Informazioni ambientali di pubblico dominio



Credo che questa sentenza possa essere utile ai maddalenini e ai sardi, che vogliono saperne di piu' sulle acque dove transitano sottomarini atomici, ma anche ai tarantini e a tutte le persone che vivono in luoghi dove la militarizzazione trascina con se' dei fattori di rischio ambientale.

Fate buon uso di questo strumento legislativo.

Carlo

--------

Consiglio di Stato ribadisce il diritto di accesso alle informazioni ambientali

Il Consiglio di Stato ribadisce il diritto di accesso alle informazioni ambientali Fonte: Edizioni Ambiente, http://www.reteambiente.it http://www.edizioniambiente.it Consiglio di Stato: Ordini professionali legittimati a chiedere alla Pa informazioni ambientali Il diritto di ottenere le informazioni ambientali in possesso delle Autorità pubbliche spetta a chiunque ne faccia richiesta, senza necessità di dimostrare un interesse in merito. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato (sentenza 7 settembre 2004, n. 5795, di conferma della sentenza Tar Lazio, Sezione III ter, n. 126/2003), che ha perciò riconosciuto a chiunque, persone giuridiche (ed Ordini professionali) comprese, il diritto ad accedere a tutte le informazioni relative all'ambiente in possesso della Pa; e ciò, anche a fronte di una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale, posto che in materia di accesso ambientale, non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti "per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborarle e a comunicarle al richiedente". (Alessandro Radrizzani)

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
area normativa>Istituzioni>Documentazione Complementare>

http://www.reteambiente.it/ra/normativa/indici/Istituzioni_CO_A.htm
Sentenza Consiglio di Stato 7 settembre 2004, n. 5795
Atto amministrativo - diritto di accesso - in materia ambientale - ex articolo 3 del Dlgs 39/1997 - modalità di esercizio - puntuale indicazione degli atti richiesti - non occorre - generica richiesta di informazioni sulle condizioni del contesto ambientale interessato - sufficienza
area normativa>Istituzioni>Commenti e Sintesi>

http://www.reteambiente.it/ra/normativa/indici/Istituzioni_CS.htm
Informazioni ambientali e non, le regole per l'accesso ai documenti della Pa
area normativa>Istituzioni>Documentazione Complementare>

http://www.reteambiente.it/ra/normativa/indici/Istituzioni_CO_A.htm
Sentenza Tar Lazio 15 gennaio 2003, n. 126
Accesso alle informazioni in materia di ambiente - interesse personale e diretto - non necessario