Rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri sottoposti a tutela o affidati




Spett.li

Membri della Commissione bicamerale per l’Infanzia

Membri della Commissione Affari Costituzionali del Senato

Presidenti dei Gruppi Parlamentari del Senato

Membri della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati

Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati

Sen. Tana De Zulueta

Sen. Maurizio Eufemi

Sen. Nuccio Jovene

Sen. Luigi Malabarba

Sen. Francesco Martone

Sen. Renzo Michelini

Sen. Luigi Viviani

On. Titti De Simone

On. Marcella Lucidi

On. Giovanni Russo Spena

On. Alba Sasso

On. Livia Turco









Roma, 1 Marzo 2004







Oggetto: Rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri sottoposti a tutela o affidati, al compimento della maggiore età, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003



Le organizzazioni scriventi intendono sollevare l’attenzione sulla problematica relativa al rilascio del permesso di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno d’età, ai cittadini extracomunitari sottoposti da minorenni a tutela, ai sensi dell’art. 343 e seguenti del Codice Civile, ovvero affidati ai sensi della legge n. 184/83.



A questo proposito, abbiamo ricevuto da diverse associazioni che lavorano nel campo dell’accoglienza e della tutela dei diritti dei minori stranieri, l’indicazione che numerose Questure ad oggi non rilasciano il permesso di soggiorno a questi minori al compimento del diciottesimo anno di età.



La questione è stata recentemente oggetto di una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 198 del 5 giugno 2003). La Corte Costituzionale è stata investita dal T.A.R. Emilia Romagna della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 T.U. d.lgs. 286/98, nella parte in cui non prevede che al compimento della maggiore età possa essere rilasciato un permesso di soggiorno nei confronti dei minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi dell’art. 343 e seguenti del Codice Civile.



Il comma 1 dell’art. 32 del d.lgs. 286/98 prevede che "Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura."

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L’interpretazione data a questa norma dalle Questure prevedeva il rilascio del permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno solo per quei minori in possesso di un provvedimento di affidamento ex art. 4 legge 184/83.



La Corte, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale, conclude che "la disposizione del comma 1 dell' art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Codice civile".

Secondo la Corte Costituzionale, infatti, "una interpretazione meramente letterale dell’art 32, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dall’art. 30, secondo comma, e dall’art. 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza".

Nel porre sullo stesso piano i provvedimenti di affidamento ex legge 184/83 e di tutela di cui all’art. 343 e seguenti del Codice Civile, la Corte Costituzionale ha dunque dichiarato che la disparità di trattamento sarebbe illegittima qualora l’art. 32, c. 1 fosse interpretato restrittivamente.



La decisione in merito sembrava aver chiarito definitivamente la questione, ma una successiva circolare del Ministero dell’Interno ha sollevato nuovamente dei dubbi interpretativi.

La recente circolare del Ministero dell’Interno avente ad oggetto la conversione dei permessi di soggiorno per minore età afferma che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopracitata è stata parificata la condizione dei minori affidati e di quelli sottoposti a tutela ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.

Il Ministero, dopo aver specificato che la sentenza fa riferimento alla legislazione in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge Bossi-Fini, esprime poi l’avviso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati ai minori divenuti maggiorenni antecedentemente all'entrata in vigore della legge n.189/2002 debbano essere convertiti.

Molte Questure hanno interpretato tale circolare nel senso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati a minori che abbiano compiuto il diciottesimo anno successivamente all’entrata in vigore della nuova legge non debbano più essere convertiti in permessi di soggiorno per studio o lavoro, e con tale motivazione hanno rigettato le istanze di rilascio del permesso di soggiorno presentate da minori che si trovavano in tali condizioni.



Risulta, inoltre, che diverse Questure richiedano, per il rilascio del permesso di soggiorno ai minori affidati o sottoposti a tutela, al compimento dei 18 anni, anche il soddisfacimento dei requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter dell’art. 32 d.lgs. 286/98, introdotti dalla legge 189/2002 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni ecc.), interpretandoli dunque come concorrenti anziché alternativi ai requisiti previsti dal comma 1 dello stesso articolo: sono state infatti rigettate istanze presentate da minori che soddisfacevano i requisiti stabiliti dal comma 1, in quanto affidati ai sensi della legge 184/83 o sottoposti a tutela, con la motivazione dell’insussistenza dei requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter .



Ora, tali interpretazioni restrittive (limitazione ai minori divenuti maggiorenni prima dell’entrata in vigore della legge 189/2002 e concorrenza dei requisiti previsti dal c. 1 e dai c. 1-bis e 1-ter) non trovano alcun fondamento nella legge, e sono chiaramente escluse dalla sentenza della Corte Costituzionale.

La legge n. 189/2002, infatti, ha effettivamente modificato l’art. 32 del d.lgs. 286/98, ma tale nuova previsione normativa non ha modificato il primo comma dell’art. 32, lo ha bensì integrato.

A conferma di ciò la stessa sentenza della Corte Costituzionale fa riferimento all’art. 25 della legge n. 189/02, argomentando che esso integra l’art. 32 del d.lgs. 286/98: "[...] l'art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, successiva all'ordinanza di rimessione, ha integrato l'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche "ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione [...]"" e conclude che "sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela."

