sono un'altra delle forme di violenza dell'uomo.
Il movimento opera con il solo metodo nonviolento, che implica il rifiuto
dell'uccisione e della lesione fisica, dell'odio e della menzogna,
dell'impedimento del dialogo e della liberta' di informazione e di critica.
Gli essenziali strumenti di lotta nonviolenta sono: l'esempio, l'educazione,
la persuasione, la propaganda, la protesta, lo sciopero, la
noncollaborazione, il boicottaggio, la disobbedienza civile, la formazione
di organi di governo paralleli.

7. PER SAPERNE DI PIU'
* Indichiamo il sito del Movimento Nonviolento: www.nonviolenti.org; per
contatti: azionenonviolenta at sis.it
* Indichiamo il sito del MIR (Movimento Internazionale della
Riconciliazione), l'altra maggior esperienza nonviolenta presente in Italia:
www.peacelink.it/users/mir; per contatti: mir at peacelink.it, sudest at iol.it,
paolocand at inwind.it
* Indichiamo inoltre almeno il sito della rete telematica pacifista
Peacelink, un punto di riferimento fondamentale per quanti sono impegnati
per la pace, i diritti umani, la nonviolenza: www.peacelink.it; per
contatti: info at peacelink.it

LA NONVIOLENZA E' IN CAMMINO

Foglio quotidiano di approfondimento proposto dal Centro di ricerca per la
pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100
Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it

Numero 841 del 15 febbraio 2005

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