LA BRINDISI LNG NON HA PRESENTATO NEL TERMINE PRESCRITTO LO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE



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LETTERA APERTA



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Via C. Colombo n. 44
00147    Roma



e per specifica conoscenza a

Brindisi LNG S.p.A.
Viale Regina Margherita, 13
72100                     Brindisi

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per la qualità e la Tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanee
Via San Michele, 2
00153                    Roma

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per l'Energia
e le Risorse Minerarie - Ufficio D1
Via Molise, 2
00187                    Roma

Regione Puglia
Assessorato Ecologia - Settore Ecologia
Via delle Magnolie, 8
Z.I.  (ex Enaip)
70056                    Modugno (Bari)

Provincia di Brindisi
Piazza Santa Teresa, 2
72100    Brindisi

Comune di Brindisi
Piazza Matteotti, 1
72100                    Brindisi

Autorità Portuale di Brindisi
Piazza Vittorio Emanuele II, 7
72100                    Brindisi

Comitato Tecnico Regionale Puglia e Basilicata
Viale Japigia, 240
70126                    Bari

SNAM Rete Gas Direzione Costruzioni
Via Martiri di Cefalonia, 67
20097                    San Donato Milanese (MI)



e per opportuna notizia al

Signor Procuratore della Repubblica
c/o il Tribunale di Brindisi



Oggetto: Procedura di valutazione dell'impatto ambientale ex art. 36 del D.
Lgs. 152/2006, per il progetto di terminale di rigassificazione di GNL di
Brindisi localizzato nel porto località Capobianco.



LA BRINDISI LNG NON HA PRESENTATO NEL TERMINE PRESCRITTO LO STUDIO
D'IMPATTO AMBIENTALE:
PRENDERNE ATTO E TRARNE LE CONCLUSIONI

Con riferimento a quanto comunicato alla Brindisi LNG e, per conoscenza,
agli Uffici suindicati da codesta Direzione con nota prot. DSA-2008-0003195
del 06/02/08, della quale abbiamo avuto indiretta notizia, rileviamo che il
Direttore Generale, ing. Bruno Agricola, ha chiesto alla predetta società
il "perfezionamento" degli adempimenti al fine della procedibilità
dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto
per la costruzione del rigassificatore di Brindisi localizzato nel porto in
località Capobianco.

Nella citata nota si afferma che la predetta istanza non è procedibile
perché nello Studio di Impatto Ambientale presentato dalla società
costruttrice nulla, proprio nulla, si dice in ordine ai rischi di incidenti
rilevanti. In tale Studio manca inoltre qualsiasi riferimento al
metanodotto di collegamento alla rete del gas e a qualsiasi coinvolgimento
dell'Autorità portuale che avrebbe dovuto chiarire «quali siano gli atti e
gli accordi che disciplinano i reciproci rapporti». E ciò per l'esigenza di
conoscere se le attività proposte siano coerenti con le linee di sviluppo
portuale tenendo specialmente presenti le «tematiche della sicurezza».

In ordine al contenuto della nota ministeriale in argomento formuliamo i
seguenti rilievi:

Ø      la nota richiama, per la procedura di valutazione di impatto
ambientale in questione, l'art.36 del D.lgs 152/2006. Ebbene, né in tale
norma né in altre disposizione sulla procedura di VIA è dato rinvenire La
previsione di una "improcedibilità" dell'istanza di pronuncia di
compatibilità ambientale alla quale corrisponderebbe il dovere o il potere
del Ministero dell'Ambiente di collaborare con la società istante sino al
punto di indicare inadempienze che, nel caso in esame, riguardano - giova
sottolinearlo - il nucleo essenziale della verifica di compatibilità e cioè
i rischi di incidente industriale. Ne discende che il comportamento della
Brindisi LNG si sostanzia, proprio per la centralità e l'essenzialità dei
contenuti omessi, in una mancata presentazione dello Studio nel termine
perentorio stabilito dal decreto ministeriale che aveva sospeso i lavori di
costruzione del rigassificatore facultando la società inglese a chiedere
una VIA postuma. La Brindisi LNG è insomma venuta meno ad un onere su di
essa incombente omettendo di attuare il comportamento prescritto dalla
legge come indispensabile per conseguire l'effetto utile perseguito.

