Genova, ordinanza chiusura cokeria



ESTRATTO DAI VERBALI DEI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

                                                       Data  4 aprile 2001                   N° 167       





OGGETTO:

CONTENIMENTO EMISSIONI PROVENIENTI DAL REPARTO COKERIA PRESSO STABILIMENTO ILVA SPA VIA L. MURATORI, 15.



Su proposta dell' Assessore allo Sviluppo Sostenibile e Ambiente Elio Volpone;

Viste le proprie ordinanze n. 975 del 21 agosto 1996 e n. 403 del 10 luglio 1998 con cui imponeva alla soc. Ilva SpA la riduzione delle emissioni di benzo(a)pirene provenienti dal reparto cokeria dello stabilimento sito in Genova Comigliano, via Muratori, 15;

Preso atto che tali provvedimenti, che comportavano interventi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, sostituzione dei telai di tutte le porte delle batterie, innalzamento della temperatura di distillazione del coke al massimo consentito dalla tecnologia in atto, sono stati emanati al fine di contenere le emissioni provenienti dalla cokeria sino alla dismissione totale della stessa che doveva avvenire entro 36 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, sottoscritto presso il Ministero dell'Industria, del. Commercio e dell'Artigianato dai rappresentanti del Govemo, degli Enti Locali, dell'Autorità Portuale, delle Organizzazioni Sindacali e del Gruppo Riva;

Rilevato che le ordinanze di cui sopra sono state emesse su proposta del Dirigente Sanitario Capo U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'USL 3 "Genovese" che, pur ribadendo la necessità dal punto di vista igienico-sanitario (note del 7.06.9623.07.96,16.08.96. 19.08.96, 3.07.98) di ricondurre le ricadute degli idrocarburi policiclici aromatici ed in particolare del benzo(a)pirene ai valori guida fissati dalla normativa vigente, riteneva sufficiente una riduzione sostanziale delle emissioni provenienti dalla cokeria in previsione di una cessazione delle stesse in tempi brevi e quali definiti dall'Accordo di Programma sopraccitato;
















Vista inoltre la consulenza tecnica d'ufficio, desecretata in data 9 marzo 2001 dalla Procura della Repubblica di Genova, con cui viene messo in evidenza come le emissioni di benzene e benzo(a)pirene provenienti dalla cokeria, anche a fronte degli interventi attuati in ottemperanza alle ordinanze sindacali, superano ampiamente gli obiettivi di qualità dell'aria nelle zone interessate dalle ricadute delle stesse;

Rilevato, altresi, che nella consulenza, desecretata in data 2 aprile 2001 dalla Procura della Repubblica di Genova, in relazione agli aspetti epidemiologici, si segnala l'accertamento di una maggiore frequenza di malattie che possono ritenersi conseguenza dei fattori inquinanti interessanti l'area di Cornigliano rispetto al resto della popolazione residente in Genova; che, nonostante i dati sanitari contenuti in tale perizia siano riferiti al periodo 1986-1995, si può ritenere che oggi continuino a sussistere rischi non accettabili per la salute dei cittadini in quanto la riduzione dei fattori inquinanti effettuata dopo l'indagine, non può ritenersi tale da avere eliminato il rischio suddetto;

Preso atto che all'interno dell'Accordo di Programma è sancita una scadenza temporale per la dismissione dei reparti Agglomerato, Cokeria ed Altofomo, individuata con parere reso dal Ministero dell'Ambiente alla Provincia di Genova in data 25 ottobre 2000, nel giomo 19 gennaio 2001;

Preso atto che nell' incontro del 10 gennaio 2001 tenutosi presso il Ministero dell'Industria, il gruppo Riva si è, impegnato, giusta verbale in pari data, in adempimento dell'Accordo di Programma, a iniziare la disattivazione delle batterie dell'impianto cokeria il 16.01.2001 e ad attuare la fermata totale dell'impianto entro 75 giomi;

Visti il Provvedimento n. 455 del 27.10.2000 con cui l'Amministrazione Provinciale diffidava la Società ILVA spa a prestare integrale osservanza alle prescrizioni autorizzatorie e, per l'effetto, a portare a termine le operazioni di definitiva chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale entro e non oltre il 19 gennaio 2001 e il Provvedimento n. 32 del 19.1.2001 con cui si integrava la Diffida n. 455/2000 e si diffidava la Società alla totale ed irreversibile fermata della Cokeria entro il 1 aprile 2001;

