indennizzo strada tedesca al licenziamento



dal corriere.it

 
   
  
 Martedì 4 Giugno 2002 
 
Indennizzo, strada tedesca al licenziamento


(mdf) - Il modello tedesco sul licenziamento prevede che il licenziato,
entro tre settimane, possa ricorrere al Tribunale del lavoro. E «il
giudice», spiega l’avvocato italiano a Francoforte Rodolfo Dolce, esperto
di diritto del lavoro, «nel corso della prima udienza, può proporre a scopo
conciliatorio un indennizzo al lavoratore», ancora prima di aver deciso se
sussiste la giusta causa per il licenziamento. Tuttavia, spiega Dolce,
anche se il licenziato accetta l’indennizzo, «può darsi che il datore di
lavoro rifiuti di pagarlo», e voglia proseguire il processo. «E il
giudice», sostiene sempre l’avvocato, «non può imporre il pagamento
dell’indennizzo al datore di lavoro, anche se il lavoratore lo accetta». In
linea di massima, l’indennizzo corrisponde a metà busta paga lorda per ogni
anno di anzianità del lavoratore. 
Secondo il codice tedesco dall’86 il diritto all’occupazione è anche
espressione è anche espressione di un diritto umano, non solo economico.