Ora, tale omissione avrebbe dovuto comportare la vanificazione dell'istanza
e non invece la richiesta di un suo "perfezionamento" che non ha alcun
senso perché siffatto perfezionamento si traduce in sostanza e
contraddittoriamente nella richiesta di presentare una nuova istanza e un
nuovo Studio di Impatto Ambientale. Né può sfuggire il rilievo che in
questo caso non si è certo di fronte all'esigenza di semplici integrazioni
dello Studio o di completamento della documentazione prodotta, situazioni
queste che avrebbero potuto giustificare il cosiddetto "perfezionamento",
ma si è in presenza di una assoluta mancanza dello "Studio" per difetto di
qualsiasi prospettazione, argomentazione e documentazione concernenti il
pericolo di incidenti industriali rilevanti ed altre questioni di decisiva
importanza. Non si spiega allora questa sorta di "consulenza d'ufficio" che
il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto di fornire alla Brindisi LNG società
che ha dimostrato, sorvolando disinvoltamente su questioni essenziali,
quanto sia insostenibile la compatibilità ambientale di un rigassificatore
da costruire nel porto di Brindisi in area densa di insediamenti
industriali pericolosi e a ridosso del centro abitato.

Occorre quindi tenere presente che la disciplina in materia di VIA
precedente alla riforma introdotta dal D. lgs  n. 4 del 16/01/2008 e quella
successiva a tale riforma parlano entrambe di integrazioni e di
incompletezze della documentazione. Sicché, la prima implicitamente ma con
estrema chiarezza e la seconda esplicitamente persino per l'ipotesi di
semplici elementi mancanti («In tal caso - recita il comma 4 dell'art. 23
del citato D. lgs del 2008 -  il progetto si intende non presentato»),
stabiliscono che un'istanza non corredata da uno Studio di Impatto
Ambientale, contenente le necessarie informazioni e valutazioni sul
problema primario e fondamentale in ordine al quale è chiamato a
pronunciarsi, si deve considerare come non presentata. Ne consegue che la
Brindisi LNG non ha presentato, secondo quanto disposto dal citato decreto
del 20 settembre 2007 del Ministro dello Sviluppo Economico e di quello
dell'Ambiente, le "istanze relative" all'espletamento delle procedure di
VIA e di consultazione delle popolazioni interessate entro il termine
perentorio di «tre mesi dall'adozione» del medesimo Decreto con le
conseguenze di decadenza che una simile evenienza comporta;

Ø      dalla citata nota ministeriale traspare poi una non corretta
interpretazione della normativa applicabile in ordine alla consultazione
delle popolazioni interessate. Sembra invero di capire che tale
consultazione, secondo il Ministero dell'Ambiente, potrebbe esaurirsi solo
negli eventuali contributi di opinione che possono giungere al predetto
Ministero a seguito dell'avviso pubblicato sui giornali e a seguito di
quanto il Ministero «provvederà a pubblicare sul proprio sito WEB». Si
legge infatti nella nota ministeriale che copia della documentazione
contenente le informazioni sul rischio da incidenti rilevanti dovrà essere
depositata presso i competenti enti «al fine della consultazione da parte
del pubblico ex art. 23 D.lsg 334/1999». Se questa impressione dovesse
risultare esatta, dovremmo dire che non ci siamo proprio per i seguenti
motivi: 

·         nel citato D.M. del 20/09/07, col quale vengono sospesi i lavori
di costruzione dell'impianto, si afferma che nell'ambito della VIA deve
essere operata «la consultazione delle popolazioni interessate per i
profili di sicurezza ai sensi dell'art. 23 nel D. Lgs n. 334/99»;

