Nuova o vecchia legge sulla pensione x i lavoratori AZ anziani in mobilità?



Ciao,



è importante che il Governo risolva quanto prima la questione
dell'applicazione della vecchia legge sulle pensioni ai lavoratori anziani
dell'Alitalia che andranno in cassa integrazione-mobilità.



Infatti molti di coloro i quali con la vecchia normativa dovrebbero
maturare il diritto alla pensione al termine del trattamento di cassa
integrazione-mobilità, si ritroverebbero, dopo il periodo di fruizione
degli ammortizzatori sociali, disoccupati e senza alcun trattamento
pensionistico se il Governo non provvederà ad esentarli dall'applicazione
della nuova riforma pensionistica.



Su tale questione la Cub Trasporti sta intervenendo, tentando di
sollecitare il Governo a provvedere quanto prima all'individuazione della
soluzione idonea a tale questione, evitando così che la drammatica vicenda
dell'Alitalia amplifichi i suoi effetti sociali devastanti.



Si allega la lettera inviata all'On P. Viespoli, sottosegretario al
Ministero del Lavoro, affinchè intervenga e si impegni in tal senso.



Una analoga lettera sarà inviata anche ad altri rappresentanti delle
istituzioni nazionali e locali, sollecitandoli ad intervenire al più presto.



A presto



Buona lettura








Comunicazione via fax
Roma, 06 dicembre 2004

Att. On. P.
Viespoli                                                                 
		Att. Avv. G. Principe



Oggetto:  richiesta di risoluzione, in sede di discussione della legge
finanziaria, di problematiche relative alla CIGS in favore dei dipendenti
Alitalia di cui al decreto-legge 5 ott.2004 n.249, convertito in legge in
data 01dic 2004.


 Nell'ambito  dell'applicazione della cigs prevista per il personale
Alitalia a seguito dell'accordo sindacale stipulato in data 6 ottobre tra
governo, azienda e sindacati di categoria (tranne la scrivente) e del
decreto legge in oggetto, intendiamo sottoporre alla Vs attenzione una
questione particolarmente delicata che riguarda centinaia di dipendenti
interessati dal provvedimento.
Il protocollo di Intesa, che alleghiamo, prevede in sostanza la
collocazione in Cassa integrazione e/o in mobilità di personale considerato
in esubero a partire dal gennaio 2005.
La previsione della durata dei trattamenti individuali  di integrazione
salariale straordinaria e di  mobilità è  di 60 mesi decorrenti dalla data
di accesso alle prestazioni.
In alternativa ai criteri legali previsti dall'art. 5 della legge 223,
recita il protocollo, si ritiene opportuno quale criterio unico per la
individuazione del personale da collocare in mobilità, l'avvenuta
maturazione, ovvero la maturazione nel corso del periodo di fruizione del
trattamento di mobilità, dei requisiti di età e/o di contribuzione utili
per l'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianitàŠ.
Si prevede inoltre cigs e/o mobilità per i lavoratori che, nell'arco di
utilizzo degli ammortizzatori sociali, matureranno i requisiti per il
pensionamento di anzianitàŠ
Abbiamo ritenuto opportuno estrapolare i succitati  punti dal testo del
protocollo per introdurre l'argomento oggetto della presente.
Infatti un cospicuo numero di lavoratori potrebbe usufruire del trattamento
combinato di cigs e mobilità per una durata massima di 60 mesi e maturare i
requisiti per la pensione di anzianità nell'arco di utilizzo di detti
ammortizzatori sociali, come convenuto nell'accordo, laddove ad essi
fossero applicate le regole pensionistiche previste dalla legge Dini del
1995.
In realtà nell'arco dei cinque anni e precisamente a far data dal 2008,
come è noto, è prevista l'entrata in vigore della riforma pensionistica che
penalizzerebbe tutti quei dipendenti che, secondo le attuali regole,
avrebbero maturato i requisiti  per la pensione di anzianità dal 2008 in
poi, escludendoli pertanto da tale opportunità.
A tale proposito e in considerazione della estrema pericolosità di tale
situazione per il forte impatto sociale che ne deriverebbe, un gruppo di
senatori, in sede di conversione in legge, nella prima seduta,  ha
presentato un emendamento al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, di cui
l'On. Viespoli è stato relatore per conto del Governo, proprio per tutelare
quelle centinaia di lavoratori per i quali il provvedimento previsto dal
protocollo diverrebbe inapplicabile.
I Senatori richiedono quindi che le attuali disposizioni per le pensioni di
anzianità continuino ad applicarsi ai lavoratori dell'Alitalia collocati
nella cigs  apportando le necessarie modifiche all'art.1 comma 18  e comma
18 lettera a della legge  23 agosto 2004,n.243.
Ricordiamo  di seguito e alleghiamo  la proposta emendativa, trasformata in
odg  così come riportata nel resoconto della seduta al senato. 
 L'emendamento  proposto dai Senatori Battafarano, Di Siena, Gruosso,
Piloni, Viviani, Malabarba, n.2.0.4. ritirato e trasformato nell'odg
n.G2.100,  non è stato posto in votazione (*).
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n.3135, invita il Governo
a risolvere, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, le
problematiche di cui all'emendamento 2.0.4.
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
Questo il testo dell'emendamento:
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
"Art.2 bis
1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,n.243, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 18, sopprimere le seguenti parole: "nei limiti del numero di
10000 lavoratori beneficiari";
b) al comma 18, lettera a), sostituire le parole:"anteriormente al 1° marzo
2004" con le seguenti:"anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge";
c)  al comma 19, sopprimere il secondo periodo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito
indicato:
sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitali di cui alle
seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.54, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n.692;
c) articolo 9 della legge23 marzo1983,n.77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,n.512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre1983,n.649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,n.84
f) articolo 2 del decreto legislativo 1à APRILE 1996, N.239;
g)  articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461"


L'emendamento quindi trasformato in ordine del giorno, non è stato votato e
non inserito nella legge  ma impegna il Governo affinché intervenga in
materia in sede di discussione di finanziaria. 
Ci rivolgiamo a Lei pertanto perché la questione possa trovare una
soluzione in finanziaria e ridurre così la gravi conseguenze derivanti
dall'applicazione della nuova legge a lavoratori anziani e alla soglia
della pensione di anzianità che potrebbero ritrovarsi nelle liste di
mobilità e non poter usufruire della deroga prevista all'art.18 della legge
delega 243/2004  destinata proprio ai lavoratori collocati in mobilità.


	Distinti saluti
Per eventuali comunicazioni :
Pina Santorelli cell.3473221044
Antonio Amoroso cell.3495615057

Si allegano:
1) protocollo d'intesa 6 ott 2004
2) Stralcio resoconto Seduta Senato riportante odg n.G2.100



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