Visto il verbale n. 02/2001 relativo al sopralluogo effettuato dai tecnici dell'ARPAL e dell'Amministrazione Provinciale in data 02.04.2001 da cui risulta che "le batterie 1,2,3 della cokeria sono in marcia con una produzione analoga a quella precedente la data odierna" e pertanto non risulta rispettata la diffida dell'Amministrazione Provinciale n. 32 del 19.01.2001 che imponeva la totale e irreversibile fermata dell'impianto cokeria entro il 1°
aprile 200t;

Vista la nota p.n. 28430/2466 del 4 aprile c.a. con cui l'Area 8 Ambiente della Provincia di Genova evidenzia che i valori delle concentrazioni dei parametri benzo(a)pirene e benzene relativi alte ricadute nell'area di Comigliano non mettono in evidenza significativi decrementi rispetto a quanto risultante nelle perizie di cui sopra a seguito della chiusura della batteria n. 4 della Cokeria e che tuttavia, malgrado tale riscontro, l'Amministrazione Provinciale ha dichiarato di ritenere che non sussistano i presupposti giuridici per imporre l'applicazione dell'art. 10 lettera C del DPR 203/88;


Considerato che l'Unità Sanitaria Locale, con le note trasmesse alla Civica Amministrazione ha sempre ritenuto accettabile una riduzione delle emissioni provenienti dall'impianto Cokeria in previsione della fermata totale dell'impianto in tempi brevi e ben definiti, quali previsti all'intemo dell'Accordo di Programma;

Ritenuto inoltre che le risultanze dell'indagine epidemiologica, eseguita per conto della Procura della Repubblica di Genova sono tali da non consentire ritardo nell'adozione di un Provvedimento da parte dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene e della salute pubblica, a prescindere dall'efficacia delle preesistenti autorizzazioni che rientrano nella disponibilità giuridica della Provincia o della Regione;

Preso atto che con deliberazione G.C. N
° 1785 del 18.09.1997 lo stabilimento Acciaierie di Comigliano, ora ILVA SpA, è stato classificato industria insalubre di I classe alle seguenti voci: I A/35 - I B/35 - I B/55 - I B/82 e I B/83;

Visto l'art.38 della L.833/78;
Visto l'art.54 del D.L.vo 267/2000;
Visti gli artt.216,217 del T.U.LL.SS. N
° 1265/1934:

ORDINA

Alla Soc. ILVA SpA, nelle persone del Legale Rappresentante Pro-tempore e del sig. Frustaci Giuseppe in qualità di Direttore dello stabilimento sito in Genova-Comigliano di provvedere nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre 15 giomi dalla notifica del presente provvedimento a porre in essere tutti gli interventi necessari e sufficienti a garantire che le emissioni   provenienti dall'impianto cokeria sito nello stabilimento di Genova-Comigliano rispettino i valori stabiliti con Deliberazione del Consiglio regionale n. 46/1999 (approvazione a stralcio del Piano Regionale di qualità dell'aria) e conseguentemente il valore obiettivo di qualità dell'aria per i parametri benzo(a)pirene e benzene previsti dalla normativa vigente;











AVVERTE

ai sensi dell'art. 3 della L.241/90, i1 Legale Rappresentante Pro-tempore della Soc. ILVA SpA che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 gg. dalla data di notifica dello stesso;

MANDA

A1 Civico Settore Tutela Ambiente perche' provveda a interessare:

- l'Ufficio Centrale Notifiche per la notifica del presente provvedimento al Legale Rappresentante pro-tempore della Soc. Ilva spa e al sig. Frustaci Giuseppe presso 1o stabilimento sito in Genova Comigliano in via L.Muratori, 15 e l'Ufficio Notifiche del Comune di Milano per la notifica presso la sede legale sita in Milano, in viale Certosa, 249;

- I1 Reparto Ambiente del Corpo Polizia Municipale e l'Agenzia Regionale per l'Ambiente perchè eseguano le necessarie verifiche in dipendenza del presente provvedimento, ne riferiscano gli esiti ed, in caso di inottemperanza a quanto stabilito, provvedano ad adottare le sanzioni del caso e ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi art. 650 C.P.

IL      SEGRETARIO GENERALE                                    IL SINDACO
    (dr. Francesco Piterà)                                              (prof. Giuseppe Pericu)



IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GENOVA PER QUINDICI GIORNI, DAL 5 APRILE 2001