·         l'art. 23 del citato D. Lgs. n. 334 afferma nel secondo comma che
tale parere «è espresso nell'ambito Š del procedimento di Valutazione
dell'Impatto Ambientale con le modalità stabilite dalle Regioni o dal
Ministro dell'Ambiente, secondo le rispettive competenze, che possono
prevedere la possibilità di utilizzare la Conferenza di Servizi con la
partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei
lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la necessità di
comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti»;

·         il citato art. 23 stabilisce quindi che il parere delle
popolazioni interessate deve essere espresso con le modalità stabilite dal
Ministro dell'Ambiente o dalle Regioni, secondo le loro competenze, e che
tali norme «possono»,  non devono, «prevedere la possibilità dell'utilizzo
della Conferenza dei Servizi». Ne discende che la normativa in questione
può prevedere altre e più pregnanti modalità di consultazione popolare;

·         il Ministero dell'Interno, con nota del Dirigente superiore del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco (allegata agli atti della Conferenza dei
Servizi svoltasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico il 22 marzo
2007), richiamava l'attenzione del Ministero dell'Ambiente sia sul
contenuto del citato art. 23 del D Lgs 334/99 e sia sull'art. 13 dello
stesso Decreto per il quale «il Ministero dell'Ambiente Š deve individuare
le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti - come è in effetti
quella di Brindisi - e stabilire le procedure per la diffusione delle
informazioni alla popolazione». Inoltre lo stesso Ministero dell'Interno,
con nota a firma del capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, richiamava
l'attenzione del predetto Ministero dell'Ambiente sul contenuto della
normativa in questione affermando quanto segue: «nelle more del
trasferimento delle competenze amministrative in materia di rischi di
incidente rilevante da attuarsi a seguito di accordo di programma tra Stato
ed ogni singola Regione per la verifica dei presupposti e per lo
svolgimento delle funzioni, sulla base di quanto verrà stabilito
dall'accordo-quadro attualmente in corso di definizione, si ritiene
necessario che Codesto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare provveda a definire il procedimento consultivo in
argomento, individuando in maniera univoca e puntuale competenze, modalità,
raccordo con altre procedure, tempi e sedi. Quanto sopra, in risposta alle
legittime aspettative dei cittadini, soggetti attivi del procedimento ed al
fine di evitare difficoltà e difformità nell'esercizio di un diritto
espressamente riconosciuto dalla normativa nazionale emanata in recepimento
di una direttiva comunitaria»;

·         manca quindi allo stato la regolamentazione delle modalità con le
quali deve essere acquisito il parere delle popolazioni interessate. Ed in
merito riteniamo che tale regolamentazione debba prevedere, almeno per casi
particolarmente complessi come quello di Brindisi, forme di consultazione
popolare che riflettano davvero le scelte e gli orientamenti delle
collettività interessate;

·         nel caso del rigassificatore di Brindisi le Amministrazioni
locali e la Regione Puglia con decisioni unanimi dei rispettivi organi
consiliari (Consigli comunale e provinciale e Consiglio Regionale) hanno
espresso la loro netta opposizione all'impianto. La consultazione delle
popolazioni interessate dovrebbe perciò ragionevolmente avvenire mediante
la presa d'atto di tali scelte le quali non potrebbero mai essere messe in
discussione o superate, in termini di valore giuridico e democratico,
dall'esito di qualsiasi altra forma di consultazione (inchiesta pubblica o
pareri espressi in sede di Conferenze di Servizi) che non consista
nell'opinione direttamente manifestata dai cittadini in un referendum
popolare.

Brindisi, 13 febbraio 2008

Italia Nostra, Legambiente, WWF, Coldiretti-TerraNostra, Fondazione "Dott.
Antonio Di Giulio", Fondazione "Prof. Franco Rubino", A.I.C.S., ARCI, Forum
ambiente salute e sviluppo, Medicina Democratica, Lipu, Comitato per la
Tutela dell'Ambiente e della Salute del Cittadino, Comitato cittadino "Mo'
Basta!", Comitato Brindisi Porta d'Oriente.




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