La Corte ha dunque chiarito che i requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter dell’art. 32 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni ecc.) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti rispetto ai requisiti previsti dal comma 1.

Infine, si ricorda che anche la nota del Comitato per i minori stranieri del 14 ottobre 2002 "Art. 25 L. 30 luglio 2002 n. 189 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" interpreta la nuova normativa come parte integrativa e non modificativa della norma precedente prevista dal d.lgs. 286/98.



Per questi motivi oggi i provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio di permessi di soggiorno alla maggiore età sono oggetto di numerosi ricorsi avanti ai tribunali amministrativi italiani.

I primi processi che si sono conclusi hanno annullato i predetti provvedimenti di rigetto. Fra questi, il TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna, con la sentenza n. 2334 del 23 ottobre 2003, conferma l’interpretazione data, qualificando le nuove previsioni dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 32 come requisito alternativo e non concorrente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, ritenendo quindi il primo comma dell’art. 32 d.lgs. 286/98 applicabile anche ai minori sottoposti a tutela che compiano gli anni successivamente all’entrata in vigore della legge 189/02 e che non soddisfino i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter: "In definitiva, alla luce della sentenza n. 198/2003 della Corte Costituzionale, al compimento della maggiore età il permesso di soggiorno per studio o lavoro può essere rilasciato ai minori stranieri, divenuti maggiorenni, che versino in una o l’altra delle seguenti situazioni: 1) nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all'!
 articolo
31, commi 1 e 2 o siano stati comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cfr. art. 32, comma 1); 2) che siano stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod. Civ. (sentenza interpretativa n. 198/2003 della Corte Costituzionale); 3) qualora, se non accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale [...]".





Va notato, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale non si limita ad equiparare i minori sottoposti a tutela ai minori affidati, ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ma afferma anche che la disposizione dell’art. 32, c. 1 d.lgs. 286/98 "viene pacificamente interpretata [...] come relativa ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cioè sia all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'art. 4, che all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'art. 9 della medesima legge."

La Corte Costituzionale chiarisce dunque che l’art. 32, c. 1 va interpretato con riferimento non solo ai minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento "giudiziale"), ma anche ai minori affidati con provvedimento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affidamento "amministrativo"), nonché ai minori legittimamente affidati dai genitori a parenti entro il quarto grado, posto che ai sensi dell’art. 9, c. 4 della legge n. 184/83 l’affidamento a parenti entro il quarto grado non richiede alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria (affidamento "di fatto").





In conclusione, affinché la legge venga applicata nel senso dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale e si ponga fine ai numerosi contenziosi in atto e in predicato, Vi chiediamo di intervenire presso il Ministero dell’Interno, affinché dia al più presto ai propri uffici disposizioni che chiariscano che:



1) la previsione del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ai sensi dell’art. 32, c. 1 d.lgs. 286/98, si applica non solo ai minori affidati con provvedimento disposto dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dell’art. 4, c. 2 legge 184/83, ma anche:


ai minori affidati con provvedimento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare, ai sensi dell’art. 4, c. 1 legge 184/83;




ai minori sottoposti a tutela, ai sensi dell’art. 343 e seguenti del Codice Civile, senza distinzioni tra coloro che hanno compiuto la maggiore età prima dell’entrata in vigore della legge 189/2002 e coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno successivamente;




ai minori affidati "di fatto" a parenti entro il quarto grado, ai sensi dell’art. 9, c. 4 della legge 184/83.





2) i requisiti previsti dal c. 1 dell’art. 32, d.lgs. 286/98 (affidamento o tutela) e i requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter dello stesso articolo (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni ecc.) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti.





Alleghiamo, per completezza, il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003 cui si è fatto riferimento.





In attesa di una Vostra cortese risposta, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.



Save the Children Italia

UNICEF Italia

Caritas Italiana

Comunità di Sant'Egidio

Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana

SCS/Cnos (Servizi Civili e Sociali del Centro Nazionale Opere Salesiane) ­ Federazione Nazionale

ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà)

Gruppo Abele

ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione)

ARCI

VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo)

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia / Servizio Rifugiati e Migranti

Coordinamento Romano Minori Stranieri

Casa dei diritti sociali

Coordinamento cittadino a favore dei minori stranieri di Milano

Comunità Nuova (Milano)

CNCA Regione Lombardia

Arciragazzi Comitato Lombardo

Asociacion Intercultural MI RANCHITO (Milano)

Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di Torino

Ags per il Territorio - Associazione giovanile salesiana per il Territorio (Torino)

Cooperativa Sanabil (Torino)

Cooperativa CAT (Firenze)
Associazione interculturale delle donne Nosotras (Firenze)
Associazione Iride (Firenze)

Cooperativa Il Progetto (Pontedera)

Associazione Liberimigranti

Associazione "On The Road" (Teramo)

Cestim (Verona)

"Coordinamento per la Difesa dei Diritti dei Migranti" di Lecco

Les Cultures onlus (Lecco)













Per comunicazioni si prega di contattare:

Elena Rozzi

Save the Children Italia
v. Gaeta 19 - 00185 Roma
tel. 06.4740214 - fax 06.47883231
e-mail: elena at savethechildren.it









		
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