Claudio Fava si sbaglia



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La notizia è priva di ogni fondamento. Il decreto 13 giugno 2003
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 171/03 è semplicemente il nuovo
elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie
previste dall'art. 2, comma 2, della legge n. 185/90. Il decreto
quindi non autorizza nessun acquisto né altro ma è un semplice 
elenco.

L'art .2, comma 2, della l. 185/90 elenca varie categorie di 
materiali
di armamento, da armi di piccolo calibro alle armi nucleari,
biologiche e chimiche. Il comma successivo specifica che spetta al
Ministero della Difesa, tramite decreto, il compito di specificare 
nei
dettagli l'elenco completo dei materiali che rientrano nel campo di
applicazione della normativa in esame. La legge 185/90 vieta comunque
la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e il transito di 
armi
biologiche, chimiche o nucleari, nonché la ricerca preordinata alla
loro produzione o alla cessione della relativa tecnologia (articolo
1.7), come previsto a livello internazionale dal Trattato di non
proliferazione e dalle due Convenzioni sulle armi chimiche e
biologiche.

Ciò che emerge da questo nuovo elenco, come dal precedente, è che 
sono
sottratte alla disciplina della legge 185/90 le armi leggere 
sportive,
da caccia.

(notizia girata su un'altra mailng list)






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